Anche dopo le Sezioni Unite il parametro dell'assegno rimane l'indipendenza economica
05 Novembre 2019
Il caso La Corte d'appello di Milano, confermando la decisione di primo grado, ha imposto all'ex marito un assegno divorzile di circa 680 euro mensili e alla madre di contribuire al mantenimento della figlia, solo mediante la partecipazione al pagamento di parte delle spese straordinarie. Avverso tale decisione l'uomo è ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Con il primo, ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e 337-ter c.c., per avere la decisione impugnata ignorato i parametri normativi per la determinazione dell'assegno perequativo, trascurando il fatto che la figlia vivesse con il padre. Con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, e 10 l. n. 898/1970 e 2697 c.c., per aver posto a suo carico l'assegno divorzile all'esito di una erronea valutazione sul tenore di vita goduto dagli ex coniugi in costanza di matrimonio, omettendo di valutare l'adeguatezza dei redditi della ex moglie alla conservazione di un livello di vita autonomo e dignitoso.
Assegno perequativo anche se un genitore è molto più ricco dell'altro. La Corte ha accolto il primo motivo, osservando che “ogni genitore è tenuto al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, nei limiti delle proprie disponibilità, non essendo consentito ad uno di essi di essere totalmente o parzialmente esonerato solo perché l'altro genitore gode di migliori condizioni reddituali”. In altre parole, l'assegno è dovuto anche dal genitore meno abbiente, se ciò risulta all'esito dell'attenta valutazione di tutti i criteri di cui all'art. 337-ter 3, comma 4, c.c., applicabili anche ai maggiorenni, tra i quali le attuali esigenze del figlio, le risorse economiche di entrambi i coniugi e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Anche dopo le Sezioni Unite rimane il parametro dell'indipendenza economica. La Corte ha accolto anche il secondo motivo di ricorso. Chiarito che, medio tempore, era stato cancellato il parametro del tenore vita, cui la sentenza impugnata, risalendo al 2015, si era ancorata in via pressoché esclusiva, i giudici di legittimità hanno osservato che il parametro dell'indipendenza economica (che non è né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né deve eccedere il livello della normalità) non è stato «sovvertito dalle Sezioni Unite n. 18287, ma solo parzialmente corretto». Secondo la Corte, infatti: a) dopo l'intervento nomofilattico «risulta confermata la imprescindibile finalità assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa»; b) la funzione compensativa non soccorre tutte le volte che «il coniuge richiedente si trova in condizioni di autosufficienza economica. L'esistenza di un obbligo di pagamento dell'assegno implica un perdurante legame di dipendenza economica tra gli ex coniugi che non c'è quando detto obbligo non sussista, cioè quando (e proprio perché) entrambi sono economicamente indipendenti»; c)«il parametro della inadeguatezza dei mezzi va riferito quindi sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge».
Lo squilibrio economico condizione non sufficiente per l'assegno. Dal ragionamento sopra dedotto discende che, in buona sostanza, l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno non sono variabili dipendenti solo dall'alto livello reddituale di uno degli ex coniugi, giacché l'assegno divorzile è previsto dalla legge «per consentire al coniuge richiedente più debole di soddisfare le esigenze di vita autonoma e dignitosa che, dopo le Sezioni Unite del 2018, devono tenere conto anche delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge». Conseguentemente la Corte ha cassato la decisione impugnata nella parte in cui aveva attribuito l'assegno divorzile in funzione della conservazione de il tenore di vita matrimoniale e all'esito del mero confronto reddituale. |