Le novità sui tributi locali

Giuseppe Durante
22 Novembre 2019

Molte sono le novità che il Decreto Crescita D.L.30 aprile 2019, n° 34 conv. L. 28 giugno 2019, n. 58 in materia di “semplificazione fiscale” ha disposto in materia di fiscalità locale andando il provvedimento ad incidere su aspetti salienti relativi sia all'aspetto sostanziale che procedurale, con una incidenza diretta sia nella quantificazione delle imposte locali sia nella gestione dei tributi di spettanza comunale. Ad avviso dello scrivente rileva pertanto focalizzare le disposizioni normative contenute nel provvedimento n. 34/2019 richiamando sia quelle di natura prettamente tributaria, sia quelle di tipo meramente regolamentare che dal nuovo anno interesseranno tutta la finanza territoriale.
Le principali novità in materia di IMU

Una delle previsioni normative più interessanti del D.L. n. 34/2019 in materia di fiscalità locale è senza dubbio quella contenuta nell'art. 3 in cui in materia di IMU è fatta salva la possibilità di deduzione o meglio di deducibilità dell'imposta riferita agli immobili strumentali ai fini sia della determinazione del reddito di impresa sia del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Si tratta pertanto di una previsione normativa che nel novero della fiscalità locale (IMU) dispone un beneficio fiscale diretto per il contribuente nell'ambito relativamente alle imposte erariali.

La norma in questione tuttavia prevede la possibilità di una deduzione totale solo nel medio periodo ossia, la possibile deducibilità IMU spalmata nel quadriennio successivo all'entrata in vigore della previsione normativa. In altre parole, l'art. 3 del D.L. n. 34/2019 sopra richiamato dispone la possibilità di una deduzione progressiva e crescente fino al raggiungimento del 100% della deducibilità IMU nell'anno d'imposta 2013.

In particolare, la previsione normativa in commento prevede la deducibilità del tributo in considerazione dei seguenti scaglioni crescenti in modo progressivo:

  • il 50% per il periodo d'imposta successivo rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2018;
  • il 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020;
  • il 70% nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre del 2012;

e quindi la totale deducibilità IMU nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 ossia a regime dal 1° gennaio 2023.

La possibilità di deduzione IMU è fatta salva anche con riferimento all'IMI prevista per la provincia autonoma di Bolzano nonché riguarda anche l'IMIS ossia, l'imposta immobiliare semplice prevista per la provincia di Trento istituita con L.P. 30 dicembre 2014, n. 14.

Del pari degna di nota è la previsione normativa disposta dall'art. 3-ter del medesimo D.L. n. 34/2019 in cui è testualmente previsto: “all'art. 13 comma 12-ter primo periodo del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole 30 giugno sono sostituite dalle seguenti 31 dicembre” .

In altre parole, l'articolo in commento ha spostato il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è concretizzato il presupposto d'imposta previsto dalla normativa di riferimento, dando pertanto al soggetto passivo IMU/TASI un intervallo di tempo maggiore per formalizzare la denuncia o anche la dichiarazione di variazione avente ad oggetto dell'immobile o gli immobili rispetto ai quali il contribuente vanta un titolo di proprietà o in alternativa un diritto reale di godimento.

L'art. 3-ter riproduce il contenuto dell'art. 10 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali. Particolarmente interessante è altresì la novità contenuta nel successivo art. 3-quater del D.L. n. 34/2019 in tema di semplificazioni degli immobili concessi in comodato d'uso riconducibile alla sfera dei tributi locali.

In particolare, con la previsione normativa appena richiamata il legislatore ha eliminato gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI riconducibili agli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado; nonché, per fruire delle agevolazioni sugli immobili concessi in locazione a canone concordato, apportando alla normativa previgente le modifiche di seguito indicate:

  • il comma 1, lett. a) del richiamato art. 3-quater del D.L. n. 34/2009 ha modificato la previgente versione dell'art. 13, comma 3 lett. a) del D.L. n. 201/2011 che prevede la riduzione al 50% della base imponibile IMU per tutti gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, ivi compreso il coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Pertanto, la norma attualmente vigente prevede che per l'applicazione della ridetta agevolazione fiscale il soggetto passivo attesti il possesso dei suddetti requisiti nel utilizzando il modello dichiarativo IMU.

