Ammissibile la domanda di modifica delle condizioni di separazione anche in pendenza di giudizio di divorzio
04 Novembre 2019
Il fatto. Con ricorso ex art 710 c.p.c. Tizio ha chiesto al tribunale di Ancona di essere esonerato dall'assegno di mantenimento del coniuge e di ridurre quello per la figlia. Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la pendenza di giudizio di divorzio, nel quale le parti avevano formulato le medesime richieste. Reclamato il provvedimento, la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione. Contro tale decisione Tizio ha presentato ricorso per cassazione, denunciando l'erronea applicazione del principio del ne bis in idem
Non è invocabile il divieto di bis in idem. La Corte ha accolto il ricorso assumendo che: a) pendendo il giudizio divorzile, può essere chiesta la modifica delle condizioni della separazione, giacché, quanto meno con riferimento al contributo dovuto al coniuge, la sentenza di divorzio opera con efficacia ex nunc; b) il divieto di ne bis in idem può essere invocato solo qualora venga chiesto sia l'assegno di separazione sia l'assegno di divorzio “per lo stesso periodo” (Cass. civ. 16127/2011); c) si incorre invece nel divieto nel bis in idem, con conseguente inammissibilità della richiesta di modifica, qualora il Giudice del divorzio (presidente o giudice istruttore) abbia adottato “provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria”, giacché in questo caso vi sarebbe un'impropria sovrapposizione tra provvedimenti incompatibili riguardanti lo stesso periodo temporale seppure a titolo diverso. Nel caso deciso dalla Corte anconetana non risultavano essere stati adottati «provvedimenti di contenuto patrimoniale interferenti con quelli emessi o richiesti al giudice della separazione», con la conseguenza, dunque, che Tizio aveva diritto a chiedere la modifica delle condizioni della separazione con separato giudizio.
|