L'applicabilità del “minirito” in una procedura di gara bandita prima dell'abrogazione del medesimo

14 Novembre 2019

In una procedura di gara indetta anteriormente all'entrata in vigore della legge abrogatrice del rito superspeciale, deve essere dichiarato irricevibile il ricorso con il quale non si è tempestivamente impugnata la preliminare ammissione delle controinteressate.

Il caso. Con il ricorso introduttivo è stata impugnata l'aggiudicazione di un appalto nei confronti di una delle controinteressate, relativamente ad una gara indetta con determina del 12.2.2018 per l'affidamento di «progettazione esecutiva, ed esecuzione dei lavori di un nuovo impianto sportivo polivalente in via Venezia», da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A riguardo l'amministrazione comunale intimata ha eccepito l'irricevibilità/inammissibilità del ricorso dal momento che la ricorrente avrebbe dovuto proporre l'impugnativa non già avverso l'aggiudicazione, bensì contro la preliminare ammissione dell'ATI controinteressata, nei termini di cui all'art.120, comma 2-bis c.p.a.

La soluzione. La sentenza in epigrafe indicata ha dichiarato il ricorso irricevibile poiché «la res iudicanda ricade nella disciplina, in ossequio al principio tempus regit actum, dell'art. 120 comma 2 bis del c.p.a., sebbene abrogato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32. 2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55. Stabilisce, invero, l'art. 1, comma 3 che … La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

Nel caso di specie, infatti, la controversia riguardava una procedura di gara bandita (in data 12 febbraio 2018) anteriormente all'entrata in vigore delle citate disposizioni: la legge di conversione, n. 55/19 è entrata in vigore, con modificazioni, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 giugno 2019) ossia il 18 giugno 2019.

La ricorrente – ritiene il TAR – nel rispetto dei principi di irretroattività ex art. 11 disp prel al cod civ (in tal senso SS.UU. nn.9341, 9284 e 9285 del 2016) e di certezza del diritto, avrebbe dovuto proporre impugnativa contro la preliminare ammissione dell'ATI controinteressata, nei termini di cui all'art. 120, comma 2- bis c.p.a. e non, come nel caso di specie, impugnare con rito appalti “ordinario” la determina di aggiudicazione dopo la soppressione del rito “superspeciale”.

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