Sulla legittimazione attiva degli Enti collettivi

Tommaso Cocchi
15 Novembre 2019

E' inammissibile per carenza di legittimazione il ricorso proposto da un Ente collettivo qualora non sussistano caratteri di omogeneità dell'interesse azionato, ovvero se dalla domanda possano scaturire conflitti di interessi tra gli associati.

La questione. Un'Associazione rappresentativa di interessi collettivi impugnava dinanzi al TAR Lazio gli atti di una gara, ritenendoli viziati da illegittimità sotto molteplici profili. Si costituiva in giudizio la Stazione Appaltante eccependo, per quel che qui rileva, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

Il giudice di prime cure ha preliminarmente ribadito che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, il potenziale conflitto di interessi degli associati priva di legittimazione processuale gli Enti collettivi (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 2 novembre 2015 n. 9) e il requisito dell'omogeneità dell'interesse fatto valere in giudizio nell'ambito del processo amministrativo deve essere accertato nell'ambito della sola base associativa, oltre che in relazione alla natura della questione controversa in giudizio e alla sua riconducibilità agli scopi statutari dell'Ente (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 21 maggio 2019 n. 8). In tal proposito, giova rilevare che nella fattispecie, l'Associazione ricorrente, ai sensi del proprio statuto, era rappresentativa degli interessi di una moltitudine di categorie di imprese operanti in diversi ambiti del mercato.

Di conseguenza il Collegio, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito che ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva delle associazioni rappresentative di interessi collettivi, “È necessario, innanzitutto, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati (Cons. St., sez. IV, 16 novembre 2011, n.6050). Inoltre, i giudici del TAR hanno precisato che l'interesse tutelato con l'azione processuale debba essere comune a tutti gli associati. Al contrario, qualora vi sia la possibilità di creare conflitti interni all'associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), ciò implicherebbe automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 27 aprile 2015, n. 2150)” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 novembre 2015 n. 9).

In ragione di quanto detto, il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l'Associazione ricorrente priva di legittimazione processuale poiché la domanda di annullamento della procedura di gara impugnata non presentava i caratteri di omogeneità dell'interesse azionato.

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