Presentazione tardiva della documentazione amministrativa, esclusione dalla gara e tutela della par condicio

Nicola Posteraro
06 Novembre 2019

Deve essere esclusa dalla gara la società che, in spregio alle regole dettate dalla lettera di invito e in contrasto col principio della par condicio, pur avendo presentato tempestivamente offerte tecnica ed economica, presenti la documentazione amministrativa una volta che sia spirato il termine ultimo indicato dalla lex specialis.

Il fatto. Nel caso di specie, una società che aveva partecipato a una procedura di dialogo competitivo indetta dalla ASST dei Sette Laghi, per l'affidamento del «Servizio di elaborazione e stesura di documento di censimento amianto e fibre artificiali vetrose presso gli stabili della ASST dei Sette Laghi»; la stessa, essendosi classificata al secondo posto, impugnava gli atti di gara, tra cui, in particolare, il provvedimento di aggiudicazione della controinteressata, deducendone l'illegittimità.

La ricorrente chiedeva che la controinteressata fosse esclusa dalla gara, con conseguente aggiudicazione della procedura in suo favore e che, in caso di avvenuta stipula o di avvio dell'esecuzione del contratto eventualmente medio tempore stipulato, quest'ultimo fosse dichiarato inefficace con subentro nel contratto di appalto della stessa ricorrente.

Il TAR ritiene che il ricorso sia fondato. In particolare, accoglie il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere prodotto fuori termine la busta A contenente la documentazione amministrativa.

Nel caso di specie, la lettera d'invito stabiliva che «la ditta offerente, qualora interessata a partecipare alla procedura [dovesse] presentare la documentazione [entro] il termine ultimo (…) fissato per le ore 12.00 del giorno 03/12/2018»; la società aggiudicataria aveva invece presentato tempestivamente soltanto l'offerta tecnica (busta B) e quella economica (busta C), ma non la documentazione amministrativa (busta A), posto che aveva prodotto quest'ultima solo quattro giorni dopo la data indicata (a seguito, tra l'altro, di apposita richiesta formulata alla stazione appaltante).

Il Collegio ritiene pertanto che, a fronte del chiaro tenore letterale della lex specialis, la produzione tardiva della documentazione amministrativa da parte della controinteressata si ponga in evidente contrasto con il principio della par condicio.

Per tali motivi, esso, affermando che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, rileva che l'aggiudicazione disposta in suo favore deve ritenersi illegittima.

Gli effetti della decisione sulla stipula del contratto. Il TAR, inoltre, rilevato che il contratto non è stato ancora stipulato e che alla controinteressata è stata consentita la sola esecuzione in via anticipata di una parte delle prestazioni, afferma che l'Amministrazione resistente è tenuta a stipulare il contratto con la ricorrente, “tenuto conto del fatto che quest'ultima si è classificata seconda in graduatoria, ha espressamente formulato domanda in tal senso e non vengono in rilievo ragioni ostative”.

Infine, riconosce alla ricorrente anche il risarcimento, per equivalente, del danno patito per il periodo di esecuzione del contratto da parte della controinteressata aggiudicataria.

Al riguardo, il Collegio, in applicazione dell'art. 34, comma 4, c.p.a., stabilisce alcuni criteri in base ai quali la stazione appaltante possa proporre a favore della ricorrente il pagamento di una somma; in particolare, esso stabilisce che:

a) deve essere corrisposto l'utile che la ricorrente avrebbe potuto conseguire attenendosi all'offerta da essa formulata in gara per le prestazioni svolte in via anticipata dalla controninteressata aggiudicataria., decurtato del 50% a titolo di aliunde perceptum;

b) deve essere corrisposta una ulteriore somma pari al 10 % di quella determinata sub a), a titolo di danno curriculare;

c) sulle somme individuate sub a) e b) devono essere riconosciuti rivalutazione e interessi.

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