La conoscibilità delle comunicazioni elettroniche nelle procedure di affidamento

Redazione Scientifica
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13 Novembre 2019

La conoscibilità degli atti di procedure di affidamento gestite interamente in via informatica, mediante l'uso di metodi di digitalizzazione...

La conoscibilità degli atti di procedure di affidamento gestite interamente in via informatica, mediante l'uso di metodi di digitalizzazione ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.lgs. n. 50 del 2016, trova la propria disciplina nelle norme di cui al Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) e nelle previsioni regolamentari relative alla piattaforma di e-procurement utilizzata, negozialmente vincolanti per le parti.

Conseguentemente, posto che, a fronte dell'onere della p.a. di utilizzare la piattaforma per tutte le comunicazioni relative alla procedura, sussiste in capo all'operatore economico l'onere di procedere all'attivazione di un'utenza, con elezione di domicilio speciale presso la medesima piattaforma per la corrispondenza relativa alle gare di appalto (Regolamento del Sistema di e-procurement MEF-Consip), conformemente all'art. 3-bis, comma 4-quinquies, D.lgs. n. 82/2005, il quale consente di eleggere domicilio speciale ai sensi dell'art. 47 c.c. anche presso un domicilio digitale diverso dalla PEC, l'impresa “accreditata” non può legittimamente invocare l'assenza di pubblicità né lamentare il mancato invito alla procedura negoziata, nella misura in cui l'invito e la documentazione di gara siano state oggetto di comunicazioni indirizzate al suddetto domicilio e siano ivi disponibili per il destinatario tenuto ad attivarsi al fine di una loro tempestiva conoscenza.