Annullamento della gara in autotutela: rito applicabile
14 Novembre 2019
L'impugnativa del provvedimento di conferma dell'annullamento della procedura di gara rientra nell'ambito della previsione enucleante un rito speciale con termine dimidiato di cui all'art. 120, commi 5 e 7; la prima disposizione fissa il termine di trenta giorni per proporre il ricorso, la seconda stabilisce che «i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti», che seguono lo stesso rito.
Ed infatti la locuzione “atti attinenti la medesima procedura” ha una ampia latitudine semantica, come conferma anche l'esemplificazione contenuta nel comma 1 dello stesso art. 120. Il fondamento di razionalità di tale approdo interpretativo della norma in questione, idoneo ad includere anche i provvedimenti espressione del potere di autotutela (annullamento d'ufficio o revoca), comportanti la demolizione giuridica di atti della procedura di affidamento, va rinvenuto nel fatto che si tratta di atti che seguono, a guisa di actus contrarii, l'ambito operativo di questa ultima (in termini Cons. Stato, III, 11 luglio 2012 n. 4116). |