No all'ampliamento del diritto di visita per il padre se non è funzionale alle esigenze del minore
30 Ottobre 2019
Il caso. La Corte d'appello di Venezia decideva per l'affido condiviso del figlio minore collocato presso la madre e, al contempo, rigettava l'istanza del padre di ampliamento del diritto di visita rilevando che il regime dallo stesso proposto fosse estremamente articolato, frammentato e, disfunzionale rispetto alle esigenze di stabilità e serenità che devono connotare la quotidianità del minore.
Diritto di visita da ampliare? Avverso tale decreto l'ex marito ricorre per cassazione. Il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 360 comma 1, nn. 3 c.p.c. in relazione alla violazione del principio di bigenitorialità sancito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sostenendo che nonostante si sia in presenza di un affido condiviso, in realtà la riduzione del periodo di visita, maschererebbe un affido esclusivo di fatto, potendo lui stesso trascorrere con il minore solo quattro giorni al mese e due pomeriggi con pernottamento. In sostanza la Corte d'appello avrebbe erroneamente considerato come elemento di disturbo alla quiete del minore il mantenimento di una stabile relazione con il padre, senza fornire peraltro alcuna argomentazione in fatto. Infine il padre lamenta la violazione dell'art. 360 comma 1. n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 8 CEDU relativo al rispetto della vita privata familiare, in quanto sarebbe stato leso il diritto alla sua serenità familiare e alla sua relazione affettiva con il figlio.
Best interest of child. La Corte preliminarmente osserva che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non esclude che il minore sia collocato presso uno di essi e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore. Inoltre sottolinea che nel giudizio di legittimità non sono sindacabili le concrete modalità di esercizio diritto di visita (spettando tale compito al giudice del merito), ma è possibile sollevare censure solo ove il giudice del merito, nello stabilire le modalità di frequentazione del minore con il genitore non convivente, non si sia ispirato al fondamentale criterio ex art. 155 c.c. dell'esclusivo interesse del minore. Nella fattispecie esaminata, il decreto impugnato ha evidenziato che l'ampliamento del diritto di visita così come prospettato dal padre darebbe luogo ad un regime estremamente articolato e frammentato, non funzionale alle esigenze di stabilità e serenità che devono connotare la quotidianità del minore. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso. |