In sede di separazione consensuale sino a quando è possibile revocare unilateralmente il consenso?

Paola Silvia Colombo
25 Ottobre 2019

In sede di separazione consensuale sino a quando è possibile revocare unilateralmente il consenso?

In sede di separazione consensuale sino a quando è possibile revocare unilateralmente il consenso?

Occorre rilevare preliminarmente che sulla questione si sono formati due orientamenti.

Un primo orientamento ritiene ammissibile la revoca del consenso del singolo coniuge dopo la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale (App. Reggio Calabria, 2 marzo 2006 e Trib. Torino 6 novembre 2000). Ciò in quanto la separazione consensuale costituirebbe un “negozio a formazione progressiva” e, pertanto, la sua omologazione e quindi l'intervento del Tribunale ne attribuirebbe efficacia dall'esterno.

Altro orientamento ritiene, invece, che la separazione consensuale sia un accordo di natura privatistica e, quindi, sarebbe esclusa l'ammissibilità della revoca del consenso una volta sottoscritto il ricorso (Cass. civ., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607).

Il primo orientamento si è, invero, consolidato negli anni, trovando l'avallo della Corte d'Appello di Catania nel 2015, con la sentenza n. 822/2015, nella quale la Corte territoriale ha puntualizzato che:« il momento in cui avviene la formale dichiarazione di consenso, tanto sulle condizioni che sulla separazione in sè, non è già nel deposito del ricorso […]ma nella udienza di comparizione innanzi al Presidente». Pertanto, sino a tale momento, il consenso resta sempre revocabile.

Di recente, sul punto, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, che nella sentenza n. 19540/2018, pur decidendo su analoga questione in materia divorzile ha confermato la validità della revoca del consenso in materia di separazione consensuale, sul presupposto che tale revoca farebbe «venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti, configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronuncia del Tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo stipulato dai coniugi».

In considerazione di quanto sopra esposto, è da affermarsi, quindi, che in sede di separazione consensuale, sia possibile revocare unilateralmente il consenso sino all'udienza presidenziale fissata per la comparizione personale dei coniugi.

È in quella sede, infatti, che le intese raggiunte dai coniugi devono essere confermate, costituendo le stesse presupposto sostanziale della fattispecie.

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