Provvedimento che individua operatori da invitare alla gara che hanno manifestato interesse all’affidamento del servizio: non è provvedimento di ammissione

Redazione Scientifica
06 Novembre 2019

Il termine previsto dal comma 2 –bis dell'art. 120 cod. proc. amm. è applicabile in caso di impugnazione di provvedimento di ammissione o esclusione dell'operatore economico dalla...

Il termine previsto dal comma 2 –bis dell'art. 120 cod. proc. amm. è applicabile in caso di impugnazione di provvedimento di ammissione o esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, espressamente indentificato nel provvedimento assunto dalla stazione appaltante all'esito della verifica della documentazione amministrativa relativa ai requisiti di partecipazione; la determinazione con cui la stazione appaltante si limita ad individuare gli operatori da invitare alla procedura di gara che hanno precedentemente manifestato il loro interesse all'affidamento del servizio, senza compiere alcun accertamento sulla documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, non è un provvedimento di ammissione di operatore economico alla procedura stessa, per cui non è impugnabile ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis cit. (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2019, n. 435; V, 3 aprile 2018 n. 2079, che, in vicende analoghe, hanno, sia pure con sfumature diverse, individuato l'oggetto dell'impugnazione nel “provvedimento di ammissione”).

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