Procedibilità d’ufficio per le lesioni personali stradali: nessun profilo di incostituzionalità
07 Novembre 2019
Secondo la Corte costituzionale, il Governo non avrebbe travalicato i fisiologici margini di discrezionalità impliciti nella legge delega n. 103 del 2017, di cui all'art. 1, comma 16, lett. a) e b), e, 17, nella parte in cui ha previsto la procedibilità d'ufficio per i delitti di cui all'art. 590-bis, comma 1, c.p.: la Consulta ha infatti specificato che il Governo, in tal modo, ha mantenuto la propria azione all'interno “del legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega, nel rispetto della ratio di quest'ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale”; tanto più a fronte di una delega “ampia” o “vaga”, che intendeva intervenire per “blocchi” di materie del codice penale, come nel caso di specie. |