Un’ulteriore erosione delle preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari da parte della Corte costituzionale
12 Novembre 2019
Con la sent. n. 229/2019, la Corte costituzionale prosegue nella demolizione delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari che caratterizza la disciplina esecutiva per gli autori dei reati di cui all'art. 630, comma 3, c.p. (e, in parallelo, l'art. 289-bis, comma 3, c.p.), ovverosia per tutti coloro che si sono resi responsabili di delitti di sequestro di persona con morte del sequestrato. Con la sent. n. 149/2018, la Consulta ha ritenuto illegittimo il limite indifferenziato di pena (di 26 anni) per l'accesso ai benefici penitenziari per gli autori di tali reati, laddove la morte della persona sottoposta al sequestro fosse stata diretta conseguenza del reato presupposto (v. art. 58-quater ord. penit., ultima parte). Ora con la sentenza in esame, la Corte costituzionale ha dichiarato ulteriormente irragionevole (anche in ragione del venir meno della preclusione per la fattispecie più grave) il comma 4 dell'art. 58-quater ord. penit. per tutti coloro per i quali l'evento morte non è conseguenza diretta del reato base: per tale categoria di autori, la norma di cui all'art. 58-quater, comma 4 c.p.p. prescriveva la necessaria, previa, espiazione di 2/3 di pena, nonostante l'avvenuta collaborazione con la giustizia. Venendo meno, quindi, per gli ergastolani, il limite minimo di 26 anni per l'accesso ai benefici penitenziari, è evidente, che, alla luce della Corte cost. n. 149/2018, la posizione di tali autori risulta notevolmente più favorevole: a fronte di un'utile collaborazione, il limite per l'accesso ai benefici penitenziari (quello minimo per il permesso premio) è di 10 anni, a differenza, del limite di 2/3 di pena espiata per tutti coloro che per il medesimo reato siano stati condannati alla sola pena temporanea. Secondo la Consulta è, dunque, necessario ripristinare un'uniformità di trattamento anche per i soggetti che non sono stati condannati alla pena dell'ergastolo. Per effetto di tale pronuncia, quindi, il comma 4 dell'art. 58-quater ord. penit. è oggi interamente illegittimo. |