Rileva altresì segnalare che le regole che disciplinano la base imponibile IMU disposte dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 si applicano anche alla TASI in virtù del rinvio espresso di cui all'art. 1, comma 675 della L. n. 147/2013;

  • il comma 1 lett. b) dell'art. 3-quater sopra richiamato aggiunge un periodo alla fine del comma 6-bis dell'art.13 in cui viene disposta la riduzione al 75% dell' MU sugli immobili a canone concordato.

Pertanto, la normativa attualmente vigente a seguito della novella stabilisce che per usufruire di detta agevolazione IMU in termini di riduzione dell'imposta il soggetto passivo è esonerato dalla attestazione di possesso in ordine al requisito mediante il modello di dichiarazione previsto dall'art. 9 comma 6 del D.L. n. 23/2011 nonchè il soggetto passivo è esonerato altresì da qualsiasi altro onere dichiarativo o comunicativo.

Da ultimo, sempre in materia d'IMU rileva segnalare la previsione normativa di cui all'art. 16-ter del D.L. n. 34/2019 in cui è testualmente disposto:“le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 si intendono applicabili alle società agricole di cui all'art.1 comma 3 del D.L. n. 99.

Rileva segnalare altresì la valenza interpretativa che il legislatore ha voluto espressamente attribuire a tale previsione normativa ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. n. 212/2000.

Le novità disposte in materia di IRAP

Il D.L. n. 34/2019 ha introdotto interessanti novità anche in materia d'IRAP ossia, imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche e giuridiche individuate dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.P.R. n. 322/1998.

In particolare, a previsione normativa di cui all'art. 4-bis, comma 2 del ridetto D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) ha previsto lo slittamento del termine utile per la presentazione della dichiarazione in materia di IRAP individuate dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.P.R. n. 322/1998.

In dettaglio, il comma 2, lett. a) ha disposto che le persone fisiche e le società o le associazioni come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice devono necessariamente presentare la dichiarazione in via telematica entro e non oltre il 30 novembre (anziché entro il 30 settembre come era previsto inizialmente) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Il successivo comma 2, lett. b) prevede altresì che i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese (anziché il nono come previsto inizialmente) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Il successivo art. 4-quater del ridetto decreto ha apportato altresì interessanti modificazioni e semplificazioni in materia di versamento unitario. In particolare, l'articolo in commento sostituisce il bollettino di conto corrente postale con il modello F24 come modalità unica di versamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, per alcune tipologie residuali di enti pubblici che non possono utilizzare altre modalità di versamento.

A seguito della novella disposta dal D.L. n. 34/2019 è altresì stata modificata la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF disponendo che il versamento venga effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.

Novità in materia di TASI

La previsione normativa di cui all'art. 7-bis del D.L. n. 34/2019 dispone altresì l'esenzione dal pagamento della TASI per tutti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sul mercato immobiliare fino a che permane tale destinazione e non sono pertanto dati in locazione.

Si tratta di una esenzione che riguarderà l'intervallo temporale durante il quale il fabbricato ultimato dall'impresa edile è in attesa di essere venduto ai soggetti interessati. L'esenzione dal pagamento della tassa entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022 rammentando che ad oggi tale fattispecie di immobili è esente dal pagamento dell'IMU ma scontano il pagamento della TASI.

Non sarà più cosi a partire dal 2022 avendo il legislatore previsto l'esenzione anche per la tassa sui servizi indivisibili al pari dell'IMU. Attualmente la normativa TASI disposta dall'art. 1, comma 678 della L. n. 147/2013 prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale destinazione d'uso senza che siano locati un aliquota ridotta pari allo 0,1%.

