La natura giuridica delle Linee guida Anac

Flaminia Aperio Bella
26 Novembre 2019

Nell'ambito di una procedura a evidenza pubblica da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la censura diretta a contestare l'operato della commissione di gara per aver utilizzato un numero di coefficienti inferiore rispetto a quelli previsti dalle linee-guida ANAC n. 2 del 2016 in mancanza della corrispondente dimostrazione di profili di irragionevolezza e abnormità dell'operato della commissione non merita accoglimento stante il carattere non vincolante delle linee guida; né la previsione di criteri e sub-criteri di valutazione in numero inferiore rispetto a quelli indicati dall'Autorità risulta a priori sintomatica di scarsa trasparenza di giudizio o, comunque, di una ridotta analiticità ed esaustività dello stesso.

Il caso. Il concorrente non utilmente graduato nella procedura per l'affidamento del servizio integrato di gestione di impianti tecnologici della Regione Piemonte censurava sotto vari profili la decisione reiettiva del giudice di prime cure, denunciando, inter alia, l'illegittimità del metodo di attribuzione del punteggio previsto dal bando e dal disciplinare di gara per ciò che articolato su cinque coefficienti invece degli undici di cui alle linee-guida ANAC n. 2 del 2016.

La decisione del Consiglio di Stato. La menzionata censura fornisce al Collegio l'occasione di ribadire la non vincolatività delle linee-guida ANAC n. 2 del 2016 (ex multis, Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018 n. 6026), le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui all'art. 213, co. 2 del d.lgs. n. 50 del 2016 e di precisare che “le stesse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara”.

In particolare, prosegue il Collegio, le linee-guida, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, in quanto tale volto all'incremento “dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti”. Nel caso delle linee-guida n. 2, peraltro, esse risulterebbero ricognitive di principi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che caratterizza le scelte dell'amministrazione in punto di individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, tra cui anche quelli di attribuzione dei punteggi. Il Collegio ne fa discendere che la scelta dei criteri di valutazione delle offerte non può essere censurata in giudizio se non in caso di palesi profili di irragionevolezza e abnormità (che, nella specie specie, non si ritengono adeguatamente illustrate e documentate dall'appellante). La Sezione aggiunge che nemmeno può ritenersi che la previsione di cinque criteri e di quattro sub-criteri di valutazione (a fronte degli undici criteri previsti dall'ANAC) risulti a priori sintomatica di scarsa trasparenza di giudizio o, comunque, di una ridotta analiticità ed esaustività dello stesso.

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