Il reato di favoreggiamento personale. Sulla non punibilità dell'autofavoreggiamento
21 Novembre 2019
Massima
Non è punibile per favoreggiamento personale il soggetto che concorre nel reato presupposto o è indagato o ricercato per detto reato, in forza della espressa clausola di riserva “fuori dai casi di concorso” contenuta nell'art. 378 c.p., che costituisce un requisito negativo della figura criminosa in questione. Il caso
Il caso in esame trae origine da una sentenza del Tribunale di Agrigento, relativa ad un soggetto processato per il reato di favoreggiamento personale, di cui all'art. 378 c.p. Più precisamente, la vicenda si originava dalla segnalazione alle forze dell'ordine da parte di tre turisti australiani perché uno di loro, mentre si erano fermati per fotografare il panorama, subiva una tentata rapina da parte di due soggetti. Gli stessi turisti mostravano agli agenti intervenuti delle fotografie che immortalavano la targa dell'autovettura degli aggressori. A seguito di ciò, veniva diramata dalla centrale operativa una nota dando istruzione alle volanti di ricercare detta automobile. Identificato il proprietario dell'automobile in S.G., la polizia giudiziaria della Squadra Mobile di Agrigento raggiungeva il suo indirizzo, ove veniva riscontrata la presenza di tale autovettura e si accertava che la stessa era in uso al nipote della proprietaria, presente sul posto, che veniva identificato nell'imputato F.P. Quest'ultimo, in particolare, corrispondeva alla descrizione di uno dei soggetti a bordo dell'automobile che avevano posto in essere il tentativo di rapina, mentre non risultava possibile identificare l'altro soggetto, poiché F., in sede di spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, non ne forniva le generalità. Lo stesso F. veniva, poi, escusso a s.i.t. da parte della Polizia Giudiziaria, nell'ambito dell'indagine scaturita dalla denuncia di tentata rapina; in tale sede, tuttavia, si rifiutava nuovamente di fornire le compiute generalità di colui il quale si trovava alla guida dell'automobile citata la sera del fatto, limitandosi a dichiararne il nome. L'imputato, pertanto, a fronte del rifiuto di indicare il nominativo della persona che si trovava con lui sull'autovettura e sul conto del quale erano in corso le indagini per la tentata rapina di cui sopra, veniva processato, appunto, per il reato di favoreggiamento personale. La questione
La questione oggetto della decisione in esame attiene al reato di favoreggiamento personale. In particolare ci si chiede: in presenza di quali presupposti è configurabile? È ammissibile il c.d. autofavoreggiamento? Le soluzioni giuridiche
Caratteristiche e presupposti applicativi del reato di favoreggiamento personale. Il Tribunale di Agrigento risolve il caso sottoposto alla sua attenzione procedendo, innanzitutto, a una dissertazione della norma interessata. Come accennato in precedenza, all'imputato veniva contestato il reato di cui all'art. 378 c.p. per aver aiutato l'ignoto soggetto che la sera del 12 settembre 2014 si trovava con lui, a bordo dell'automobile identificata dalla polizia giudiziaria, ad eludere le investigazioni dell'autorità. Com'è noto, l'art. 378 c.p. (così come anche il successivo art. 379 c.p., che, invece, disciplina il reato di favoreggiamento reale) rappresenta il risultato di una complessa evoluzione storica, caratterizzata dal graduale distacco della condotta di favoreggiamento dall'alveo del concorso di persone nel reato, nel quale si collocava come concursus subsequens (o concorso post delictum), privo di autonomo contenuto offensivo, fino al suo configurarsi come reato autonomo, collocato tra i reati offensivi dell'amministrazione della giustizia e caratterizzato, pertanto, da una sua oggettività giuridica, distinta da quella del reato principale. L'art. 378 c.p., inoltre, prevede due titoli di reato, i quali si distinguono a seconda che il reato presupposto dalla condotta di aiuto sia un delitto punito con l'ergastolo o la reclusione, ex comma 1, ovvero un delitto punito con la multa o la contravvenzione, ex comma 3. Non è possibile qualificare tale ultima fattispecie come circostanza attenuante rispetto a quella prevista dal primo comma, perché tra le stesse non ricorre un rapporto di specialità. Il bene giuridico tutelato dalla norma, invece, viene identificato nel regolare svolgimento del processo penale nel momento delle investigazioni e delle ricerche e, in generale, dell'accertamento e della repressione dei reati. Questa definizione appare coerente con la funzione, assunta dall'art. 378 c.p. nella prassi giudiziale, di norma di chiusura, idonea a reprimere ogni condotta di intralcio all'attività della giustizia penale. Espressione proprio di questa funzione è quell'orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce la punibilità a titolo di favoreggiamento personale del mendacio alla polizia giudiziaria, che ha finito con l'attribuire al delitto anche una specifica funzione di tutela della verità e completezza delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e, quindi, di tutela del valore probatorio che esse presentano a vari effetti. È, inoltre, generalmente riconosciuto che il delitto di cui all'art. 378 c.p. ha natura di reato di pericolo (Cass. pen., Sez. VI, 5 febbraio 2015,n. 9989). Nella sentenza in commento si passa poi all'analisi degli elementi costitutivi del reato in esame. Quanto agli stessi, il favoreggiamento personale è reato comune che può essere commesso da chiunque, inclusa la persona offesa; esso, tuttavia, non può essere posto