È capace di testare una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno?

07 Novembre 2019

Tizia, vedova e senza figli, è beneficiaria di amministrazione di sostegno con amministratore nominato. Tizia chiede all'amministratore se può fare testamento nominando due giovani che la vanno spesso a trovare e che lei considera come dei figliocci.

Tizia, vedova e senza figli, è beneficiaria di amministrazione di sostegno con amministratore nominato. Tizia chiede all'amministratore se può fare testamento nominando due giovani che la vanno spesso a trovare e che lei considera come dei figliocci.

L'art. 404 c.c. stabilisce: «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno».

In presenza di amministratore di sostegno, è condivisa l'osservazione che l'incapacità di compiere alcuni atti è l'eccezione e la capacità d'agire è la regola. D'altronde, è il medesimo articolo 404 c.c. che suggerisce tale affermazione. Infatti, la norma pone l'accento sul concetto di impossibilità e non di incapacità, proprio perché l'istituto presuppone la capacità d'agire, e ciò è confermato dall'art. 1 l. 6/2004, che individua quale scopo della legge la minore limitazione possibile della capacità d'agire.

Da sottolineare come anche il dato letterale supporti tale posizione: la norma prevede che la persona "può" e non "deve", e ciò dimostra da un lato che la figura dell'amministratore di sostegno non è obbligatoria anche in presenza dei presupposti richiesti per l'applicabilità della stessa, e dall'altro che l'amministratore sia di sostegno per il beneficiario, che espleta in prima persona la propria attività di amministrazione, salva la possibilità per l'amministratore medesimo di assumere la veste di rappresentante limitatamente a taluni atti di cui al successivo art. 405 n. 3, da vagliare, quindi, caso per caso.

A tal proposito, bisogna ricordare che la rigidità del contenuto delle norme, che da sempre connota gli istituti tradizionali di tutela e curatela, è stata notevolmente smussata dal legislatore dell'amministrazione di sostegno.

La l. 6/2004 ha imposto come linea guida la valutazione caso per caso nell'applicazione della misura, di modo che le capacità del beneficiario della misura fossero limitate solo ove necessario, discostandosi quindi da tutela e curatela, che avevano contenuto identico anche per situazioni molto diverse fra loro.

L'art. 405 c.c., elencando gli elementi che devono essere contenuti nel decreto di nomina, stabilisce al n. 3 che devono essere, altresì, indicati: «gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario», e al n. 4 « gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno».

La ratio della disposizione è evidente. Si auspica la sostituzione del beneficiario nello svolgimento dell'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione solo per quegli atti che il giudice, dopo le opportune indagini (art. 407 c.c.) e tenuto conto della patologia in cui versa, reputi sia necessario l'intervento dell'amministratore quale rappresentante, al di là dei quali atti, e quindi, per la totalità degli altri, il beneficiario è capace di compiere in modo autonomo e autosufficiente.

E a maggior ragione la premessa vale per il successivo n. 4 dell'art. 405 c.c., dove la presenza dell'amministratore non esclude quella del beneficiario nel compimento di determinati atti giuridici.

Infine, l'art. 409 c.c. stabilisce: «Il beneficiario conserva la capacità d'agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno».

La restrizione della capacità del beneficiario può essere limitata solo a singoli e specifici atti.

Quanto alla capacità di testare, la questione è delicata per il coinvolgimento di una libertà personalissima spettante a ciascun individuo.

La libertà di testare, in presenza di amministrazione di sostegno, se il decreto di nomina non contiene particolari previsioni in merito, rimane viva e attuale in capo al beneficiario.

Se, però, il decreto di nomina prevede l'estensione delle restrizioni di cui all'interdizione, tale capacità viene meno, per la disposizione contenuta nell'art. 591 comma 2 n. 2 c.c., che è norma tassativa, non soggetta ad applicazione analogica né alla curatela né all'amministrazione di sostegno.

Inoltre, il testamento avrà efficacia dopo la morte del beneficiario dell'amministratore di sostegno e perciò non priva di tutela economica la persona per essersi spogliata anzi tempo dei suoi beni. Nel caso in cui il decreto di nomina preveda una compressione della capacità del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, il Giudice, valutata la capacità di ben comprendere la portata dell'atto mortis causa, dovrebbe provvedere a modificare il decreto di attribuzione di poteri all'amministratore di sostegno, eliminando almeno una parte del n. III di detto decreto.

In tal modo, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno riacquisterebbe la sua capacità per la lettura combinata degli art. 404 ss. c.c. e potrebbe testare liberamente.

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