È fatta salva la possibilità per gli enti locali di aumentare la ridetta aliquota fino allo 0,25/5 o diminuirla fino ad azzerarla.

Efficacia delle Delibere regolamentari e tariffarie. Tempi e modalità

Una delle novità più rilevanti disposte dal Decreto Crescita in materia di fiscalità locale è senza dubbio quella relativa deliberazioni regolamentari che tanta parte hanno nella gestione dei tributi locali. Basti pensare che la potestà regolamentare demandata ai comuni dal D.Lgs. n. 446/1997 ha rappresentato e rappresenta se vogliamo il volano attraverso il quale gli enti locali hanno la possibilità di ottimizzare la gestione dei tributi di spettanza; ma, soprattutto hanno la possibilità con l'attivazione del regolamenti ex D.Lgs. n. 446/1997 di ottimizzare al meglio il gettito potenziale rinveniente dai tributi locali.

In particolare, le novità apportate dal D.L. n. 34/2019, come vedremo, agiscono non solo sulle delibere dei comuni impositori ma anche sulle province e città metropolitane stabilendo diversi termini di decorrenza della nuova normativa.

Particolarmente interessante è la previsione normativa contenuta nell'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 in cui il legislatore subordina la validità delle delibere comunali all'invio mediante modalità telematica attraverso l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale previa pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it.

Ancora, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti comunali decorre dalla data di pubblicazione delle stesse sul sito informatico. Pertanto, la pubblicazione della delibera sul sito è conditio imprescindibile da cui rinviene l'efficacia stessa del provvedimento.

Per quanto riguarda il versamento in autoliquidazione dell'IMU e della TASI sempre l'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 dispone che il versamento della prima rata dell'IMU e della TASI deve essere eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Mentre il versamento a saldo della seconda rata deve essere effettuato sulla base degli atti pubblicati nel sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta. A tal fine, il comune impositore è obbligato ad effettuare il relativo invio entro e non oltre il termine del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si devono adottare necessariamente gli atti relativi al periodo d'imposta precedente.

Sempre l'art. 15-bis del Decreto crescita dispone l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 15 a decorre dall'anno d'imposta 2021 relativamente alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane.

Al di là delle disposizioni sopra richiamate il legislatore non ha inteso apportare modifiche sostanziali in ordine alla tempistica di approvazione delle delibere aventi ad oggetto l'approvazione del PEF nonché delle rispettive aliquote IMU e tariffe TARI confermando pertanto il termine ultimo riconducibile alla data di approvazione del bilancio di previsione previsto per l'anno d'imposta considerato, pur facendo salva l'applicabilità della norma di salvaguardia prevista dalla L. n. 267/2000 solo in caso di esigenze di riequilibrio di bilancio.

Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

L'art. 15-ter del Decreto legge in commento fa salva la possibilità per gli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi inerenti l'attività commerciali o produttive.

In particolare, la previsione normativa contenuta nel richiamato art. 15-ter del D.L. n. 34/2019 permette ai comuni impositori di disporre con apposita norma regolamentare che il rilascio o il rinnovo nonché la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica in ordine alla regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

In altre parole, la norma in commento legittima una sorta di deterrente nelle mani degli enti locali finalizzato ad ottenere il pagamento dei tributi locali da parte dei contribuenti quali soggetti passivi d'imposta con la consapevolezza da parte di questi ultimi che diversamente gli stessi non potranno ottenere dall'ente locale il rilascio di autorizzazioni o permessi di carattere urbanistico e non solo.

Si tratta di una previsione normativa che a mio avviso alimenta qualche perplessità in considerazione del fatto che legittima il modus operandi di un comune che può astenersi per esempio dal rilasciare un certificato di destinazione urbanistica per il semplice fatto che il soggetto richiedente, nella veste di contribuente, non risulta in regola con i pagamenti IMU o TARI.

