La proroga di un affidamento non costituisce un’opzione da ritenere preferibile rispetto all’affidamento in via d’urgenza ad un nuovo operatore
08 Ottobre 2019
La proroga di un affidamento, oltre a essere sottoposta agli stringenti limiti di cui all'art.106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016, non può essere considerata un diritto dell'operatore uscente, né comunque un'opzione che l'Amministrazione è tenuta a reputare preferibile rispetto all'affidamento in via d'urgenza al nuovo operatore. |