Sì al divorzio congiunto anche se le parte non si presenta all’udienza
06 Novembre 2019
Il fatto. Tizio e Caia depositano ricorso congiunto di divorzio, indicando compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle destinate a regolamentare i loro rapporti economici. All'udienza camerale compare solo Tizio mentre Caia rimane non compare né personalmente né tramite un proprio difensore per far valer eventuali ragioni di dissenso. Esaminando la questione, il Tribunale accoglie la domanda e pronunzia sentenza alle condizioni contenute nel ricorso, peraltro corrispondenti a quelle già concordate dalle parti in sede di separazione consensuale.
Natura ricognitiva dell'accordo tra coniugi. Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo non ostativa l'assenza della moglie all'udienza: - quanto alla domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio perché, in linea con la Suprema Corte, in punto status «l'accordo dei coniugi riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale essendo comunque soggetto alla verifica del Tribunale che, in detta materia, ha pieni poteri decisionali»; - quanto invece alle condizioni riguardanti la prole, l'accordo riveste natura negoziale e incontra il solo limite di non porsi in contrasto con l'interesse dei figli; nel caso in esame la moglie, non comparendo, non aveva revocato il suo consenso e le condizioni, peraltro conformi a quelle della separazione, non erano in contrasto con gli interessi della prole; - quanto alle pattuizioni di ordine economico (nello specifico la parte in cui si prevedeva l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie un contributo mensile a titolo di concorso nelle spese di locazione e la rinuncia di entrambe le parti a qualsiasi contributo per il mantenimento della moglie), l'accordo ha ancora valore negoziale, cosicché l'eventuale revoca unilaterale, determinata da un “immotivato ripensamento” di una parte, anche ove fosse intervenuta, sarebbe stata irrilevante.
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