Trascrizione del provvedimento straniero di adozione a favore di coppie same sex: la questione passa alle Sezioni Unite
15 Novembre 2019
Il caso. Nel 2017 la Corte di Appello di Milano dichiarava l'efficacia in Italia di un provvedimento emesso nel settembre 2009 da un giudice dello Stato di New York, con cui si dichiarava l'adozione piena e legittimante di un minore - nato nella città americana nel maggio 2009 – da parte di due uomini, uniti tra loro da una relazione sentimentale. Veniva ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune della provincia di Varese di procedere alla trascrizione del suddetto provvedimento di adozione, unitamente all'atto di nascita dell'adottato, contenente le sue nuove generalità nonché quelle dei genitori adottivi, al posto di quelli naturali. La Corte d'Appello, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Sindaco, riteneva che l'adozione di un minore da parte di partner dello stesso sesso, pronunciata in un altro Stato, non fosse contraria all'ordine pubblico internazionale, considerato sia l'interesse superiore del minore a mantenere, nel nostro ordinamento, lo status filiationis riconosciutogli in un altro Stato in base a un provvedimento giudiziario, sia il diritto del minore alla propria identità personale. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, proponeva ricorso per Cassazione basato su quattro motivi. Si costituiva in giudizio, con controricorso, il genitore, intimato e già parte in causa, unitamente all'altro precedentemente pretermesso che, con lo stesso atto, spiegava intervento autonomo in giudizio.
Motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione, il Sindaco si lamentava del fatto che la Corte territoriale avesse dichiarato la sua carenza di legittimazione passiva nonostante essa derivasse dalla sua qualità di soggetto responsabile della tenuta dei registri dello Stato civile, di Ufficiale rappresentante del Governo e di parte necessaria nel giudizio instaurato dalla controparte. Con il secondo motivo lamentava, in particolare, il fatto che la Corte territoriale non avesse dichiarato l'inammissibilità del ricorso, per essere lo stesso presentato soltanto da uno dei genitori adottivi, in assenza dell'indispensabile integrazione del contraddittorio. Con il terzo motivo il ricorrente lamentava il fatto che la Corte milanese avesse avallato la proposizione, dinanzi a sé, di un procedimento di delibazione quando invece trattavasi di un procedimento per opposizione al rifiuto di trascrizione, contro il quale è proponibile un ricorso giurisdizionale ex art. 95 d.P.R. n. 396/00 (che fissa la competenza del Tribunale), ovvero di un procedimento relativo alle adozioni che prevede la competenza per materia del Tribunale per i Minorenni. Infine, con il quarto motivo lamentava l'erroneo riconoscimento, da parte della Corte territoriale, del provvedimento straniero in quanto incompatibile con i principi desumibili dalla nostra Carta costituzionale e appartenenti all'ordine pubblico internazionale. In definitiva ed in particolare, ad avviso del ricorrente, finchè vige nel nostro ordinamento l'art. 29 Cost., non è possibile rinvenire una norma che consenta alle coppie omosessuali di ottenere l'adozione legittimante di un minore.
Osservazioni della Corte di Cassazione. I Giudici della Suprema Corte ritengono fondato il primo motivo di impugnazione, infondati il secondo e il terzo e particolarmente importante la questione sottesa al quarto motivo di ricorso.
Conclusione. I Giudici della Prima Sezione, con l'ordinanza interlocutoria in oggetto, rimettono gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite civili, per la soluzione di questioni di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c.
Fonte: dirittoegiustizia.it |