Esclusione per “grave infrazione” delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro: mezzo di prova adeguato e addebito al datore di lavoro

07 Novembre 2019

La morte di un dipendente durante lo svolgimento dell'attività lavorativa costituisce una “grave infrazione” delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro se addebitabile alla responsabilità del datore di lavoro. Pertanto, può essere considerato “mezzo adeguato” all'accertamento di tale “grave infrazione”, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice, ogni documento, anche se proveniente dall'autorità amministrativa (e non solo dall'autorità giudiziaria), che consenta un giudizio sulla responsabilità dell'impresa nella causazione dell'evento alla luce della qualificata ricostruzione dei fatti ivi contenuta.

Il caso. La pronuncia concerne la contestazione di un provvedimento di aggiudicazione per il mancato accertamento della violazione da parte della aggiudicataria, tra l'altro, dell'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice, essendosi verificato, nell'ambito dell'attività della stessa, il caso di un decesso di un dipendente sul posto di lavoro. Secondo l'impianto impugnatorio l'omicidio colposo era certamente una “grave infrazione” e la responsabilità della società poteva ritenersi “debitamente accertata” in base agli atti provenienti dalle autorità amministrative interessate dalla vicenda e dalla circostanza che la medesima documentazione era stata posta dal P.m. presso il Tribunale di Cremona a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio dei legali rappresentanti della società e della stessa società ex art. 25 – septiesdel d.lgs. n. 231 del 2001.

La soluzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, nel rigettare la suddetta prospettazione, ha affermato che la morte di un dipendente durante lo svolgimento dell'attività lavorativa costituisce una “grave infrazione” alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro se addebitabile alla responsabilità del datore di lavoro. Di talché è consentita l'esclusione dell'operatore dalla procedura di gara qualora la presenza di una grave infrazione sia stata “debitamente accertata”. Per espressa previsione normativa, l'accertamento può avvenire “con qualunque mezzo adeguato”.

Per disporre l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara la stazione appaltante è onerata, dunque, di accertare, con ogni mezzo di prova a sua disposizione, non solo che la violazione sia accaduta, ma, specialmente, che di essa ne abbia responsabilità il concorrente.

La giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni affrontato la questione dei mezzi di prova dai quali la stazione appaltante può trarre convincimento nel senso della responsabilità dell'operatore economico della grave infrazione verificatasi ritenendo valido mezzo di prova una sentenza penale non ancora passata in giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2012, n. 4519), come pure il “verbale ispettivo dell'Ispettorato del lavoro” (cfr. Cons. giust. amm. Reg. Sicilia 13 giugno 2019, n. 547; 1 febbraio 2018, n. 52; Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2018, n. 3876).

Si è pertanto affermato come pacifico il principio per cui può essere considerato “mezzo adeguato” all'accertamento della “grave infrazione” delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice, ogni documento, anche se proveniente dall'autorità amministrativa (e non solo dall'autorità giudiziaria), che consenta un giudizio sulla responsabilità dell'impresa nella causazione dell'evento alla luce della qualificata ricostruzione dei fatti ivi contenuta.

A fronte di tale puntuale ricostruzione, il Collegio ha ritenuto che nella specie non si poneva tanto la questione dell'idoneità dei documenti citati ad essere considerati “adeguati mezzi di prova” – che la stessa stazione appaltante sembra in thesi aver riconosciuto – quanto, piuttosto, quella della possibilità, alla luce del loro contenuto, di esprimere un giudizio di responsabilità dell'operatore economico per la “grave infrazione” contestata.

Da questo punto di vista, è stato riconosciuto che i documenti citati come mezzi di prova dell'accertamento della grave infrazione fornivano una ricostruzione incerta e dubbia dei fatti accaduti nel cantiere e della dinamica dell'incidente mortale, come tali ma non erano idonei ad elaborare un attendibile giudizio sulla responsabilità della società.

Il Collegio, nel rigettare la doglianza, ha altresì ed in conclusione valorizzato il fatto che la valutazione della stazione appaltante avesse trovato successivamente conforto nella sentenza conclusiva del giudizio penale, con la quale era stata esclusa qualsivoglia responsabilità del datore di lavoro.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.