Sulla tassatività degli indirizzi PEC a cui notificare telematicamente il ricorso alla PA
01 Novembre 2019
Nulla la notifica del ricorso. Un cittadino extracomunitario impugnava in prime cure il decreto di revoca delle misure di accoglienza temporanea emesso dalla Prefettura. Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo nulla la notifica diretta all'Avvocatura distrettuale dello Stato presso un indirizzo PEC differente da quello dedicato alla ricezione degli atti giudiziari. Il Tribunale Amministrativo Regionale, inoltre, escludeva anche il beneficio della rimessione in termini per la rinnovazione della notificazione, ritenendo che tale nullità fosse imputabile alla negligenza del ricorrente. Avverso la decisione il richiedente la misura di accoglienza ha presentato ricorso innanzi al Consiglio di Stato, lamentando che l'indirizzo PEC a cui è stata effettuata la notificazione, pur essendo diverso da quello qualificato ai fini processuali, è pur sempre contenuto nell'indice PA.
Pubblici elenchi. Il Consiglio di Stato, ritenendo l'appello meritevole di accoglimento, osserva che dalla lettura sistematica delle disposizioni normative che disciplinano le notifiche a mezzo PEC in ambito PAT, «deve ritenersi che la PEC da utilizzare per la rituale partecipazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia quella tratta dall'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012. Segnatamente, l'art. 14, comma 2, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611». Ai sensi del comma 12 dell'art. 16 del d.l. n. 179/2012 le amministrazioni pubbliche dovevano comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l'indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco.
Non è valido l'IPA. Posto che il legislatore ha individuato con precisione i pubblici elenchi cui effettuare le notifiche telematiche, il Consiglio di Stato chiarisce che è esclusa ogni forma di equipollenza e pertanto non può ritenersi valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A. l'indirizzo PEC risultante dal registro IPA (art. 16, comma 8, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. n. 2 del 2009). Quest'ultimo, infatti, non è più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari. Egualmente inidonei sono gli indirizzi internet indicati nei siti dell'amministrazione, che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari.
Oscillazione giurisprudenziale: rimessione in termini. Tuttavia, il Consiglio di Stato rileva che sul tema la giurisprudenza ha avuto approdi non sempre univoci, dato che alcuni indirizzi hanno riconosciuto validità alla notifica via PEC del ricorso, effettuata utilizzando l'indirizzo tratto dall'elenco presso l'Indice PA (si veda Cons. St., 27 febbraio 2019, n. 1379). Rilevata l'oscillazione giurisprudenziale sul tema, pertanto, il Consiglio di Stato riconosce l'errore scusabile e accorda il beneficio della rimessione in termini (art. 37 c.p.a.), valutando le oggettive ragioni incertezza sulla questione di diritto. Alla luce di questo l'appello viene accolto e la sentenza viene impugnata con rimessione della causa al giudice di primo grado. |