Decisione non autenticata: quando il ricorso è comunque procedibile?
21 Novembre 2019
Decidendo su un'opposizione all'esecuzione la Cassazione rileva in via preliminare l'inammissibilità della memoria ex art. 380-bis c.p.c. spedita e quindi depositata a mezzo posta dalla ricorrente, pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2019. I giudici ritengono assorbente di ogni latro rilievo l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, c. 1 e 2, c.p.c..
Tempestività. In proposito la Suprema Corte ricorda che, ai fini della verifica d'ufficio della tempestività del ricorso per cassazione, è sufficiente il deposito, da parte del ricorrente, della decisione comunicatagli a mezzo PEC nel suo testo integrale a cura della Cancelleria.
Procedibilità. Ai fini della procedibilità del ricorso, invece, se la decisione non risulta autenticata nelle forme di cui all'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994, è necessario che il controricorrente, nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata oppure non disconosca (ex art. 23, comma 2, d.lgs n. 82/2005) la conformità della copia informale all'originale notificatogli. Invece, ove il controricorrente sia rimasto soltanto intimato o abbia effettuato il suddetto disconoscimento, è necessario che il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in Camera di Consiglio (Cass. Sez. Un., n. 8312/2019). |