La coordinazione genitoriale nel sistema italiano
26 Novembre 2019
Il metodo della coordinazione genitoriale nasce negli Stati Uniti per rispondere ad un vuoto di interventi utili al fine di contenere l'alto conflitto genitoriale. Il contesto culturale e di welfare in cui si sviluppa il metodo vede da una parte istituzioni pubbliche residuali con i servizi di Child Protection che, a differenza di quanto avviene in Italia, non operano nelle situazioni separazione, anche se conflittuale; dall'altra il mondo della pratica privata che con i metodi fin lì sperimentati – terapia famigliare, mediazione famigliare, psicoterapia individuale, consulenze tecniche – non riesce sempre a produrre risultati persistenti nel tempo ed efficaci nell'area dell'alta conflittualità, come si rende evidente dalle numerose istanze di modifica dei provvedimenti. Inoltre, supporti come la psicoterapia o altri approcci alla genitorialità, che puntano sulla consapevolezza delle proprie modalità di azione ed interazione, sulla rielaborazione dei traumi e sul cambiamento delle dinamiche relazionali, richiedono tempi lunghi, con scarsa efficacia sullo scorrere quotidiano della vita dei bambini. Le situazioni di alta conflittualità richiedono invece interventi coordinati di contenimento del conflitto nella sua declinazione quotidiana e di supporto ai genitori nel rielaborare dinamiche relazionali disfunzionali in cui i bambini rischiano di essere utilizzati da ciascuno per fare la guerra all'altro, esposti direttamente al conflitto –passaggio di messaggi per l'altro, denigrazione dell'altro- per adattarsi in una nuova condizione famigliare e personale. Se la situazione di sistema in Italia è diversa, caratterizzata da un welfare mix che offre potenzialmente molte opportunità, sono invece identiche le tematiche che i professionisti si pongono da anni rispetto all'esigenza di fronteggiare l'alta conflittualità, sia dentro che fuori il processo.
I concetti chiave della coordinazione genitoriale
Quella che segue è l'illustrazione dei concetti chiave del metodo integrato di coordinazione genitoriale, adattato per l'Italia a partire dal lavoro di Debra Carter. La coordinazione genitoriale è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie non riservato centrato sul minore. È rivolta a genitori la cui perdurante elevata conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli. Essa prevede che un terzo imparziale, professionista adeguatamente formato, aiuti i genitori altamente conflittuali a mettere in pratica la bi-genitorialità attraverso l'implementazione e il mantenimento delle decisioni già assunte dall'Autorità Giudiziaria e di quelle che saranno prese all'interno del processo di Co.Ge. sulla base del riconoscimento dei bisogni dei figli. Il Coordinatore Genitoriale, previo consenso dei genitori, potrà suggerire soluzioni, fornire raccomandazioni e, nei limiti del mandato ricevuto, assumere decisioni nell'interesse dei figli. (Definizione dell'Ass. Italiana Coordinatori Genitoriali) La coordinazione genitoriale è un metodo attivato fuori dal processo essendo una modalità di risoluzione alternativa delle dispute, ovvero il professionista non è soggetto processuale. Può altresì essere attivato entro il procedimento giudiziario sulla base della scelta dei genitori, coadiuvati dai propri avvocati. La scelta sia del metodo sia del professionista è un elemento centrale per l'efficacia dell'intervento. La coordinazione genitoriale non è mediazione famigliare. Si differenzia sia come funzione sia come stile comunicativo e per l'assenza della riservatezza. La funzione di imparzialità del coordinatore genitoriale si differenzia, infatti, dalla neutralità del mediatore. Il mediatore famigliare non porta il proprio punto di vista nel processo di mediazione né fornisce suggerimenti. Metaforicamente si posiziona come la Svizzera nei conflitti tra Paesi vicini mentre il coordinatore genitoriale espone anche il proprio punto di vista professionale laddove i genitori fatichino ad uscire dalle loro posizioni rigide rispetto ai temi trattati e fornisce suggerimenti in base alle proprie conoscenze teoriche, scientifiche ed esperienziali; il Co.Ge. arriva anche ad assumere decisioni in situazioni di empasse. La logica della coordinazione genitoriale è di forte responsabilizzazione dei genitori, non di autoritarismo. Il coordinatore genitoriale interviene, infatti, con le proprie proposte solo quando è evidente che i genitori non sono in grado di prendere una decisione sufficientemente condivisa sul tema specifico che si sta trattando. Solo dopo aver tentato la negoziazione si esprime rispetto alla scelta più appropriata tenendo conto di quanto esposto dai genitori e dei bisogni reali del figlio “reale”, non quello che hanno in mente i genitori. Posto il cardine dell'imparzialità e della responsabilizzazione dei genitori, i concetti chiave della coordinazione genitoriale sono:
