Decisione non autenticata: quando il ricorso è comunque procedibile?

Redazione scientifica
21 Novembre 2019

Richiamando la pronuncia dalle Sezioni unite, la Cassazione chiarisce che, ai fini della procedibilità del ricorso, se la decisione non risulta autenticata (art. 9., c. 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994) è necessario che il controricorrente costituendosi depositi copia analogica della decisione ritualmente autenticata oppure non disconosca la conformità della copia informale all'originale notificatogli. Invece, ove il controricorrente rimanga soltanto intimato o disconosca la conformità, il ricorrente deve depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in Camera di Consiglio.

Decidendo su un'opposizione all'esecuzione la Cassazione rileva in via preliminare l'inammissibilità della memoria ex art. 380-bis c.p.c. spedita e quindi depositata a mezzo posta dalla ricorrente, pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2019. I giudici ritengono assorbente di ogni latro rilievo l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, c. 1 e 2, c.p.c..

Tempestività. In proposito la Suprema Corte ricorda che, ai fini della verifica d'ufficio della tempestività del ricorso per cassazione, è sufficiente il deposito, da parte del ricorrente, della decisione comunicatagli a mezzo PEC nel suo testo integrale a cura della Cancelleria.

Procedibilità. Ai fini della procedibilità del ricorso, invece, se la decisione non risulta autenticata nelle forme di cui all'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994, è necessario che il controricorrente, nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata oppure non disconosca (ex art. 23, comma 2, d.lgs n. 82/2005) la conformità della copia informale all'originale notificatogli. Invece, ove il controricorrente sia rimasto soltanto intimato o abbia effettuato il suddetto disconoscimento, è necessario che il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in Camera di Consiglio (Cass. Sez. Un., n. 8312/2019).
Nel caso di specie, i Giudici rilevano che la ricorrente ha depositato, nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., solo la copia analogica della sentenza, comunicata via PEC dalla Cancelleria della Corte territoriale, mancante dell'asseverazione ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994, necessaria in assenza di attività difensiva ad opera della parte intimata. Inoltre, la parte non ha depositato sentenza munita di asseverazione entro l'adunanza in Camera di Consiglio.
Chiarito ciò, la Cassazione dichiara improcedibile il ricorso.

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