La rimodulazione dell’offerta in sede di valutazione di congruità

Francesco Renda
11 Novembre 2019

Nel corso della procedura di valutazione di congruità dell'offerta sono ammissibili solo e soltanto lievi rimodulazioni dell'offerta economica giustificate da sopravvenienze fattuali o giuridiche o conseguenti alla commissione di meri errori di calcolo.

Il caso. Un'azienda sanitaria locale indiceva una procedura aperta per l'affidamento della fornitura e dell'installazione di sistemi automatizzati di diagnostica occorrenti al laboratorio analisi dell'azienda, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nell'ambito di tale procedura, un operatore economico presentava apposita offerta nella quale quotava una delle voci (nello specifico, la voce “arredi”) per un importo pari a zero.

A seguito di richieste di chiarimenti avanzate in corso di gara dalla stazione appaltante, in sede di verifica della congruità dell'offerta, l'anzidetta impresa operava un significativo rialzo della voce originariamente quotata a zero (con conseguente e incisivo ribasso delle altre voci componenti l'offerta).

Le giustificazioni fornite dall'operatore venivano quindi ritenute congrue dalla stazione appaltante, la quale provvedeva poi ad aggiudicare in suo favore la procedura di gara.

Avverso tale aggiudicazione proponeva ricorso innanzi al Tar Lazio, Roma un altro operatore non aggiudicatario, nel quale si lamentava un'inammissibile modificazione dell'offerta operata in corso di gara da parte dell'aggiudicatario.

In sede di valutazione di congruità dell'offerta sono ammissibili solo lievi rimodulazioni interne dell'offerta. Con la pronuncia in commento, il Tar chiarisce innanzitutto che, in sede di valutazione di congruità dell'offerta, quest'ultima può essere unicamente oggetto di lievi rimodulazioni interne, mediante compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci della medesima offerta economica.

Non è invece ammissibile una radicale modifica della composizione dell'offerta, attraverso una modifica dei suoi elementi essenziali o della sua logica complessiva. Non è dunque consentita una “diversa allocazione di rilevanti voci di costo” dell'offerta economica.

Diversamente opinando, prosegue il Tar, la procedura di valutazione di congruità (e le relative giustificazioni offerte dagli operatori) si trasformerebbe in un'occasione idonea a consentire agli operatori un'indiscriminata e arbitraria modifica postuma della composizione interna dell'offerta economica. E ciò, in violazione dei principi di certezza, immodificabilità e serietà dell'offerta e di par condicio dei concorrenti.

Le rimodulazioni dell'offerta devono risultare giustificate da motivate sopravvenienze. Il Giudice Amministrativo chiarisce poi che le rimodulazioni dell'offerta, oltre a dover essere “lievi”, devono in ogni caso risultare giustificate da sopravvenienze fattuali o giuridiche oppure da meri errori di calcolo; circostanze queste che devono essere analiticamente esposte e motivate dal soggetto sottoposto a valutazione di congruità.

Le conclusioni del Tar. Nel caso di specie, il Tar, ritenendo che le modifiche all'offerta operate dall'aggiudicatario risultassero immotivate e comunque tali da determinare una radicale modifica degli elementi essenziali della stessa, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato l'aggiudicazione disposta dall'amministrazione.

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