Separazione di fatto iniziata almeno due anni prima della legge 898/1970 e domanda di divorzio
22 Novembre 2019
Nell'ipotesi di una coppia separata di fatto da oltre cinquant'anni e, nello specifico, da almeno due anni prima dall'entrata in vigore della legge del divorzio è possibile applicare l'art. 3 l. 898/1970, n. 2 lett. b ovvero é possibile ottenere direttamente il divorzio su richiesta congiunta? Il marito dal 1970 ha una nuova compagna dalla quale ha avuto altri cinque figli mentre la donna, da un'unione extraconiugale, ha avuto un altro figlio. La separazione di fatto si è protratta ininterrottamente sino a oggi e durante tutto questo tempo i coniugi hanno mantenuto le proprie residenze in due località geografiche diverse. Fatte queste premesse, potrebbe essere sufficiente per ottenere il divorzio la sola dichiarazione dei coniugi dalla quale si evince la circostanza dell'intervenuta separazione di fatto, oppure è comunque necessario istruire la causa? È possibile avvalersi del procedimento di negoziazione assistita?
Per poter ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nel nostro ordinamento, è necessario che i coniugi si siano precedentemente separati legalmente. Tra queste ipotesi vi è il caso in cui sia «intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970(..)». Il caso in esame rientra nella predetta ipotesi e, benché non esistono precedenti a me noti, sarà possibile, a mio avviso, ottenere direttamente la pronuncia di divorzio depositando presso il Tribunale competente un ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ove si darà atto che tra i coniugi è difatti intervenuta una separazione di fatto almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. La dichiarazione potrebbe essere fatta nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Non ritengo, però, che la sola dichiarazione delle parti sia sufficiente a suffragare la domanda. Nel caso in esame, tuttavia, potrebbero esserci elementi sufficienti a comprovare la dichiarazione delle parti, potendo le risultanze anagrafiche e gli atti dello stato civile integrare la dichiarazione. Al ricorso congiunto, infatti, si potrebbero allegare a esempio: - i certificati storici di residenza delle parti qualora questi documentino una data di trasferimento coerente con una separazione di fatto di due anni precedente il 18 dicembre 1970 e comunque dimostrino che i coniugi hanno mantenuto residenze diverse; - i certificati storici di stato di famiglia delle parti a prova della data di costituzione dei nuovi nuclei familiari; - gli atti di nascita dei figli avuti con i rispettivi nuovi compagni qualora le loro nascite suffraghino la durata della separazione di fatto così come prevista dalla legge. Sono questi certamente elementi indiziari, ma qualora siano concordanti potrebbero fornire, a mio avviso, una valida prova presuntiva. Con riferimento, invece, alla possibilità di utilizzare l'iter della negoziazione assistita, il testo coordinato del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 all'art. 6 prevede testualmente che :«la convenzione di negoziazione assistita (…) può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni». Pertanto, rientrando il caso di specie nell'art. 3, numero 2), lettera b), della l. n. 898/1970 ritengo che possa avvalersi del procedimento di negoziazione assistita, fermo restando le allegazioni che precedono. Inoltre, i coniugi potrebbero scegliere di divorziare direttamente in Comune, davanti all'ufficiale di stato civile, vale a dire al sindaco o a un suo delegato a condizione che: - non vi siano figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, oppure economicamente non autosufficienti (non rientrano i figli nati da una precedente unione o matrimonio con un'altra persona); - l'accordo tra le parti non contenga patti di trasferimento patrimoniale, vale dire patti che trasferiscono la proprietà di un determinato bene.
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