Lesione biologica preesistente aggravata da un secondo infortunio: criteri per l’accertamento e la liquidazione del danno

Filippo Rosada
25 Novembre 2019

Come deve essere accertato e convertito in moneta il danno biologico per l'aggravamento di una lesione preesistente?
Massima

In ipotesi di aggravamento di lesione preesistente, l'interprete, al fine di accertare la sussistenza del danno biologico e la sua conversione in moneta, deve procedere con il seguente percorso logico:

1) lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione, oppure la menomazione che da quella è derivata; 2) la concausa di lesioni è giuridicamente irrilevante; 3) la menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente col maggior danno causato dall'illecito; 4) saranno "coesistenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi; saranno, invece, "concorrenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi; 5) le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti ai fini della liquidazione; nè può valere in ambito di responsabilità civile la regola sorta nell'ambito dell'infortunistica sul lavoro, che abbassa il risarcimento sempre e comunque per i portatori di patologie pregresse; 6) le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro; b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro; lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale; c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a); 7) resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva ove l'applicazione rigida del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto.

Il caso

Una persona chiede il risarcimento del danno biologico per l'aggravamento di una precedente lesione. Il Tribunale accoglie la domanda, calcolando la differenza tra il valore monetario del grado di invalidità permanente di cui la vittima era già portatrice prima dell'infortunio, ed il grado di invalidità permanente complessivamente residuato dall'infortunio.

La Corte d'Appello conferma la sentenza e la compagnia d'assicurazione ricorre anche in Cassazione.

La questione

Come deve essere accertato e convertito in moneta il danno biologico per l'aggravamento di una lesione preesistente?

Le soluzioni giuridiche

In primo luogo, la Corte stabilisce che le problematiche connesse ai principi in base ai quali accertare il nesso di causalità tanto materiale quanto giuridica, poichè stabiliti dalla legge (artt. 40 e 41 c.p. nel primo caso; art. 1223 c.c. nel secondo caso) rappresentano una questione di diritto demandabile ai supremi Giudici.

Il nesso di causalità materiale è un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità (serve per accertare se vi è responsabilità e a chi deve essere imputata), mentre il nesso di causalità giuridica consente di individuare le conseguenze dannose dell'evento risarcibili (la c.d. misura del risarcimento).

L'accertamento del nesso di causalità materiale, va compiuto in base all'art. 41 c.p. e pertanto i risultati dell'indagine possono essere unicamente i seguenti:

a) se viene processualmente accertato che la causa naturale è tale da escludere il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda deve essere rigettata (ad esempio: un trasportato in automobile subisce lesioni perché colpito da un fulmine; nessuna responsabilità può essere addebitata al conducente);

b) se la causa naturale ha rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento deve essere per intero ascritta all'autore della condotta illecita (ad esempio: il traportato in automobile subisce gravi lesioni in quanto colpito da un fulmine, ma poi muore in quanto il veicolo esce di strada per altra ragione rispetto al fulmine; in questo caso in cui concorre la causa naturale e la colpa del conducente, tutta la responsabilità è da imputarsi a quest'ultimo).

Resta esclusa, di conseguenza, la possibilità di qualsiasi riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore incidenza dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (ad esempio: se le lesioni che questo subisce per colpa della non corretta condotta di guida del conducente sono aggravate dal fatto con non erano state indossate le cinture di sicurezza, concorrendo due comportamenti umani colpevoli - la colposa condotta di guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza - sarà possibile ridurre proporzionalmente la responsabilità dell'autista).

La preesistenza di invalidità biologica, pone all'interprete un problema di causalità materiale se questa è una concausa della lesione (ad esempio: il responsabile infligge un lieve urto, altrimenti innocuo, a persona affetta da osteogenesi imperfetta o sindrome di Lobstein, provocandole gravi fratture) e giuridica se rappresenta una concausa di menomazione (ad esempio: il responsabile provoca l'amputazione della mano destra a chi aveva già perduto l'uso della sinistra).

L'estensore, quindi, passa a trattare il nesso di causalità giuridica, rilevando come questo debba essere accertato col criterio controfattuale ai sensi dell'art. 1223 c.c., e cioè stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'infortunio non si fosse verificato (c.d. metodo della “prognosi postuma”).

In base al predetto criterio, due possono essere le conseguenze: o le forzose rinunce patite dalla vittima in conseguenza del fatto illecito sarebbero state identiche, quand'anche la vittima fosse stata sana prima dell'infortunio, con l'effetto che la menomazione preesistente non ha rilevanza giuridica (ad esempio: un soggetto che avendo una ridotta capacità uditiva, patisca un trauma che provochi la sordità, che però sarebbe stata inevitabile anche se la lesione avesse attinto una persona sana; oppure all'ipotesi dell'amputazione d'un arto, già anchilosato in posizione sfavorevole, la quale renda possibile una vantaggiosa protesizzazione); oppure quelle conseguenze dannose sono state aggravate dalla menomazione preesistente (ad esempio: un soggetto privo degli arti inferiori, perde le due braccia che utilizzava per spingere la carrozzella).

La Corte rileva come in ipotesi di aggravamento dei preesistenti postumi permanenti, le problematiche che l'interprete deve affrontare sono di due tipi: 1) i criteri di accertamento del danno (stabilire se delle preesistenze si debba tenere conto nella determinazione del grado percentuale d'invalidità permanente); 2) la liquidazione del danno ( individuare la regola giuridica che consenta di accertare i soli pregiudizi causalmente imputabili al responsabile).

