Il criterio della c.d. indipendente parabolica di cui alle L.G. Anac n. 2/2016

Redazione Scientifica
29 Ottobre 2019

È legittimo il criterio di valutazione delle offerte che sia finalizzato a rendere marginale il peso degli elementi economici, o, meglio, il valore ponderale della...

È legittimo il criterio di valutazione delle offerte che sia finalizzato a rendere marginale il peso degli elementi economici, o, meglio, il valore ponderale della progressione del ribasso ai fini dell'aggiudicazione (nell'ambito di un criterio di aggiudicazione che riserva comunque il trenta per cento del punteggio all'offerta economica), allo scopo, evidente, di attribuire importanza centrale alle componenti qualitative dell'offerta (così Cons. Stato, V, 23 novembre 2018, n. 6639), tanto più ove l'appalto presenti elevato tasso tecnico.

Alla luce di tale principio è, pertanto, legittima la formula “indipendente - parabolica (od esponenziale)”, con l'esponente pari a 5, applicata nella specie, la quale limita le differenziazioni tra le varie offerte economiche, a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi, non escludendo essa un collegamento proporzionale tra l'entità del ribasso ed il punteggio attribuito. Ed infatti ad una differenza tra le due offerte corrispondente al 5 per cento della base d'asta, lo scarto di punteggio tra le due proposte (1,33) è destinato a rappresentare circa il 4,5 per cento del totale dei punti assegnabili all'offerta economica.

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