L'Ici, le agevolazioni tributarie per l'abitazione principale e la separazione di fatto

Francesca Picardi
14 Novembre 2019

In tema di ICI, ai fini della detrazione prevista per l'abitazione principale il soggetto passivo deve provare che l'immobile costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari e, a prescindere dalla legale separazione o dal divorzio, il beneficio permane nonostante il suo coniuge si sia trasferito altrove.
Massima

In tema di ICI, ai fini della detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, ratione temporis vigente, il soggetto passivo (possessore titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale) deve provare che l'immobile costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari; tuttavia, laddove sia dimostrata la frattura del rapporto coniugale, anche a prescindere dalla legale separazione o dal divorzio, il beneficio permane nonostante il suo coniuge si sia trasferito altrove.

Il caso

La presente controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una moglie, dell'avviso di accertamento con cui il Comune pretendeva il pagamento di un maggior importo a titolo di i.c.i., negando l'applicazione dell'agevolazione tributaria ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale, in quanto il marito, pur non risultando legalmente separato o divorziato, dimorava altrove. Ad avviso della ricorrente, l'agevolazione doveva esserle riconosciuta ugualmente, essendo intervenuta tra i coniugi separazione di fatto, con interruzione della convivenza, ed essendosi conseguentemente ridotto il nucleo familiare.

Rigettato il ricorso dalla Commissione provinciale, la Commissione Regionale di Milano – Sezione distaccata di Brescia ha annullato l'avviso di accertamento, ritenendo provata, all'esito della produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da entrambi i coniugi, la cessazione della convivenza tra gli stessi e la conseguente riduzione del nucleo familiare, da cui doveva considerarsi ormai escluso il marito.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune, che ha dedotto la violazione degli artt. 8 del d. lgs. n. 504 del 1992 e 2697 c.c, sostenendo che l'accesso al trattamento di favore presuppone la necessaria dimostrazione della frattura del rapporto coniugale, che non può ritenersi provata in base alla sola cessazione della convivenza.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, sottolineando la differenza tra l'ipotesi in cui due coniugi, non separati legalmente, abitino in due diversi immobili da quella in cui il trasferimento della dimora abituale di uno dei due sia avvenuto a causa della frattura del rapporto di convivenza e, cioè, per la impossibilità della prosecuzione della coesistenza, sotto lo stesso tetto. In tale ultima situazione deve, difatti, ritenersi superata la presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale.

Si è, inoltre, esclusa la violazione della regola di cui all'art. 2697 c.c., evidenziandosi che la Commissione Regionale ha ritenuto assolto l'onere probatorio correttamente attribuito alla contribuente in applicazione del principio di non contestazione da parte del Comune. Più precisamente, il giudice di merito, in base alle allegazioni dello stesso Comune, secondo cui il marito della contribuente non dimorava né risiedeva nell'immobile, ha tratto il convincimento dell'intervenuta effettiva frattura del rapporto di convivenza.

Occorre, tuttavia, precisare che il motivo formulato, nella parte in cui si è lamentata la mancata prova della frattura del rapporto coniugale, è stato valutato inammissibile, essendo diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e risolvendosi nella prospettazione di un vizio motivazionale neppure invocato, peraltro, non riconducibile all'attuale art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (limitato, ai sensi dell'art. 54, del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012, all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti).

La questione

La questione in esame è la seguente: posto che l'art. 8, comma 2, ultimo periodo, 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, definiva l'abitazione principale, a cui collegava l'agevolazione tributaria in materia di i.c.i., come l'immobile in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente, può il beneficio essere riconosciuto nell'ipotesi in cui il coniuge del soggetto passivo, pur in assenza della separazione legale o del divorzio, si trasferisca altrove, in conseguenza della frattura del rapporto coniugale?

Le soluzioni giuridiche

La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che, in tema d'ICI, ai fini della spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali (identificabili, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica), occorre che il contribuente provi che l'immobile costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari (così, tra le altre, Sez. VI - T, 21 giugno 2017, n. 15444, che, proprio in applicazione di tale principio, ha escluso la detrazione sulla base dell'accertamento che l'immobile costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie). Recentemente Cass. civ., sez. VI - T, 5 luglio 2019, n. 18096 ha precisato che, ove il soggetto passivo dell'ICI sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l'immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, potendo gli stessi, ai sensi dell'art. 144 c.c., avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia (Cass. civ., sez. VI - T, 5 luglio 2019, n. 18096).