in essere dal concorrente nel reato presupposto o da chi è indagato o ricercato per detto reato. E invero, la non punibilità del favoreggiamento di se medesimo (c.d. autofavoreggiamento) viene generalmente giustificata in base al principio nemo tenetur se detegere sancito anche dall'art. 384, comma 1, c.p. (Cass. pen., Sez. III, 22 febbraio 1982, n. 9336) o, più esattamente, ritenendo esclusa la tipicità del fatto, in quanto l'art. 378 c.p. punisce l'aiuto prestato a “taluno”, cioè a persona diversa dall'agente. Tale ultima disposizione non è applicabile nemmeno al c.d. autofavoreggiamento mediato, che si configura nel caso in cui il favoreggiamento del terzo costituisce il mezzo esclusivo e l'effetto automatico e riflesso del favoreggiamento di sé stesso. Esso non è punibile quando la condotta è soggettivamente polarizzata verso l'autofavoreggiamento, sicché il favoreggiamento di altri costituisce una conseguenza necessitata della condotta (Cass. pen., Sez. VI, 14 dicembre 1992, n. 2007). Infine, vengono indicati in sentenza i presupposti (positivo e negativo) del reato. Nella specie, presupposto positivo del delitto di favoreggiamento personale è che sia stato commesso un reato, ma non già che la persona aiutata sia l'autore di tale reato, poiché, come espressamente prevede il comma 4 dell'art. 378 c.p., il favoreggiamento non è escluso se risulta che la persona aiutata non ha commesso il fatto (c.d. favoreggiamento dell'innocente). La previa commissione di un reato costituisce un limite sostanziale alla tutela dell'attività processuale di investigazione e ricerca da parte dell'Autorità (Cass. pen., Sez. VI, 19 novembre 2013, n. 6751, secondo cui “Non è configurabile il reato di favoreggiamento personale quando risulta accertata l'obiettiva insussistenza del reato presupposto”). Invece, presupposto negativo del favoreggiamento personale è che l'aiuto sia prestato fuori dai casi di concorso nel reato presupposto (Cass. pen., Sez. II, 21 marzo 2013,n. 18376), anche in ragione di quanto affermato sopra sul c.d. autofavoreggiamento.
Una volta chiariti gli elementi costitutivi e i presupposti applicativi della fattispecie di reato in questione è possibile passare all'analisi della decisione del Tribunale di Agrigento, che non può che giungere all'assoluzione dell'imputato dal reato allo stesso ascritto. Il giudice monocratico, infatti, in relazione al caso di specie, non ravvisa né il presupposto positivo, né quello negativo del reato. Per quanto attiene al requisito positivo, nella specie, non risulta provato che sia stato commesso il reato presupposto, non avendo la Pubblica Accusa fornito la prova della sua effettiva commissione, né dell'iscrizione di un relativo procedimento, ed essendosi parlato, nel corso dell'istruzione dibattimentale, solo di una non meglio precisata “tentata rapina”, senza neppure chiarirsi quale bene ne avrebbe costituito l'oggetto. A ciò si aggiunga che l'organo requirente non è stato neppure in grado di produrre la denuncia avente ad oggetto il reato presupposto. Secondo il giudice interessato non risulta integrato nemmeno il presupposto negativo del favoreggiamento personale, in quanto è comunque emerso che la condotta addebitata al soggetto rimasto ignoto (la c.d. “tentata rapina”) fosse stata posta in essere unitamente all'imputato F., con la conseguenza che difetta la tipicità della sua condotta rispetto al delitto di cui all'art. 378 c.p. nella parte in cui incrimina l'aiuto prestato a “taluno”, cioè a persona diversa dal soggetto attivo. Peraltro, le prime dichiarazioni rese dall'imputato non risultano in alcun modo utilizzabili. Ciò in quanto, le dichiarazioni, versate in un verbale redatto dalla polizia giudiziaria presso gli uffici della Questura, devono intendersi “sollecitate”: trova, pertanto, applicazione il principio di diritto per cui le dichiarazioni “sollecitate”, rese dall'indagato nell'immediatezza dei fatti ed in assenza di garanzie, a differenza di quelle “spontanee”, non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a favore del dichiarante (in tal senso, Cass. pen., Sez. II, 12 gennaio 2017,n. 3930). Quanto, invece, alle s.i.t. rese dallo stesso F., trova applicazione il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di indagato di cui all'art. 63, co. 2, c.p.p., posto che a carico del soggetto erano emersi indizi di reità già prima dell'assunzione delle sommarie informazioni (Cass. pen., Sez. IV, 18 luglio 2018,n. 40786), stante la rispondenza dell'imputato alla descrizione di uno dei pretesi aggressori dei turisti e, in ogni caso, la riconducibilità allo stesso dell'automobile. Osservazioni
In conclusione, il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, dopo aver ricostruito le caratteristiche e i presupposti applicativi del reato di favoreggiamento personale e la loro sussistenza in relazione al caso di specie, condivisibilmente, assolve l'imputato perché il fatto non sussiste. Ciò in quanto mancano, nel caso in esame, sia il requisito positivo del reato, cioè che il reato presupposto sia stato commesso, non avendo la Pubblica Accusa fornito la prova della sua effettiva commissione, sia quello negativo del favoreggiamento personale, cioè che l'aiuto sia prestato “fuori dei casi di concorso” nel reato presupposto, in quanto è emerso che la condotta addebitata al soggetto rimasto ignoto è stata posta in essere insieme all'imputato F., mentre la clausola di riserva contenuta nell'art. 378 c.p. presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto nella realizzazione del reato presupposto. |