È lecito domandarsi quali sono gli obiettivi del metodo che si occupa della messa in atto della decisioni. Sappiamo che spesso la difficoltà è l'attuazione delle decisioni. Queste ultime sono la condizione necessaria perché il metodo si possa attivare, non il suo obiettivo. La coordinazione genitoriale si attiva infatti con decisioni strutturali definite anche se provvisorie – regime affidamento, tempi di permanenza – e il professionista le fa rispettare definendo con i genitori modalità di attuazione e di verifica. Altrettanto si occupa di tutte le questioni relative alla vita dei bambini e all'organizzazione dei genitori rispetto ai figli. Accompagna ad assumere decisioni, concorda modalità di attuazione e di verifica della loro messa in atto. Un altro obiettivo è quello di contrastare concretamente il più possibile l'esposizione diretta dei bambini al conflitto in situazioni in cui la conflittualità è caratterizzata da criteri di persistenza e pervasività, togliendo spesso la speranza che ‘le cose possano cambiare'. Ulteriore obiettivo oltre ai due citati è quello di far apprendere, tramite la costante messa in atto, un metodo di assunzione di decisioni nonostante il conflitto, come comunica un padre al coordinatore genitoriale: «qualche giorno fa io e Giulia ci siamo incontrati per provare a prendere alcune decisioni in autonomia: l'incontro si è svolto in un'atmosfera serena e seguendo alcune regole che abbiamo imparato da lei siamo riusciti a trovare delle soluzioni in accordo. Abbiamo in programma di vederci una seconda volta per proseguire a parlare di alcuni aspetti...dopo di che ci potrebbe essere utile venire da lei per raccontarle quanto abbiamo deciso». Coordinazione genitoriale e procedimenti di famiglia
La coordinazione in Italia ha preso le mosse su impulso della magistratura, come è accaduto anche per la mediazione. A proposito di quest'ultima, è stato osservato il paradosso di un metodo alternativo alla giurisdizione che ha avuto tra i suoi più influenti ed autorevoli sponsor i magistrati (Resta, 2002). Tuttavia, la mediazione ha ben saputo difendere la propria autonomia e anzi estraneità al processo e si sono sviluppati protocolli che garantiscono la riservatezza dello spazio mediativo. La coordinazione genitoriale, come la mediazione, è un intervento alternativo della gestione delle controversie, ma i primi provvedimenti che hanno segnato il suo ingresso sulla scena italiana appaiono connotati da elementi di pericolosa confusività, perché la configurano come un'attività endoprocedimentale. La configurazione fisiologica del rapporto tra processo e coordinazione genitoriale dovrebbe essere nel senso di una netta distinzione: il processo è il luogo della coercizione, della risoluzione del conflitto ad opera del giudice, che dice l'ultima parola, per usare ancora un'espressione di Eligio Resta. La coordinazione genitoriale è il luogo in cui un professionista viene legittimato dal consenso informato delle parti a svolgere un intervento che ha una finalità di recupero della capacità di condividere la responsabilità genitoriale. Riprendendo la fondamentale distinzione tra il principio di legalità, che fonda la giurisdizione, e il principio di beneficità, su cui si basano gli interventi di protezione (Sergio, 2002) la coordinazione genitoriale si colloca nell'area della seconda ed è estranea alla logica del processo. Il rapporto tra procedimento e coordinazione genitoriale dovrebbe essere – a parere di chi scrive- quello regolato dall'art 337- octies cc, che prevede il rinvio dell'assunzione di provvedimenti per consentire alle parti di rivolgersi ad esperti per tentare una mediazione. Il riferimento alla sola mediazione, invece che a qualunque intervento volto ad attenuare il conflitto e a portare un beneficio alla condizione dei figli, non è certo un ostacolo ad un rinvio per l'effettuazione di una coordinazione genitoriale. La ratio della norma è chiara: favorire l'esperimento di metodi di risoluzione alternativi della controversia, secondo il dettato dell'art 13 della Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata dall'Italia con l. 777/2003. I provvedimenti che fanno riferimento alla coordinazione genitoriale, invece, fuoriescono in modo più o meno evidente da questa configurazione lineare presentando notevoli problemi. In primo luogo, fin dalla prima ordinanza che ha introdotto la coordinazione genitoriale in Italia (Trib MIlano, IX sezione 26 luglio 2016) il coordinatore è nominato dal giudice, o meglio, con una incomprensibile ridondanza, viene individuato dalle parti, nominato dal giudice e quindi incaricato dalle parti stesse. Questa è una costante in tutti i provvedimenti riguardanti questo metodo; il coordinatore, però, non trae la sua legittimazione dalla nomina del giudice, come invece fa il CTU, ma dal rapporto di diritto privato che sorge dal contratto con le parti, se è un professionista, o dall'accesso delle parti al servizio pubblico in cui opera. La nomina del giudice non ha alcun senso. Perché disporre qualcosa che è già intenzione delle parti fare? Che obbligo sorge dalla nomina? Forse un obbligo di contrarre in capo alle parti? Cosa accade in caso di recesso? Si può incaricare un professionista diverso o chiedere al giudice di nominarlo? Queste domande rivelano come la nomina rappresenti un elemento di distorsione che tende ad attrarre impropriamente la coordinazione genitoriale nel terreno del procedimento, connotando in maniera pubblicistica la figura del coordinatore genitoriale e il suo intervento. Si tratta di una dinamica paradossale che tende a portare dentro il processo le alternative al processo stesso, che nel caso della mediazione fu presto