Chiarimenti sulle modalità di notifica di un ricorso al TAR quando la pubblica amministrazione destinataria non è iscritta nel Reginde

Elia Barbujani
25 Novembre 2019

Come si effettua la notifica di un ricorso al TAR quando la pubblica amministrazione destinataria di tale notifica non è iscritta nel Registro delle PPAA contenuto nel Reginde? Si può sempre eseguire le notifiche in forma tradizionale? Oppure...

Come si effettua la notifica di un ricorso al TAR quando la pubblica amministrazione destinataria di tale notifica non è iscritta nel Registro delle PPAA contenuto nel Reginde? Si può sempre eseguire le notifiche in forma tradizionale? Oppure - al fine di evitare rischi di inammissibilità – si dovrebbe: 1) trasformare il formato doc del ricorso in pdf nativo; 2) apporre la firma digitale Pades su tale pdf; 3) mettere all'interno della stampante l'ultimo foglio del ricorso [tanti esemplari quanti sono i destinatari della notificazione + 1 (che ovviamente costituisce l'originale)]; 4) con un altro file scritturare l'autentica da porre in calce all'anzidetto foglio; 5) fare copia e incolla di tale autentica; 6) ristampare, quindi, il foglio; 7) apporre la sottoscrizione autografa sotto l'autentica (e non chiaramente in calce al ricorso che è firmato digitalmente in Pades). La procura e la relata rimangono quelli soliti come nelle notifiche tradizionali, dopo di che si procede alla collazione ed indi alla notificazione?

SVOLGIMENTO DEL QUESITO IN COLLABORAZIONE CON

L'assenza di alcune Pubbliche Amministrazioni nel Registro PP.AA. impone all'avvocato di effettuare una notifica con modalità cartacea. Infatti, sebbene l'art. 12 All. A D.P.C.M. 40/2016 richieda che l'atto del processo venga formato come documento informatico, è evidente che in assenza di un indirizzo PEC su pubblici elenchi, dovrà essere utilizzato un atto cartaceo.

Si è discusso, pertanto, se si possa parlare di “doppio originale”, dal momento che da un lato, infatti, verrebbe formato l'atto come documento informatico sottoscritto digitalmente, dall'altro, tuttavia, il difensore formerebbe un atto cartaceo recante la sottoscrizione da affidare alle cure dell'ufficiale giudiziario o del servizio postale in proprio.

L'ammissibilità dell'atto cartaceo “doppio originale” deriva anche dal fatto che la firma digitale non è il formato grafico apprezzabile con i sensi, ma una tecnologia di cifratura che viene applicata al documento informatico. Pertanto, richiedere che l'atto cartaceo riporti la “firma digitale graficamente evidente” non ha nessun pregio, dal momento che l'integrità della stessa può essere verificata solo tramite apposito software.

Sulla scorta di tali riflessioni, il Tavolo tecnico PAT costituito presso il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha pubblicato il documento informale «Indicazioni sulle modalità di esecuzione della notifica cartacea nel processo amministrativo telematico» consultabile a questo link https://www.consiglionazionaleforense.it.

In tale documento viene ritenuto che sia l'atto cartaceo attestato conforme dell'originale telematico che l'atto cartaceo considerato “doppio originale” siano da considerare efficaci.

La soluzione del doppio originale appare comunque quella da seguirsi per la semplicità che garantisce e per i minori problemi che pone.

Il ricorso sarà esclusivamente il documento informatico nativo, da firmare digitalmente al momento del deposito telematico, mentre l'atto cartaceo sarà generato con le modalità tradizionali al solo fine di dare una “prova” di notificazione, che verrà attestata conforme solo al momento del deposito telematico. L'atto cartaceo dovrà, pertanto, essere sottoscritto di pugno dall'avvocato, oltre a riportare l'originale della procura alle liti sottoscritta dalla parte assistita e dal difensore.

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