Danni da cose in custodia ed operatività dell’art. 30 l. n. 109/1994

12 Novembre 2019

La legge n. 109/1994 prevede l'obbligo per l'esecutore dei lavori a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici per tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati?
Massima

Nella polizza stipulata ai sensi dell'art. 30 l. n. 109/1994, vale a dire una polizza che l'appaltatore di opere pubbliche è obbligato a stipulare e che obbligatoriamente deve coprire il rischio stabilito dalla legge, ovvero «tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati», rientra anche il rischio in capo all'appaltatore di dovere pagare l'appaltante per tenerlo indenne da responsabilità nei confronti di terzi per fatti illeciti «da qualsiasi causa determinati» nell'ambito dell'esecuzione dei lavori appaltati (nella specie, la Corte ha ritenuto che rientrasse nel rischio assicurativo quanto dovuto dalla società, a cui era stato affidato per contratto la manutenzione delle strade, al Comune, per tenerlo indenne dai danni patiti da un cittadino in conseguenza di un sinistro provocato dai rigonfiamenti dell'asfalto causati da radici di pino).

Il caso

A seguito dei danni conseguenti alla caduta cagionata da un rigonfiamento dell'asfalto, il danneggiato agiva in giudizio nei confronti del Comune per ottenere il ristoro dei danni subiti. In primo grado, la domanda attorea era accolta, condannando al risarcimento del danno il Comune e la società che per contratto avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione della strada. Il Comune soccombente proponeva atto di gravame per chiedere di essere manlevato nei confronti della società, che, a sua volta, aveva chiesto la domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia assicurativa. Il giudice di seconde cure accoglie la domanda della PA ma rigetta quella della società tenuta alla manutenzione del suolo pubblico sul rilievo che il contratto di assicurazione stipulato copre soltanto la responsabilità aquiliana verso terzi dell'assicurata e non la responsabilità derivante da inadempimento contrattuale, precisando che, nel caso di specie, la responsabilità della società nei confronti del Comune era di natura meramente contrattuale, in quanto derivante dall'inadempimento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle strade. La società ricorre per la cassazione della sentenza, denunziando l'erronea interpretazione del contratto compiuta dalla Corte territoriale che non ha ritenuto rientrante nella copertura assicurativa la domanda di garanzia formulata dalla società. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, sostenendo l'impossibilità di un'interpretazione contrattuale che operi una distinzione tra una manleva legale ed una contrattuale. I Giudici chiariscono inoltre che la polizza prevedeva che l'assicuratore dovesse tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati.

La questione

La questione in esame è la seguente: la legge n. 109/1994 prevede l'obbligo per l'esecutore dei lavori a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici per tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati?

Le soluzioni giuridiche

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione osserva che nel rischio assicurato ex art. 30 l. n. 109/1994 rientra anche quanto la società può essere tenuta a pagare al Comune per tenerlo indenne da responsabilità nei confronti di terzi per fatti illeciti da qualsiasi causa determinati nell'ambito dell'esecuzione dei lavori appaltati, aggiungendo però che la ratio della norma che impone la stipulazione della polizza assicurativa è proprio quella di tenere indenni le amministrazioni per ogni eventualità, compresa quella in cui la parte committente dovesse rispondere verso i terzi a causa dell'appaltatore.

In altri termini, nel rischio assicurato rientrano anche i fatti illeciti da qualsiasi causa determinati nell'ambito dell'esecuzione dei lavori appaltati, proprio perché la ratio della norma che imponeva la stipulazione della polizza assicurativa era appunto di tenere indenni le amministrazioni per ogni eventualità, compresa quella in cui la parte committente debba rispondere verso i terzi a causa dell'appaltatore (Cass. civ., n. 15644/2017).

Invero, ai sensi dell'art. 30 l. n. 109/1994, il rischio assicurato non può essere circoscritto al solo caso in cui la società appaltatrice è tenuta a manlevare la stazione appaltante ai sensi di legge, con esclusione delle ipotesi in cui, invece, l'obbligo di manleva sia derivante da responsabilità contrattuale.

Diversamente opinando sarebbe possibile distinguere due ipotesi di manleva: l'una troverebbe fonte nella legge, l'altra nel contratto; la prima rientrerebbe nel rischio assicurativo, la seconda invece no. Ciò in quanto, in estrema sintesi, la polizza non assicurerebbe l'inadempimento contrattuale, bensì danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti.

Tuttavia, la possibilità di distinguere fra una manleva legale e una contrattuale è soluzione errata.

Infatti, è di tutta evidenza che l'unico titolo per il quale l'appaltante – in caso di danni analoghi a quelli dell'odierna vicenda – potrebbe essere chiamato a manlevare il Comune è certamente di natura contrattuale e trova il proprio fondamento nel contratto di appalto. In mancanza di tale vincolo contrattuale, non si vede a che titolo la PA potrebbe rivalersi nei confronti di una società commerciale per danni derivati a terzi da cose in custodia (nella specie, il fondo stradale).

La tesi di distinguere una ipotesi di manleva legale ed altra contrattuale sconta un evidente errore logico-giuridico giacché confonde la natura contrattuale o extracontrattuale del fatto illecito del quale un terzo chieda il risarcimento al Comune, con la natura contrattuale o extracontrattuale dell'obbligo di manleva dell'appaltatore nei confronti dell'appaltante.

Il danno subito dall'utente della strada in esito al sinistro verificatosi a causa di una buca nel manto stradale di una via cittadina, ha indubbia natura extracontrattuale ex art. 2051 c.c. L'obbligo di manleva ex art. 30 l. n. 109/1994, invece, è certamente di natura contrattuale.

Inoltre, è errato in punto di diritto l'affermazione secondo cui l'inclusione dell'obbligo di manleva nell'ambito del rischio assicurativo equivarrebbe a considerare assicurato qualsiasi ipotesi di inadempimento contrattuale. Infatti, ove l'appaltatore si sia reso inadempiente nei confronti del Comune delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto, la responsabilità della società nei confronti dell'ente sarebbe stata contrattuale e non per manleva.

Ricorre quest'ultima ipotesi, difatti, quanto taluno è tenuto a tenere altri dagli obblighi che questi - a vario titolo (nella specie, per responsabilità extracontrattuale) - assume nei confronti di terzi. Si tratta, quindi, di uno schema necessariamente trilaterale, che non ricorre nell'ipotesi dell'inadempimento contrattuale dell'appaltatore nei confronti dell'appaltante.

Osservazioni

L'espressione “ai sensi di legge” va riferita alla l. n. 109/1994, art. 30, comma 3, all'epoca vigente. La disposizione prevedeva che l'esecutore dei lavori fosse obbligato «a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati».

In definitiva, deve ritenersi che nel rischio assicurato rientrasse anche quanto l'appaltatore poteva essere tenuto a pagare alla stazione appaltante per tenerla indenne da responsabilità nei confronti di terzi per fatti illeciti «da qualsiasi causa determinati» nell'ambito dell'esecuzione dei lavori appaltati.

D'altro canto, la ratio della norma che imponeva la stipulazione della polizza assicurativa era appunto di tenere indenni le amministrazioni per ogni eventualità, compresa quella in cui la parte committente debba rispondere verso i terzi a causa dell'appaltatore.

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