Inammissibilità del ricorso cumulativo ex art. 120, comma 11-bis, c.p.a.

Nicola Posteraro
06 Novembre 2019

Qualora le censure proposte non siano riferibili in maniera omogenea a tutti i lotti impugnati, il ricorso cumulativo, ex art. 120, comma 11 bis, c.p.a., è inammissibile. La regola vale anche nel caso in cui la parte ricorrente abbia impugnato la lex specialis della gara senza avere presentato alcuna offerta.

Il fatto. Nel caso di specie, una società operante nel settore dell'attività di ristorazione al pubblico, impugnava gli atti di una gara indetta dall'Azienda Regionale Centrale acquisti s.p.a. per l'affidamento del servizio di ristorazione e servizi connessi, suddivisa in cinque lotti.

Tra gli atti impugnati, figuravano, in particolare, il bando e la lex specialis della gara.

La società impugnava la documentazione di gara in ragione dell'asserita indeterminatezza delle sue regole, da cui, a suo dire, dipendeva l'impossibilità di formulare compiutamente e correttamente un'offerta tecnica ed economica.

Con motivi aggiunti, la stessa società impugnava gli atti con i quali la stazione appaltante rettificava la lex specialis e riapriva i termini di gara, deducendone l'illegittimità.

La pronuncia del TAR. Il TAR ritiene che il ricorso sia inammissibile, trattandosi di ricorso cumulativo proposto in violazione dell'art. 120, comma 11-bis, c.p.a.

In particolare, il Collegio rileva che le censure proposte dalla ricorrente non sono riferibili in maniera omogenea a tutti i lotti impugnati, perché riguardano, sotto diversi profili, soltanto alcuni di essi.

La sentenza afferma che una strategia impugnatoria di tal fatta si pone evidentemente in contrasto con quanto statuito all'art. 120, comma 11-bis, c.p.a., a tenore del quale «Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto».

La valenza della regola anche nei casi in cui la parte ricorrente non abbia presentato alcuna offerta. Infine, il TAR precisa che la norma trova piena applicazione anche nel caso in cui la parte ricorrente ha impugnato la lex specialis senza avere presentato alcuna offerta: una interpretazione contraria condurrebbe infatti a conclusioni irragionevoli, determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra ricorrenti che hanno presentato l'offerta e ricorrenti che – nei casi in cui ciò è ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza – non l'hanno presentata.

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