Abrogazione del rito “superaccelerato”: dubbi e soluzioni

05 Novembre 2019

Il rito c.d. “superaccelerato” è stato abrogato dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (“Sblocca cantieri”, pubblicato in G.U. in pari data), per i “processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Tali modifiche hanno efficacia solo a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge.

La questione. Il ricorrente incidentale ha eccepito la tardività del ricorso principale, rispetto al termine stabilito dall'art. 120 co. 2-bis c.p.a., in forza del quale il “provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante”, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016.

La soluzione. Il Collegio ha dichiarato infondata l'eccezione, perché il rito c.d. “superaccelerato” è stato abrogato dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”, pubblicato in G.U. in pari data) a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disciplina. Ai sensi dell'art. 1, co. 5, di tale d.l., infatti, l'abrogazione riguarda i “processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”, con conseguente “sanatoria” delle preclusioni verificatesi nel vigore dell'assetto precedente, per la mancata impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle gare nel termine di trenta giorni dalla loro pubblicazione sul profilo del committente.

L'inequivoco tenore letterale della norma comporta, dunque, l'inapplicabilità dell'art. 120, co. 2-bis, c.p.a. al giudizio sottoposto all'attenzione del T.A.R. (il ricorso è stato notificato il 6 maggio e depositato il 13 maggio 2019). Né rilevano le modifiche apportate al decreto “Sblocca cantieri” dalla legge di conversione 14 giugno 2019,n. 55 (pubblicata in G.U. il 17 giugno 2019), che ha integralmente sostituito il citato art. 1: nella versione attuale, tale disposizione stabilisce che l'abrogazione del rito “superspeciale” riguarda i “processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (si v. l'art. 1 cit., co. 21 e 22).

Ad ogni modo, tali modifiche hanno efficacia solo a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente, mentre fino a quel momento continuano a trovare applicazione le previsioni dettate dal d.l. nel suo testo originario (art. 15, co. 5, l. n. 400/1988). Per i profili inerenti al rapporto tra ricorso principale e incidentale, si rinvia all'ulteriore approfondimento pubblicato nelle sezione News di questo Portale.

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