Traffico illecito di rifiuti. Il reato sussiste anche con riferimento alle sole attività marginali
06 Novembre 2019
Con la sent. n. 43710/2019, la Terza Sezione della Cassazione ha ribadito un principio, già espresso da altre pronunce della medesima Sezione (v. Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16056), per cui il reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. si ritiene configurabile anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta. Secondo la Cassazione, quindi, anche «la semplice titolarità dell'impresa, attraverso la quale l'indagato ponga in essere le condotte oggetto di contestazione, assume di per sé rilievo al fine della configurabilità della esistenza di una attività organizzata. Quest'ultima può venire in rilievo anche in relazione e con riferimento solamente a una parte della complessiva attività di raccolta, conferimento e smaltimento di rifiuti, nel senso che non occorre che tutte le fasi di tale attività vengano svolte in forma organizzata, e che, in ogni fase, vi sia la consapevolezza della partecipazione a una attività illecita e il fine di ingiusto profitto, essendo sufficiente, per poter ritenere configurabile il reato, che nell'ambito di detta complessiva attività, si inserisca la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, costituisca o si avvalga di una organizzazione allo scopo di realizzare un traffico continuativo e illegale di ingenti quantitativi di rifiuti. Non è necessario, dunque, che ogni fase della attività di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata e sia realizzata abusivamente (nel senso anzidetto) e a fine di ingiusto profitto, posto che ciò non è richiesto dalla norma incriminatrice, che, anzi, descrive, chiaramente in forma alternativa, le varie condotte che nell'ambito del ciclo di gestione possono assumere rilievo al fine della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni), cosicché anche la realizzazione, nelle forme e con le finalità richieste dall'art. 452-quaterdecies c.p., di una delle condotte indicate da tale disposizione, dunque anche l'inserimento nel ciclo di gestione, in forma stabile e avvalendosi di una organizzazione, può essere idonea a consentire di ritenere configurabile il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti». |