Trascrizione del provvedimento straniero di adozione a favore di coppie same sex: la questione passa alle Sezioni Unite

Katia Mascia
15 Novembre 2019

La valutazione se il disfavore del legislatore italiano per l'adozione legittimante a favore delle coppie dello stesso sesso, oltre a rappresentare legittimo esercizio della potestà discrezionale del nostro Stato di regolare i rapporti giuridici in una determinata materia, costituisca, altresì, l'espressione di principi e valori fondamentali ed irrinunciabili, fondanti il nostro ordinamento – e come collocare nella gerarchia di valori l'interesse del minore alla conservazione del proprio status filiationis – involgendo delicatissimi e rilevanti profili di diritto, integra una questione di massima di particolare importanza.

Il caso. Nel 2017 la Corte di Appello di Milano dichiarava l'efficacia in Italia di un provvedimento emesso nel settembre 2009 da un giudice dello Stato di New York, con cui si dichiarava l'adozione piena e legittimante di un minore - nato nella città americana nel maggio 2009 – da parte di due uomini, uniti tra loro da una relazione sentimentale. Veniva ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune della provincia di Varese di procedere alla trascrizione del suddetto provvedimento di adozione, unitamente all'atto di nascita dell'adottato, contenente le sue nuove generalità nonché quelle dei genitori adottivi, al posto di quelli naturali. La Corte d'Appello, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Sindaco, riteneva che l'adozione di un minore da parte di partner dello stesso sesso, pronunciata in un altro Stato, non fosse contraria all'ordine pubblico internazionale, considerato sia l'interesse superiore del minore a mantenere, nel nostro ordinamento, lo status filiationis riconosciutogli in un altro Stato in base a un provvedimento giudiziario, sia il diritto del minore alla propria identità personale. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, proponeva ricorso per Cassazione basato su quattro motivi. Si costituiva in giudizio, con controricorso, il genitore, intimato e già parte in causa, unitamente all'altro precedentemente pretermesso che, con lo stesso atto, spiegava intervento autonomo in giudizio.

Motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione, il Sindaco si lamentava del fatto che la Corte territoriale avesse dichiarato la sua carenza di legittimazione passiva nonostante essa derivasse dalla sua qualità di soggetto responsabile della tenuta dei registri dello Stato civile, di Ufficiale rappresentante del Governo e di parte necessaria nel giudizio instaurato dalla controparte. Con il secondo motivo lamentava, in particolare, il fatto che la Corte territoriale non avesse dichiarato l'inammissibilità del ricorso, per essere lo stesso presentato soltanto da uno dei genitori adottivi, in assenza dell'indispensabile integrazione del contraddittorio. Con il terzo motivo il ricorrente lamentava il fatto che la Corte milanese avesse avallato la proposizione, dinanzi a sé, di un procedimento di delibazione quando invece trattavasi di un procedimento per opposizione al rifiuto di trascrizione, contro il quale è proponibile un ricorso giurisdizionale ex art. 95 d.P.R. n. 396/00 (che fissa la competenza del Tribunale), ovvero di un procedimento relativo alle adozioni che prevede la competenza per materia del Tribunale per i Minorenni. Infine, con il quarto motivo lamentava l'erroneo riconoscimento, da parte della Corte territoriale, del provvedimento straniero in quanto incompatibile con i principi desumibili dalla nostra Carta costituzionale e appartenenti all'ordine pubblico internazionale. In definitiva ed in particolare, ad avviso del ricorrente, finchè vige nel nostro ordinamento l'art. 29 Cost., non è possibile rinvenire una norma che consenta alle coppie omosessuali di ottenere l'adozione legittimante di un minore.

Osservazioni della Corte di Cassazione. I Giudici della Suprema Corte ritengono fondato il primo motivo di impugnazione, infondati il secondo e il terzo e particolarmente importante la questione sottesa al quarto motivo di ricorso.
Ad avviso dei Giudici della Prima Sezione non può dubitarsi della qualità di contraddittore necessario del Sindaco e, dunque, della sua legittimazione attiva e passiva. Infatti, la qualità di interessato, nel senso di cui agli artt. 66 e 67 l. n. 218/1995, non compete soltanto ai soggetti che hanno assunto la veste di parti nel giudizio in cui il provvedimento è stato emesso, ma altresì a quelli direttamente coinvolti nella sua attuazione. Quella di cui si chiede il riconoscimento, è un'adozione straniera, interna allo Stato in cui è stata pronunciata, avente ad oggetto due adottanti residenti negli Stato Uniti e un adottando sempre lì residente. L'elemento di collegamento con lo Stato italiano è rappresentato dalla cittadinanza italiana posseduta da uno dei due genitori adottivi, che, peraltro, è anche cittadino statunitense. La Corte territoriale, dunque, ha correttamente ritenuto sussistente la propria competenza. Con riferimento al secondo motivo, ritenuto infondato, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già affermato, secondo il quale nel caso in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia.
Nella fattispecie de qua, infatti, la pretermissione di uno dei due adottanti aveva dato luogo ad un vizio processuale che era stato tuttavia sanato dall'intervento autonomo nel procedimento da parte dello stesso che, nel costituirsi, aveva accettato le risultanze del giudizio di merito celebrato in un unico grado. Per i Supremi Giudizi, non sussistono elementi ostativi all'applicazione del suddetto principio anche al giudizio di legittimità. L'attenzione della Corte di legittimità si sofferma, tuttavia, sul quarto motivo di gravame, cui sono sottese questioni che rientrano tra quelle di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c. Ciò che, nella fattispecie in esame, viene chiesto dai controricorrenti non è il riconoscimento di un'adozione in casi particolari, di cui all'art. 44 l. n. 184/1983, bensì di un provvedimento giudiziario straniero di adozione legittimante, in un contesto familiare caratterizzato, però, dall'assenza di un qualsiasi legame biologico di entrambi i genitori di sesso maschile con il minore. Un eventuale riconoscimento di una sentenza straniera, in materia di adozione, non può prescindere da una preventiva analisi di compatibilità di tale provvedimento con i principi di ordine pubblico. La Suprema Corte, con una pronuncia emessa a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 12193/2019), nel precisare la nozione di ordine pubblico, ha stabilito che, in tema di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta dagli art. 64 e ss. della l. n. 218/1995, deve essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nelle disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione delle nozioni di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico. Caratteristica essenziale della nozione di ordine pubblico è, infatti, la relatività e mutevolezza nel tempo del suo contenuto.

Conclusione. I Giudici della Prima Sezione, con l'ordinanza interlocutoria in oggetto, rimettono gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite civili, per la soluzione di questioni di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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