Le imprese mandanti, prima e dopo la formale costituzione di un R.T.I., possono proporre impugnazione avverso gli atti e i risultati della gara d’appalto

Redazione Scientifica
Redazione Scientifica
04 Novembre 2019

Ciascuna impresa partecipante, anche se semplice mandante, può sempre, sia prima che dopo la formale costituzione del RTI, proporre impugnazione contro gli atti e i risultati della gara d'appalto...

Ciascuna impresa partecipante, anche se semplice mandante, può sempre, sia prima che dopo la formale costituzione del RTI, proporre impugnazione contro gli atti e i risultati della gara d'appalto, essendo titolare di autonoma legittimazione ad agire nell'ambito del Raggruppamento di imprese.

Nel ricorso collettivo, posto a tutela di posizioni soggettive autonome e scindibili, l'iniziativa processuale di ciascun concorrente non può né giovare né pregiudicare la posizione degli altri ricorrenti. Rientra nella fisiologia del giudizio proposto collettivamente da più soggetti cointeressati alla caducazione del provvedimento, la scelta di ciascun ricorrente di proseguire l'azione attraverso la partecipazione agli atti di impulso processuale rimessi all'iniziativa di parte ovvero, anche, di proporre motivi aggiunti, rinunciare al giudizio o dichiarare il difetto sopravvenuto d'interesse, senza che tali evenienze siano tali da refluire sull'ammissibilità dell'intero ricorso o da determinarne l'estinzione o l'improcedibilità. Invero, costituisce principio generale quello secondo cui nel ricorso collettivo, proposto a tutela di posizioni soggettive autonome e scindibili, l'iniziativa processuale di ciascun ricorrente non può giovare né pregiudicare la posizione degli altri ricorrenti.