Codice Rosso. La relazione del Massimario della Corte di Cassazione
04 Novembre 2019
L'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte Suprema di Cassazione ha redatto la relazione sulla legge 19 luglio 2019, n. 69 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. La legge n. 69/2019, c.d. Codice Rosso è entrata in vigore il 9 agosto 2019 (v. S. RECCHIONE, Codice Rosso. Come cambia la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere con la legge 69/2019).
Le novità introdotte rappresentano un nuovo passo per la completa attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012, Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, iniziata con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. In particolare la legge n. 69/2019 ha introdotto un percorso procedimentale preferenziale per alcuni reati “spia” della degenerazione della relazione. Tali interventi sembrerebbero ispirati dalla sentenza Talpis c. Italia (Corte EDU, Sez. I, 2 marzo 2017), con la quale era stato affermato che «il ritardo, con il quale le autorità competenti, alle quali era stato denunciato un caso di violenza domestica, hanno adottato le misure necessarie a tutelare la vittima, integra la violazione dell'art. 2 CEDU, relativo al diritto alla vita, in quanto prova di qualsiasi effetto la denuncia della violenza medesima. Il Codice Rosso ha altresì previsto un innalzamento delle pene per quei reati che costituiscono tipiche manifestazioni della rovina delle relazioni domestiche, e ha introdotto quattro nuove fattispecie delittuose: Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.); Costrizione e induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.); Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn art. 612-ter c.p.); Deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quiquies c.p.). |