Il divieto per le coppie omosessuali di accedere alla procreazione assistita non viola la Costituzione
14 Novembre 2019
Le censure dei rimettenti. La pronuncia in commento trae origine dalle questioni di legittimità costituzionale, sollevate da due distinti tribunali, degli artt. 5 e 12 l. n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) nella parte in cui, rispettivamente, limitano l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di sesso diverso e sanzionano, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso.
Coppie formate da persone dello stesso sesso: la legge è chiara. Entrambi i Giudici rimettenti escludono la praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni censurate, ritenendo che una simile operazione ermeneutica trovi un insormontabile ostacolo nell'univoco tenore letterale dell'enunciato normativo: questa affermazione è corretta.
La Consulta ricorda la ratio della legge sulla procreazione assistita. Le soluzioni adottate dalla l. n. 40/2004 riflettono due idee di base. La prima attiene alla funzione delle tecniche considerate, intese come rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimovibile, escludendo chiaramente, con ciò, che la procreazione assistita possa rappresentare una modalità di realizzazione del “desiderio di genitorialità” alternativa ed equivalente al concepimento naturale.
I precedenti della Corte. La Consulta ricorda di essere intervenuta in due occasioni sulla normativa censurata, ampliando il novero dei soggetti abilitati ad accedere alla procreazione assistita, ma, in entrambi i casi, il giudice delle leggi si è mosso nel rispetto della finalità terapeutica assegnatale dal legislatore, eliminando delle evidenti distonie, ma senza contestare la scelta di fondo di riprodurre il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una figura materna e di una figura paterna.
Il bilanciamento tra interessi contrapposti spetta al legislatore, ma deve essere ragionevole. Con i quesiti di costituzionalità proposti, entrambi i tribunali rimettenti mirano a rimuovere il requisito soggettivo di accesso alla procreazione medicalmente assistita rappresentato dalla diversità di sesso dei componenti la coppia richiedente: l'effetto della pronuncia auspicata dai Giudici a quibus sarebbe, dunque, quello di rendere fruibile questa tecnica alle coppie omosessuali in quanto tali, così sconfessando le scelte di fondo del legislatore.
Divieto per le coppie omosessuali: nessuna discriminazione. L'ammissione delle coppie omosessuali alla procreazione medicalmente assistita, oltre a rappresentare uno stravolgimento dell'attuale impianto legislativo, non verrebbe a sanare alcuna distonia o incongruenza interna. Ed infatti, contrariamente a quanto affermato dai giudici a quibus, l'infertilità “fisiologica” della coppia omosessuale non è affatto omologabile all'infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive: così come non lo è l'infertilità “fisiologica” della donna sola e della coppia eterosessuale in età avanzata. Si tratta di fenomeni chiaramente e ontologicamente distinti. L'esclusione dalla procreazione assistita delle coppie omosessuali non è, dunque, fonte di alcuna discriminazione basata sull'orientamento sessuale (cfr. Corte EDU, sentenza 15 marzo 2012, Gas e Dubois contro Francia).
Esclusione delle coppie omosessuali: scelta non irragionevole del legislatore. Esclusa una violazione degli artt. 3 e 117 Cost., la Consulta nega anche una lesione dell'art. 2 Cost.: è vero che l'unione civile tra persone dello stesso sesso costituisce una formazione sociale rilevante sul piano costituzionale, ma è altrettanto vero, da un lato, che la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli e, d'altro lato, che la libertà dell'atto che consente di diventare genitori di sicuro non implica che tale libertà possa esplicarsi senza limiti (Corte cost. n. 162/2014).
Fonte: dirittoegiustizia.it
|