Quando è necessaria la polizza indennitaria ex art. 103, comma 11, c.c.p.?

Antonio Nicodemo
18 Novembre 2019

La polizza indennitaria decennale, ora prevista dall'art. 103 comma 11, deve essere presentata unicamente per appalti il cui valore iniziale di contratto già superi la soglia di rilevanza indicata dallo stesso comma oppure è necessaria anche nel caso in cui la soglia di rilevanza venga superata nel corso dell'esecuzione di un contratto originariamente d'importo inferiore, a seguito di sue modifiche (varianti)?

La polizza indennitaria decennale, ora prevista dall'art. 103 comma 11, deve essere presentata unicamente per appalti il cui valore iniziale di contratto già superi la soglia di rilevanza indicata dallo stesso comma oppure è necessaria anche nel caso in cui la soglia di rilevanza venga superata nel corso dell'esecuzione di un contratto originariamente d'importo inferiore, a seguito di sue modifiche (varianti)?

In risposta al quesito formulato occorre anzitutto richiamare la lettera della norma contenuta nel comma 11 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50 del 2016 secondo cui: «11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione».

Più in generale l'art. 103 del Codice degli appalti regolamenta le garanzie definitive che vengono richieste dalla Stazione appaltante.

L'esame della norma impone dunque il seguente ordine di considerazioni:

a) la decisione se richiedere o meno la garanzia di cui al c. 11 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 è rimessa in via esclusiva alla stazione appaltante;

b) la stazione appaltante, dal canto suo, può decidere di non chiedere detta garanzia al ricorrere delle seguenti due ipotesi prescritte dalla norma stessa e, cioè quando ricorre l'ipotesi dell'affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, ovvero quando gli appalti da debbono essere eseguiti da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati;

c) nel caso in cui la stazione appaltante decida di avvalersi della facoltà in discorso e descritta alla lettera sub b), dovrà motivare adeguatamente l'indicata scelta facendo altresì riferimento ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Trattandosi di una garanzia che viene richiesta ai fini della stipula del contratto, non ha alcuna incidenza sul valore del contratto l'eventuale modifica determinatasi con le cd. varianti.

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