evidenziata e corretta. Spesso poi, si assiste alla cattiva prassi del coordinatore genitoriale suggerito dal CTU alle parti, che ovviamente accettano, e quindi nominato dal giudice. In secondo luogo, si propone una distorsione ancora più grave in alcuni provvedimenti: il coordinatore nominato dal giudice come ausiliario. Ausiliario è il cancelliere, il consulente tecnico, il custode o l'esperto di una determinata arte o professione, che è idoneo al compimento di determinato atti che il giudice non è in grado di compiere da solo. Deve trattarsi quindi di atti necessari al procedimento e complementari rispetto alla vera e propria funzione giurisdizionale. È sostenibile che sia un'attività necessaria al procedimento quella volta a migliorare la comunicazione tra le parti o ad aumentare le loro risorse genitoriali? Certamente no. Perché la mediazione si è presto liberata “dall'abbraccio mortale” della giurisdizione ed ha ottenuto un proprio statuto e spazio indipendente rispetto al processo, pur raccordandosi col sistema di giustizia formale? Perché la mediazione è riservata e questa caratteristica è stata subito opposta alla logica del processo. Inoltre il giudice è un terzo imparziale, mentre il mediatore sta in medio, tra le parti; il giudice è equidistante, il mediatore è equiprossimo (Resta 2002). La coordinazione genitoriale, invece, non è un procedimento riservato ed il coordinatore genitoriale ha un atteggiamento che può a volte assomigliare a quello del giudice nel momento in cui dice l'ultima parola su situazioni conflittuali che recano pregiudizio al minore. Queste caratteristiche rendono la coordinazione genitoriale più “potabile” da parte del processo rispetto ala mediazione ed è comprensibile che il giudice subisca il fascino di una delega ad un professionista che entra nel cuore del conflitto esercitando una funzione di controllo e direttiva fin nei dettagli delle relazioni figli genitori. Ma tutto ciò, semplicemente, è fuori dallo scopo del processo e conferisce al giudice, soggetto solo alla legge, un potere che la legge non prevede. La caratteristica di non riservatezza non dipende dal fatto che si tratta di un'attività disposta e controllata dal giudice, ma è una peculiarità del tipo di intervento: le parti decidono di effettuare un intervento che non è riservato. Non convince nemmeno la soluzione proposta dal tribunale di Roma, ordinanza della sezione prima civile del 4 maggio 2018, secondo cui la coordinazione genitoriale è svolta da un “pedagogista di prossimità” all'interno della CTU. Il coordinatore genitoriale diventa un ausiliario del CTU; la consulenza tecnica, a cui la legge assegna il solo scopo di «far conoscere al giudice la verità», viene piegata ad una funzione di cura: è la cosiddetta CTU trasformativa, rivisitazione creativa dell'istituto, idea tutto avulsa dal contenuto e dalla ratio della sua disciplina. È opportuno richiamare l'insegnamento della cassazione sul tema, contenuto nella sentenza 13506 del 2015: «la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari». Tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia, confliggendo così con l'art. 32 Cost. (….) la prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull'affidamento dei minori. Ed ancora «la prescrizione di un percorso terapeutico ai genitori è connotata da una finalità estranea al giudizio quale quella di realizzare una maturazione personale dei genitori che non può che rimanere affidata al loro diritto di auto-determinazione». Il sistema che le fonti configurano è quello di un processo che può e deve lasciare spazio ai tentativi delle parti di gestire in modo differente il loro conflitto, con una giudice che incoraggia l'accesso agli strumenti alternativi, che meglio garantiscono l'effettività dei diritti relazionali. Un processo che valorizza i risultati positivi degli interventi di benefici a cui le parti decidono di dare corso. Questi interventi si possono svolgere con un professionista privato e mediante l'accesso al servizio sociale, ma sono in ogni caso estranei all'attività giurisdizionale. La tendenza che emerge nei provvedimenti sulla coordinazione genitoriale è, invece, quello di un processo che si dilata fino ad occupare nuovi territori, inglobando strumenti alternativi di gestione del conflitto ed interventi finalizzati alla crescita personale dei genitori, introiettando il fine della beneficità. Il paradosso è evidente: la beneficità si inscrive in un contesto di coercizione, il che porta da un lato al fallimento dell'obbiettivo “terapeutico” e dall'altro alla perdita o all'indebolimento della finalità di tutela effettiva dei diritti. Conclusioni
La coordinazione genitoriale si propone come un metodo specifico per intervenire nelle situazioni di alto conflitto genitoriale, senza alcuna pretesa di invadere il dominio di altre forme di intervento. Soltanto con la pratica di un metodo standardizzato nelle procedure operative si potrà giungere ad una valutazione in termini scientifici della efficacia di questo metodo. Da questo punto di vista lo sviluppo del metodo nel nostro paese è da guardare con favore ed interesse; è però importante l'intervento si svolga in modo non confuso, sia rispetto alla coerenza interna del metodo, sia rispetto ai rapporti tra coordinazione genitoriale e processo. |