Le soluzioni ai suddetti problemi indicate dalla Corte sono le seguenti: 1) le preesistenze non devono incidere nella determinazione del grado di percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni (ad esempio: il soggetto già in sedia a rotelle, al quale, successivamente, sono amputate le braccia, raggiunge un grado di invalidità complessiva dell'80%); 2) in presenza di preesistenze, in sede di liquidazione del danno, si deve tenere conto monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità (ad esempio: l'80% d'invalidità del soggetto già in sedia a rotelle, al quale, successivamente, a causa dell'illecito, hanno amputato le braccia, vale euro 800.000, mentre l'invalidità prima dell'illecito, pari al 70%, vale euro 700.000. Sottraendo euro 700.000 ad euro 800.000 troviamo il danno risarcibile che è pari ad euro 100.000).

L'estensore, quindi, si sofferma nel delimitare il campo d'azione del medico legale, partendo dalla considerazione che il perimetro dei danni risarcibili riguarda, come detto, la causalità giuridica e pertanto il suo accertamento rientra tra i compiti esclusivi del giudice.

In presenza di postumi permanenti anteriori all'infortunio che siano in concorrenza con i danni permanenti causati dal successivo infortunio, al medico legale è richiesto: 1) valutare il grado di invalidità permanente della vittima senza alcuna variazione in aumento o diminuzione e senza applicazione di alcuna formula proporzionale; 2) quantificare in punti percentuali il grado di invalidità permanente della vittima prima dell'infortunio.

A questo punto, la Corte affronta il problema della liquidazione del danno, ponendosi la finalità di identificare quei criteri che rispettino il principio di integralità e proporzionalità del risarcimento del danno alla salute.

L'estensore riprende il concetto di causalità giuridica, ricordandone la finalità volta a espungere dal novero delle conseguenze dannose quelle preesistenti all'infortunio e ricordando come il nesso causale tra evento e conseguenze dannose vada accertato: 1) sul piano del criterio giuridico, con l'accertamento controfattuale, ipotizzando quale sarebbe potuta essere la condizione di salute della vittima in assenza del sinistro (ad esempio: lo stato psicofisico del soggetto in sedia rotelle, prima che gli amputassero le braccia, era pari al 70% di postumo permanente); 2) sul piano della prova, con il criterio della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non).

Il medico legale, pertanto, dovrà fornire al giudice il grado di invalidità permanente della vittima all'esito dell'infortunio e quello antecedente, indicando imprescindibilmente il criterio adottato; a questo punto dovrà convertirsi in denaro l'effettivo postumo permanente e quello antecedente all'infortunio e quindi sottrarre il secondo al primo (ad esempio: invalidità dopo il nuovo sinistro che, convertita in moneta, è pari ad euro 800.000, meno l'invalidità permanente antecedente il sinistro che, convertita in moneta, è pari ad euro 700.000, comporta un risultato di euro 100.000 che equivale al danno riconoscibile).

A chiusura del ragionamento giuridico, la Corte evidenzia che per evitare esiti iniqui o paradossali eventualmente conseguenti alla rigida applicazione dell'indicato criterio, il giudice potrà sempre, in via equitativa ex art. 1226 c.c., aumentare o diminuire il risultato finale (ad esempio: il risultato della sottrazione pari ad euro 100.000, potrà essere modificato dal giudice in via equitativa in meglio o in peggio a seconda del caso concreto).

Osservazioni

La presente sentenza rappresenta l'attuale punto di arrivo della giurisprudenza in tema di accertamento e liquidazione del danno biologico in presenza di lesioni preesistenti.

Attraverso un percorso logico inoppugnabile, l'estensore affronta e risolve tutte le problematiche che l'interprete deve governare per accertare la sussistenza o meno del nesso causale tra lo stato psicofisico del danneggiato e l'infortunio quando siano presenti postumi permanenti pregressi e, in caso affermativo, il criterio per identificare il danno e convertirlo in moneta.

Interessante e certamente condivisibile la presa di posizione in ordine alla competenza esclusiva del giudice – anziché del medico legale – quale unico soggetto preposto dell'accertamento della causalità giuridica del danno biologico.

Il percorso logico e i criteri identificati per la soluzione delle problematiche sottese alla fattispecie, trovano la loro finalità nella volontà di offrire una valida soluzione al delicato problema del concorso tra cause umane e naturali alla produzione dell'evento dannoso, ovviando il pericolo di risarcire conseguenze dannose non imputabili al responsabile, senza, però, che venga violato il criterio che a lesioni doppie, debbono corrispondere risarcimenti più che doppi (c.d. criterio della progressività del quantum).

Nella liquidazione del danno biologico, del resto, sottolinea in più occasioni l'estensore, deve aversi riguardo non tanto al grado d'invalidità, che rappresenta la misura convenzionale della menomazione, ma alle effettive perdute funzioni vitali della vittima e alle conseguenti privazioni.

Difficilmente l'approdo giurisprudenziale in commento potrà incorrere in valide confutazioni; certamente non potrà essere condiviso da quella parte della medicina legale che da tempo combatte per un riconoscimento esclusivo di competenza in materia.

Guida all'approfondimento

GIAMPAOLO MIOTTO, Il "difficile" concorso di cause naturali e cause umane del danno, Responsabilità Civile e Previdenza, fasc.2, 2010, pag. 382 (Nota a: Cass. civ., 16 gennaio 2009, n. 975, sez. III).

MARCO ROSSETTI, Danno iatrogeno, Ridare.it, 24 ottobre 2014;

RENZO ROSSI, Lesione originale aggravata da malpractice medica: come si calcola il danno iatrogeno?, Ridare.it, 27 settembre 2016.

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