Indicazione della PEC e validità della notifica presso la cancelleria
20 Novembre 2019
Massima
Sulla base del testo dell'art. 125 c.p.c. vigente prima delle modifiche di cui al D.L. n. 90/2014 convertito con modifiche in L. n. 114/2014, l'indicazione della PEC che non sia generale ma sia limitata alle sole comunicazioni o avvisi di cancelleria non integra una modifica integrale al regime di cui all'art. 82, comma 2, R.D. n. 37/1934, con la conseguenza che nei confronti dell'avvocato esercente al di fuori del distretto di appartenenza permane, ai fini della notifica della sentenza, la domiciliazione per legge presso la cancelleria del giudice adito. Il caso
Una sentenza di primo grado veniva notificata al difensore della parte soccombente, esercente e con domicilio eletto fuori circoscrizione, ma che aveva dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria anche via PEC, presso la cancelleria del giudice di primo grado. La parte soccombente in primo grado appellava la sentenza successivamente alla scadenza del termine breve di impugnazione (trenta giorni dalla notifica della sentenza). La questione
È valida la notifica effettuata presso la cancelleria pur a fronte dell'indicazione dell'indirizzo PEC da parte dell'avvocato fuori distretto destinatario della notifica? In caso affermativo, a quali condizioni? Qual è la disciplina attualmente applicabile? Le soluzioni giuridiche
Nel ritenere valida la notifica presso la cancelleria, la Corte di Cassazione evidenzia in via preliminare come al caso di specie fosse applicabile l'art. 125 c.p.c. nella versione previgente. Per l'effetto, tenuto conto che l'avvocato destinatario della notifica esercente fuori circoscrizione aveva indicato l'indirizzo PEC limitatamente agli avvisi e comunicazioni di cancelleria, “in carenza di una diversa indicazione”, ha operato la domiciliazione ex lege presso la cancelleria del giudice adito (art. 82, comma 2, R.D. n. 37/1934). In tale direzione, infatti, l'indicazione della PEC non è di per sé sufficiente per escludere la domiciliazione presso la cancelleria, occorrendo a tal fine una indicazione della PEC che sia “generale” e non invece “limitata alle sole comunicazioni (o anche agli avvisi) di cancelleria”. Osservazioni
Con la pronuncia in commento viene confermato un orientamento già più volte espresso dalla Corte di Cassazione in materia di c.d. domicilio digitale in epoca antecedente al vigente quadro normativo.
In tale contesto, il punto di partenza è costituito dalla pronuncia di cui a Cass. S.U. n. 10143/2012 che ha introdotto il concetto di domicilio digitale per il quale, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c. (1° febbraio 2012), la domiciliazione ex lege presso la cancelleria del giudice adito consegue solo ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. per il giudizio di cassazione, non abbia fornito “indicazione” dell'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine.
Successive pronunce di legittimità hanno tuttavia delimitato l'ambito di operatività dell' “indicazione” dell'indirizzo PEC. È stato ad esempio ritenuto che, mentre l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può dirsi quando l'indirizzo PEC è indicato per le sole comunicazioni di cancelleria (Cass. civ., n. 25215/2014; Cass. civ., n. 23412/2016).
Tale orientamento, in cui si inserisce la pronuncia in commento, trae(va) sostanzialmente spunto dal tenore letterale dell'allora vigente art. 125 c.p.c. che faceva obbligo al difensore di “indicare il proprio indirizzo di posta elettronica …” negli atti di parte. Il D.L. n. 90/2014 ha successivamente recepito la soluzione elaborata dalla pronuncia sopra richiamata di cui a Cass. S.U. n. 10143/2012 attraverso l'introduzione dell'art. 16-sexies nel D.L. n. 179/2012 (rubricato “Domicilio Digitale”) è stato infatti formalizzato il principio per cui, salve specifiche eccezioni, le notificazioni e le comunicazioni devono essere esclusivamente eseguite all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza. La giurisprudenza (Cass. civ., n. 30139/2017) ha ritenuto la disposizione, di natura processuale, di immediata applicazione nei giudizi in corso per tutti gli atti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014. Lo stesso D.L. n. 90/2014 ha poi modificato l'art. 125 c.p.c., sopprimendo l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo PEC del difensore. In questo modo, l'art. 125 c.p.c. è stato conformato alla normativa più generale in materia di domicilio digitale, con l'effetto che - come osservato in Cass. civ. n. 17048/2017 - “il difensore non ha più l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata, né ha la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell'ordine o di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria. Il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale; ciò vale come criterio di univoca indicazione dell'utente SICID e consente, tramite il registro pubblico INI-PEC, di risalire all'indirizzo di posta elettronica certificata”.
In sintesi, quindi, l'indirizzo PEC, reso disponibile nel registro generale degli indirizzi elettronici, costituisce oggi il domicilio digitale di cui è munito ogni avvocato e a cui devono essere indirizzate tutte le notifiche e comunicazioni e ciò anche quando l'indirizzo PEC non è indicato negli atti di parte ovvero quando il difensore non ha eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso cui pende la lite (Cass. civ., n. 14914/2018; Cass. civ., n. 14140/2019).
Discende quindi che l'orientamento (di cui la pronuncia in commento è espressione) è oggi in linea generale superato dalla disciplina attualmente vigente in materia di domicilio digitale che eleva la PEC a strumento tendenzialmente esclusivo per effettuare notificazioni e comunicazioni.
Rispetto all'attuale quadro normativo, occorre peraltro evidenziare che la notifica in cancelleria in luogo di quella a mezzo PEC è considerata meramente nulla e non invece inesistente, con la conseguenza che l'invalidità può essere retroattivamente sanata per raggiungimento dello scopo (vedi ad es. Cass. civ., n. 14958/2017 in cui l'appellato a cui era stata notificata l'impugnazione presso la cancelleria si era comunque costituito nel giudizio di appello così sanando il vizio di notifica). |