La riduzione della “normale capacità lavorativa” dà diritto alla c.d. Pensione di Invalidità. La riduzione in oggetto non riguarda la capacità di guadagno del soggetto o il contesto socioeconomico in cui è inserito, bensì le condizioni fisiche e psicologiche, condizioni di cui non si abbia previsione di un recupero della capacità lavorativa in tempi più o meno brevi. Rispetto al grado di riduzione della capacità lavorativa, sono previste due tipologie di prestazioni: la pensione ordinaria di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità.
Pensione di inabilità
La pensione di inabilità lavorativa viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi iscritti all'assicurazione generale INPS. I lavoratori devono essere affetti da un'infermità o da una patologia che abbia causato l'inabilità permanente a svolgere qualsiasi lavoro.
Per richiedere la pensione di inabilità lavorativa è necessario che il lavoratore:
- sia iscritto all'INPS da almeno cinque anni;
- possieda un'anzianità contributiva di almeno cinque anni;
- abbia versato almeno tre anni di contributi negli ultimi cinque anni.
N.B.: Si considera inabile, al fine del conseguimento del diritto alla pensione, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsivoglia attività lavorativa.
Il godimento della pensione di inabilità lavorativa non è compatibile con lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa sia dipendente che autonoma. Inoltre, preclude l'iscrizione agli albi professionali, dei commercianti ed artigiani ed ancora l'attività di coltivatore diretto.
N.B.: A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene erogata la pensione di inabilità a favore del lavoratore affetto da malattie “professionali” derivanti dall'esposizione all'amianto. Il lavoratore deve essere iscritto all'AGO o ad altre forme pensionistiche esclusive e sostitutive dell'AGO.
La pensione di inabilità è calcolata sommando:
l'importo dell'assegno di invalidità (senza integrazione al minimo);
la maggiorazione, pari alla differenza tra assegno di invalidità e l'importo che sarebbe spettato con un'anzianità contributiva aumentata degli anni compresi tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dei 60 anni di età.
Metodo di calcolo
a) individuazione della retribuzione media settimanale riferita alle ultime 260 settimane;
b) applicazione dell'aliquota di computo pari al 33%;
Retribuzione media settimanale x 33%
c) il risultato viene moltiplicato per il numero delle settimane intercorrenti tra la data di decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età.
N.B.: non possono essere computate più di 2080 settimane comprese le settimane accreditate per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996.
Pensione di inabilità
Costituzione
È costituita dalla somma dell'importo dell'assegno di invalidità non integrato al trattamento minimo con la maggiorazione.
Maggiorazione
È calcolata come differenza tra assegno di invalidità e importo che sarebbe spettato con anzianità contributiva aumentata degli anni compresi tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di 60 anni di vita.
Incompatibilità
Incompatibile con:
- compensi per attività di lavoro autonomo;
- compensi per attività di lavoro subordinato;
- iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli;
- iscrizione negli elenchi nominativi di lavoratori autonomi o in albi professionali;
- trattamenti di disoccupazione a carico dell'assicurazione obbligatoria;
- trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione a carico dell'assicurazione obbligatoria.
Requisiti di assicurazione e contribuzione
Anni di assicurazione: almeno5 anni.
Anni di contribuzione: almeno5 anni di versamento; nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda, versamento di almeno 3 anni di contributi.
Revoca
Se risulta, a seguito di accertamenti sanitari, che il pensionato non è più inabile, né invalido, la prestazione pensionistica viene revocata.
Relativamente al pensionato che percepisce il trattamento di inabilità, qualora il recupero di parte della capacità lavorativa lo collochi entro i limiti previsti per il trattamento di invalidità, allo stesso verrà erogato l'assegno di invalidità.
In evidenza: Invalidità civile
L'invalidità civile si differenzia dagli altri tipi di invalidità perché non richiede alcun versamento contributivo. Per invalidità civile si intende la difficoltà a svolgere alcune funzioni proprie e tipiche della vita quotidiana a causa di una certa menomazione o a causa di una deficienza psichica o intellettiva. Il riconoscimento di tale prestazione assistenziale è connesso a tre fattori:
sanitari;
anagrafici;
reddituali.
Per il riconoscimento dello status di invalido civile occorre presentare una domanda all'INPS, unitamente alla certificazione medica prodotta da un medico iscritto all'albo ed accreditato presso l'INPS.
Ottenuto il riconoscimento, espresso in percentuale, il soggetto invalido civile potrà godere di benefici come:
- la pensione;
- indennità ed altri congedi;
- permessi lavorativi;
- l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
Assegno di invalidità
L'assegno di invalidità spetta ai soggetti la cui capacità lavorativa in occupazioni confacenti le proprie attitudini si è ridotta a meno di 1/3 a causa di infermità o difetto fisico o mentale permanente.
