In tempi recenti, il legislatore, in ragione della accresciuta sensibilità verso i casi di violenza di genere e i casi di violenza assistita, e anche allarmato dai gravi fatti sangue occorsi in ambito domestico, ha ritenuto di intervenire dapprima con la legge 15 Ottobre 2013, n. 119, di conversione del d.l. n. 93/2013, e successivamente con la legge n. 69/2019.
Il primo provvedimento sul c.d. femminicidio, entrato in vigore a partire dal 17 agosto 2013, contiene misure contro la violenza di genere, arricchisce il codice di nuove aggravanti e amplia, al contempo, le misure a tutela delle vittime di maltrattamenti e di violenza domestica.
Il secondo provvedimento, che riguarda i c.d. reati da Codice Rosso, in vigore dal 9 agosto 2019, introduce, da un lato, un canale investigativo preferenziale per i reati, appunto, da “codice rosso”, con l'obbiettivo di accelerare l'intervento degli organi investigativi e inquirenti, e, dall'altro, prevede un complessivo inasprimento delle pene dei reati da “codice rosso”.
In entrambe le iniziative legislative, il delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. è tra quelli entrati nel perimetro di osservazione del legislatore, decisamente orientato ad ampliare le fattispecie aggravate di tale reato.
Passando all'esame della prima novella legislativa, mette conto di sottolineare che il comma II dell'art. 572 c.p., nella sua originaria formulazione, statuiva l'aumento di pena nel caso di maltrattamenti commessi in danno di persona minore degli anni 14.
Tale comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1-bis del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (c.d. legge sul Femminicidio), ma per essere sostituito con la circostanza aggravante di nuovo conio di cui all'art. 61, n. 11-quinquies c.p., che essendo comune ha una portata applicativa generale.
L'art. 61 n. 11 quinquies c.p. prevede l'aumento di pena anche nel caso in cui il delitto di cui all'articolo 572 è stato commesso “in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”.
Pertanto, con riguardo ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della nuova circostanza aggravante, vale a dire a partire dal 17 agosto 2013, soltanto l'ipotesi del fatto commesso in danno del minore di anni quattordici rientra nella nuova previsione più ampia, sicché può affermarsi che in tal caso non esiste alcuna soluzione di continuità normativa tra le due formulazioni, essendo l'una speculare all'altra, con la piena consequenzialità logica che la causa ostativa alla sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. opererà indistintamente prima e dopo la data del 17.8.2013, soltanto per il reato di maltrattamenti aggravato dall'essere stato commesso in danno di persona minore degli anni 14.
Vi è invece discontinuità normativa per le restanti ipotesi contemplate nel citato art. 61 n. 11- quinquies c.p. che potranno avere operatività soltanto per il futuro, e, quindi, successivamente al 17 agosto 2013, se ritualmente contestate.
Con riguardo alla recentissima legge 19 Luglio 2019, n. 69, riguardante i reati da c.d. Codice Rosso, giova rilevare, per quel che interessa in questa sede, che con l'art. 9, comma 2, legge cit., all'art. 572 c.p., sono state apportate le seguenti modificazioni :
a) al primo comma, le parole: da due a sei anni sono sostituite dalle seguenti: da tre a sette anni;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente : “la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 Febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi”;
c) è aggiunto, infine il seguente comma : “Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”.
Occorre, quindi, rammentare, anzitutto, che è stato introdotto nuovamente nell'art. 572 il comma II ( comma già abrogato dall'art. 1, comma 1- bis, del D.L. 14 Agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni in nella legge n. 119/2013, come già si è detto sopra) e che il legislatore si è orientato per una ulteriore e condivisibile estensione del campo di applicazione di tale aggravante.
Vale osservare, sul punto, che il concetto di condotta commessa in danno a persona minore non appare avere un diverso significato di quello di condotta commessa alla presenza di persona minore.
Discende dalla letteratura scientifica, elaborata dalla psichiatria e dalla psicologia infantile, la consapevolezza dei rilevanti danni che vengono arrecati allo sviluppo psicofisico del minore dall'assistere alla consumazione di condotte abusanti poste in essere contro componenti del proprio nucleo familiare.
In linea con tale acuita sensibilità sociale per i fenomeni di violenza all'interno delle mura domestiche, il legislatore ha ritenuto di considerare il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti persona offesa dal reato a tutti gli effetti.
Anche in questo caso, le ulteriori forme di aggravamento della condotta, siccome successivamente introdotte, sono soggette ai principi di tassatività e di irretroattività, e, quindi, la causa ostativa alla sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. è operativa soltanto per le fattispecie aggravate di nuova incriminazione commesse successivamente al 9 agosto 2019.