Al Giudice ordinario le controversie per affidamenti di natura commerciale in aeroporto

Simone Abrate
25 Novembre 2019

Il Giudice amministrativo è carente di giurisdizione rispetto alla controversia in tema di procedura competitiva indetta da Aeroporti di Roma S.p.A. per l'affidamento in subconcessione di un'area di sedime aeroportuale finalizzata alla realizzazione e gestione di punti vendita attinenti all'attività di ristorazione, atteso che il servizio di ristorazione nei terminal dell'aeroporto costituisce un servizio di natura commerciale offerto ai passeggeri, privo di una funzione diretta e immediata rispetto alle specifiche attività svolte da ADR. S.p.A. nell'ambito del settore speciale di propria pertinenza (settore di “aviation”).

Il caso. La società ricorrente ha adito il Tar Lazio per chiedere l'annullamento di una procedura di affidamento in subconcessione di aree di sedime aeroportuale a terzi indetta da parte di Aeroporti di Roma S.p.a.. Quest'ultima società, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

La soluzione del Tar Lazio. Il Tar Lazio, aderendo all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cons. St., Sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5930; id. 26 luglio 2016, n. 3345, 30 gennaio 2013, n. 570; Cass. Civ., SS. UU., 22 dicembre 2015, n. 25770), ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, a favore di quello Ordinario, sulla base del seguente percorso logico.

Il giudice amministrativo ha dapprima rilevato che la società ADR S.p.A. non può essere qualificata come “organismo di diritto pubblico” come definito dall'art. 3, lett. d), del codice, in quanto difetta il requisito del “soddisfacimento di esigenze di interesse generale” atteso che ADR opera in un contesto economico concorrenziale: “AdR è una società privata che agisce, sopportando il connesso rischio d'impresa, in un mercato concorrenziale, quale deve indubbiamente ritenersi quello tra scali aeroportuali, nel quale i diversi gestori si confrontano mirando ad incentivare l'afflusso di vettori aerei (e quindi di passeggeri), attraverso la leva dei servizi offerti e dei diritti aeroportuali”. Ed invero è incontestabile che la gestione di un'infrastruttura quale un aeroporto incontra un'offerta di servizi di carattere commerciale proveniente dagli operatori del settore - in primis le compagnie aeree e quindi gli utenti di queste ultime - suscettibile di essere assicurata in condizioni di equilibrio economico, senza la necessità di sovvenzioni pubbliche. Per altro verso è del pari evidente che la conduzione di un aeroporto si colloca nell'ambito di un mercato di stampo concorrenziale, nel quale il singolo operatore si trova a competere con i gestori di aeroporti vicini aventi caratteristiche simili, sui quali la domanda dei vettori aerei può indirizzarsi. Nel descritto quadro diventa allora irrilevante che la società sia stata costituita per soddisfare un interesse di carattere generale quale è quello alla mobilità, perché ciò che assume preminenza è la modalità con cui il detto bisogno viene perseguito”.

ADR, prosegue il Tar Lazio, va invece qualificata quale “ente aggiudicatore” ex art. 3, lett. e), del codice, ed è quindi tenuta ad applicare lo stesso codice “per la parte relativa ai settori speciali solo se l'affidamento si pone in rapporto di mezzo a fine rispetto al settore speciale di pertinenza”, ossia in termini di “strumentalità” rispetto al proprio core business (Cons. St. , A.P. 1 agosto 2011, n. 16; id. Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2639; CGUE, 10 aprile 2008, C-393/06).

Conclude il Tar Lazio, sulla scorta di tali presupposti logici e giuridici, che l'affidamento del servizio di ristorazione nel terminal aeroportuale si configura quale “servizio di natura commerciale offerto ai passeggeri”, ed è quindi privo di una funzione diretta e immediata rispetto alle specifiche attività svolte da ADR nell'ambito del settore speciale di propria pertinenza (attività di “aviation”). Conseguentemente, mancano del tutto nella specie i presupposti per radicare la giurisdizione amministrativa ed è quindi competente a decidere la controversia il giudice ordinario.

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