Pubblicate le nuove soglie comunitarie per appalti, servizi e forniture

Redazione Scientifica
06 Novembre 2019

Nella gazzetta ufficiale UE, L 279 del 31 ottobre 2019 sono stati pubblicati i Regolamenti 1827(concessioni), 1828 (appalti settori ordinari) e 1829 (appalti settori speciali) che modificano le direttive per quanto riguarda le soglie delle concessioni, degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione. Le nuove soglie comunitarie entreranno in vigore dall'1° gennaio 2020.

Nella Gazzetta dell'Unione Europea L 279 del 31 ottobre 2019 sono stati pubblicati:

  • Regolamento Delegato (UE) 2019/1827 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
  • Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
  • Regolamento Delegato (UE) 2019/1829 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Con i presenti Regolamenti vengono definite le nuove soglie di rilievo comunitario per gli appalti e le concessioni, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2020, e saranno valide per il biennio 2020-2021.

I nuovi valori

Per i lavori e le concessioni

  • 5.350.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni (in precedenza euro 5.548.000);

Per i servizi e le forniture

  • 214.000 euro per gli appalti di servizi e le forniture (in precedenza euro 221.000)
  • 139.000 euro se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali (quelle indicate dall'allegato III del Codice Appalti) (in precedenza euro 144.000).
  • 428.000 euro per il caso particolare di servizi e forniture nei settori speciali e nel settore della difesa (in precedenza euro 443.000)

Rispetto ai precedenti valori, le soglie sono state abbassate per la prima volta dal 2010.

I regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

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