Alla luce di tale orientamento consolidato, la soluzione del quesito in esame non è affatto scontata, atteso che il coniuge del soggetto passivo del tributo, nonostante la separazione di fatto, resta un familiare. Si potrebbe, difatti, valorizzare il dato formale e, quindi, considerare il coniuge del contribuente ancora inserito nel suo nucleo familiare in ragione della mancata formalizzazione, tramite la separazione legale o il divorzio, della crisi.

Va rilevato, peraltro, che Cass. civ., sez. VI - T, 17 maggio 2018, n. 12050 ha rigettato il ricorso con cui i contribuenti (coniugi separati di fatto) hanno denunciato la violazione dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, anche in rapporto al combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., essendo stato agli stessi negato il riconoscimento dell'agevolazione tributaria collegata all'abitazione principale solo perché non separati giudizialmente. Tale precedente decisione non ha, però, affrontato espressamente il problema giuridico, fondandosi piuttosto sul diverso accertamento di fatto compiuto nel giudizio di merito, in cui si era escluso che, negli anni in contestazione, gli immobili, oggetto di accertamento, costituissero dimora abituale dei contribuenti e del loro nucleo familiare, differentemente da quanto avvenuto in altro giudizio, avente ad oggetto periodi di imposta successivi, in cui era stata espressamente accertata la separazione di fatto, per cui poteva ritenersi superata la presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale.

Osservazioni

Deve brevemente ricordarsi che la medesima problematica affrontata dalla sentenza si pone anche con riferimento al più favorevole trattamento tributario introdotto dall'art. 1 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha previsto l'esenzione dall'i.c.i. degli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo – esenzione che è stata espressamente estesa dal comma 3 anche al soggetto passivo che sia stato privato del godimento del bene in conseguenza dell'assegnazione all'altro coniuge, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Va segnalato che, secondo la risoluzione n. 12 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 giugno 2008, il coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale può godere dell'esenzione dall'ICI per detta unità immobiliare anche nel caso in cui adibisca ad abitazione principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un altro diritto reale situato in un comune diverso da quello in cui è ubicata l'ex casa coniugale, giacché l'unica condizione posta a suo carico per usufruire del beneficio in questione è che egli non possieda un'abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. In sostanza, al coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale è accordata l'esenzione sia per quest'ultima e sia per l'unità immobiliare dove ha la sua residenza anagrafica, situata in un comune diverso da quello in cui è ubicata la ex casa coniugale.

Per completezza occorre, anche, rammentare la tendenziale sostituzione dell'ICI. con l'IMU, successivamente confluita nella IUC., che, parimenti non si applica, in virtù dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, come modificato dalla legge n. 147 del 2013 (finanziaria 2014), al possesso dell'abitazione principale (da intendersi come quella in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e delle relative pertinenze.

Tali rapidissimi cenni - in particolare l'espressa attribuzione delle agevolazioni tributarie per l'abitazione principale al soggetto passivo che non vi abiti più, ma che lo destini, comunque, ad alloggio dei familiari in virtù del provvedimento di assegnazione familiare – sembrano confermare la prevalenza del dato sostanziale su quello formale, coerentemente, peraltro, con l'art. 53 Cost., che impone di ricollegare il prelievo fiscale alla effettiva capacità contributiva dei soggetti passivi e che, quindi, comporta pure la necessità di applicare le medesime agevolazioni laddove ricorrano le stesse situazioni che riducono o ridimensionano la effettiva capacità contributiva dei soggetti passivi.

Invero, non può negarsi che in caso di crisi familiare, anche se non formalizzata, da un lato, il contribuente si vede costretto a destinare l'immobile non a fini remunerativi, ma alla soddisfazione della sua esigenza abitativa e, dall'altro, perde una serie di vantaggi economici. Come si evince dai precedenti segnalati, il problema è piuttosto quello della prova di tale situazione, in quanto è ben possibile che la scelta, da parte dei coniugi, di dimore diverse rientri in un rapporto del tutto fisiologico. Si tratta, però, di una questione che attiene alla ricostruzione dei fatti, in cui l'adempimento dell'onere probatorio, in capo al contribuente, dipenderà dalla posizione assunta in giudizio dal Fisco.

Guida all'approfondimento

L. Luigi, Esenzione sulla prima casa e coesistenza di IMU e TASI: una ennesima occasione perduta per il riordino dei tributi locali, in Il Fisco, 2015, 4345.

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