Inapplicabilità dei principi della sentenza “Stadt Graz” alle interdittive antimafia

Valeria Zallocco
21 Novembre 2019

In caso di annullamento della risoluzione del contratto di appalto conseguente ad informativa antimafia a sua volta annullata, il risarcimento del danno è dovuto in presenza di dolo o colpa grave della stazione appaltante, non essendo applicabile a tale fattispecie il principio di matrice eurounitaria in forza del quale una qualsiasi violazione degli obblighi sovranazionali in materia di appalti è generatrice di danni a prescindere dall'accertamento della colpevolezza dell'ente aggiudicatore e, dunque, della imputabilità soggettiva della lamentata violazione.

La vicenda. Il Comune di Crotone stipulava un contratto relativo a lavori di adeguamento e razionalizzazione della rete idrica con l'aggiudicatario della relativa procedura di gara. Il contratto, tuttavia, veniva successivamente risolto a causa dell'intervenuta informativa prefettizia che segnalava l'esistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di gestione del contraente privato. Quest'ultimo impugnava l'interdittiva antimafia e il conseguente provvedimento di risoluzione e domandava la condanna del Comune al risarcimento del danno patito.

Il TAR per la Calabria annullava gli atti impugnati, ma rigettava la domanda risarcitoria per carenza del requisito soggettivo della colpa in capo alla stazione appaltante.

L'impresa impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava la domanda risarcitoria.

La decisione. IlConsiglio di Stato afferma che riguardo all'ammissibilità della menzionata domanda di risarcimento dei danni non possono trovare applicazione i principi di matrice comunitaria in forza dei quali una qualsiasi violazione degli obblighi sovranazionali in materia di appalti è generatrice di danni, a prescindere dall'accertamento della colpevolezza dell'ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva della lamentata violazione (Corte di giustizia, III, 30 settembre 2010, C-314/09, Stadt Graz). Infatti, i provvedimenti informativi e interdittivi dell'autorità di pubblica sicurezza si collocano al di fuori della procedura a evidenza pubblica e attengono a profili di prevenzione tipici del nostro sistema nazionale. Nello stesso senso – prosegue la pronuncia – deve essere vagliata la scelta della stazione appaltante di risolvere il contratto, che costituisce diretta e immediata conseguenza dei citati provvedimenti informativi e interdittivi, fuoriuscendo anch'essa dall'ordinario schema della responsabilità operante nella materia dei pubblici appalti, definito dalla giurisprudenza comunitaria.

Di conseguenza, conclude il Collegio, nella fattispecie in esame la valutazione sulla responsabilità della stazione appaltante non può prescindere dall'indagine sull'esistenza o meno del profilo soggettivo del dolo o della colpa.