In altre parole, l'ufficio tecnico in persona del funzionario preposto del Comune potrà astenersi dal rilasciare al soggetto richiedente un atto di natura meramente amministrativa quale per esempio un certificato di destinazione urbanistica per il semplice fatto che l'ufficio tributi ha segnalato all'ufficio tecnico una pendenza tributaria IMU a carico del soggetto richiedente.

La ratio della previsione normativa è evidentemente quella di fungere da deterrente in senso favorevole agli enti locali a tutto vantaggio del gettito tributario, penalizzando il contribuente quale soggetto passivo d'imposta. Mi chiedo quanto possa essere legittima dal punto di vista costituzionale tale norma che subordina l'espletamento di un adempimento amministrativo alla sussistenza di un adempimento di carattere tributario.

Conclusioni

Non c'è dubbio che le disposizioni contenute nel D.L. n. 34/2019 conv. L. n. 58/2019 abbia apportato modifiche di spessore nel novero dei tributi locali andando a toccare aspetti tecnici e procedurali sicuramente rilevanti nella gestione dei tributi locali ed in particolare per quanto riguarda l'IMU e la TASI.

Riguardo alle delibere regolamentari degna di nota e la nuova modalità di deposito telematica prevista dal legislatore all'art. 15-bis che possiamo dire adegua anche tale adempimento di natura amministrativa alle tecniche digitali da cui ormai non è più possibile prescindere, al fine di rendere tutto più ottimale e rapido sotto l'aspetto della tempistica.

Nulla di nuovo ha previsto il legislatore relativamente al termine perentorio entro cui adottare le delibere finalizzate all'approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario) nonché alla definizione delle aliquote IMU e alle tariffe TARI relative all'anno d'imposta corrente, nel caso in cui l'ente impositore vuole discostarsi da quelle applicate l'anno precedente.

In particolare, il termine ultimo per l'adozione delle delibere è rimasto quello disposto dall'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 facendo salva la possibilità del Comune impositore di deliberare le aliquote IMU e le tariffe TARI entro e non oltre il termine ultimo utile per l'approvazione del bilancio di previsione.

È fatta salva altresì la possibilità di applicazione della norma cosiddetta di salvaguardia di cui all'art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 in deroga espressa a quanto disposto dalla richiamata L. n. 296/2006, art. 1 comma 169 solo nel caso in cui l'ente impositore ha sopravvenute esigenze di riequilibrio di bilancio.

Non è condivisibile, ad avviso di chi scrive, per diverse ragioni già segnalate la novella apportata dal Decreto in commento all'art. 15-ter del D.L. n. 34/2019 in cui è fatta salva la possibilità per gli enti locali di subordinare il rilascio di autorizzazioni, certificazioni, permessi, licenze da parte dell'ufficio tecnico al regolare versamento dei tributi locali di spettanza da parte del contribuente.

Il legislatore ha subordinato in pratica l'assolvimento da parte dell'ente locale di un adempimento meramente amministrativo ad una conditio di regolarità riconducibile al versamento dei tributi locali, al solo fine di ridurre i fenomeni di evasione fiscale.

È discutibile ad avviso di chi scrive, la possibilità demandata agli enti locali impositori di negare al cittadino richiedente un servizio di natura meramente amministrativa per il solo fatto che il medesimo non risulta adempiente nel pagamento dei tributi locali di spettanza comunale anche nel caso in cui è in itinere magari un contenzioso tributario tra l'ente impositore e il contribuente.

Per cui in caso di contenzioso tributario tra il comune e il contribuente potrà verificarsi per esempio il paradosso che nell'immediato il comune negherà al cittadino richiedente il permesso, la licenza, il certificato e così via concretizzando un disservizio di natura amministrativa che nell'immediato metterà il cittadino in difficoltà. Ex post, magari il giudice tributario potrà disporre l'accoglimento delle ragioni del contribuente ritenendo non dovuta l'IMU o la TARI; ma il danno al cittadino-contribuente in termini di disservizio della P. A. sarà già stato fatto.

Sommario