L'assegno viene calcolato secondo le norme in vigore per l'Assicurazione Generale Obbligatoria e, quando risulta di importo inferiore al trattamento minimo, è soggetto ad integrazione, nel limite massimo del trattamento minimo, con un importo pari a quello dell'assegno sociale.
L'integrazione non spetta a coloro che conseguono redditi propri soggetti all'IRPEF per un importo totale superiore al doppio dell'ammontare annuo dell'assegno sociale.
I soggetti coniugati (non separati) non hanno diritto all'integrazione se il reddito cumulato con quello del coniuge è superiore al triplo dell'ammontare annuo dell'assegno sociale.
Limiti di reddito 2019
Pensionato non coniugato
11.907,74 €
Pensionato coniugato
17.861,61 €
L'assegno non è soggetto a reversibilità ed è incompatibile con l'attività lavorativa.
Durata
L'assegno viene riconosciuto per un periodo di tre anni e, su domanda, può essere riconfermato per altri tre anni, quando la capacità di lavoro permane sotto il limite di 1/3.
La conferma viene richiesta previa domanda e, in seguito a tre riconoscimenti consecutivi, si considera automaticamente confermato: resta ferma la facoltà dell'INPS di procedere a revisione dello stato di invalidità.
Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia, qualora sussistano i relativi requisiti di assicurazione e di contribuzione.
Cumulo con redditi di lavoro dipendente
È consentito il cumulo tra assegno di invalidità e reddito da lavoro (dipendente, autonomo, impresa) ma, in tal caso, oltre determinati limiti di reddito, l'assegno è soggetto a riduzione.
Limiti per il 2019
Fino a 4 volte il minimo INPS
€ 26.676,52
Nessuna riduzione
Superiore a 4 volte il minimo INPS
Da € 26.676,52 a € 33.345,65
Riduzione del 25%
Superiore a 5 volte il minimo INPS
Oltre € 33.345,65
Riduzione del 50%
Requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto all'assegno di invalidità
Anni di assicurazione
Anni di contribuzione
Almeno 5 anni dalla data di inizio dell'assicurazione
Almeno 5 anni
Nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda 3 anni di contributi
Cumulo ai fini del conseguimento di un'unica pensione
I soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti:
dei lavoratori dipendenti;
dei lavoratori autonomi;
degli iscritti alla Gestione separata;
degli iscritti alle forme sostitutive dell'AGO (dal 1° gennaio 2017 anche le casse libero-professionali);
possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti, al fine del conseguimento di un'unica pensione.
Al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia, sussistendo i requisiti di assicurazione e di contribuzione, l'assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia (Cass. 13 giugno 2011 n. 12911).
Per tale trasformazione, i periodi di godimento dell'assegno di invalidità si considerano utili ai fini del diritto, ma non anche nella misura della pensione, il cui importo non può comunque essere inferiore all'assegno di invalidità.
CONDIZIONE: i soggetti non devono già essere titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.
La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:
pensione di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge;
pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini/41 anni e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018, da adeguare alla speranza di vita degli anni successivi);
pensione di inabilità;
pensione ai superstiti di assicurato deceduto.
Il cumulo deve "coinvolgere" tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni assicurative sopraindicate, per intero. Il diritto alla pensione è conseguito con riferimento ai requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati rispetto quelli previsti dalle gestioni coinvolte e in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla gestione previdenziale alla quale è iscritto l'interessato.
Il criterio di calcolo dell'assegno ottenuto con il cumulo è il criterio pro-rata con le regole in vigore in ciascuna gestione.
N.B.
Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico in regime di cumulo il calcolo della pensione deve avvenire pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le regole di calcolo prevista da ciascun fondo sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Si tratta di una sorta di calcolo retributivo (ove previsto), basato però sulle retribuzioni dell'epoca (non rivalutate).
Lavoratori soggetti al calcolo contributivo
I lavoratori che possono conseguire la pensione esclusivamente con il sistema contributivo possono accedere al regime di cumulo con i seguenti requisiti:
essere iscritti ad almeno due gestioni obbligatorie (AGO, forme sostitutive, Gestioni speciali autonomi e Gestione separata), facendo valere unicamente i contributi collocati dopo il 31 dicembre 1995 in tutte le gestioni;
in possesso di contribuzione anteriore al 31 dicembre 1995, che hanno optato per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo.
I soggetti sopra richiamati possono applicare il regime di cumulo per l'ottenimento della pensione di vecchiaia "contributiva" e della pensione anticipata "contributiva".
Decorrenza
Pensione di vecchiaia
Decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti di legge per il diritto a questo trattamento o, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Pensione anticipata
Decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Pensione di inabilità
La decorrenza è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dell'evento inabilitante.
Pensione superstiti
La decorrenza avviene dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato e, pertanto, i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva al 1° febbraio 2013 (libero-professionisti successiva al 1° febbraio 2017).