Non si applicano della sentenza “Stadt Graz” alle informative antimafia

Redazione Scientifica
21 Novembre 2019

In caso di annullamento della risoluzione del contratto di appalto conseguente ad informativa antimafia a sua volta annullata, il risarcimento del danno è dovuto in presenza di dolo o colpa grave della stazione appaltante, non essendo applicabile a tale fattispecie il...

In caso di annullamento della risoluzione del contratto di appalto conseguente ad informativa antimafia a sua volta annullata, il risarcimento del danno è dovuto in presenza di dolo o colpa grave della stazione appaltante, non essendo applicabile a tale fattispecie il principio di matrice eurounitaria in forza del quale una qualsiasi violazione degli obblighi sovranazionali in materia di appalti è generatrice di danni a prescindere dall'accertamento della colpevolezza dell'ente aggiudicatore e, dunque, della imputabilità soggettiva della lamentata violazione (Corte di giustizia, III, 30 settembre 2010, C-314/09, Stadt Graz). Infatti i provvedimenti informativi e interdittivi dell'autorità di pubblica sicurezza si collocano al di fuori della procedura a evidenza pubblica e attengono a profili di prevenzione (Cons. Stato, III, 3 maggio 2016, n. 1743; 9 maggio 2012, n. 2678) del tutto tipici del nostro sistema nazionale. Nello stesso senso debbono essere vagliate le scelte dell'amministrazione appaltante che dei citati provvedimenti informativi e interdittivi costituiscono diretta e immediata conseguenza, fuoriuscendo anch'essi dall' “ordinario” schema della responsabilità operante nella materia dei pubblici appalti, definito dalla giurisprudenza comunitaria.

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