Nulla la notifica se l’Ente impositore non utilizza la PEC del pubblico registro

Aurelio Parente
27 Novembre 2019

Le CTP di Perugia e di Taranto hanno annullato le cartelle esattoriali emesse dall'Agente della Riscossione locale in quanto notificate a mezzo PEC, ma utilizzando un indirizzo diverso da quello con cui la stessa risulta iscritta nell'Indice nazionale degli Indirizzi PEC e nell'Indice delle pubbliche Amministrazioni.

La vicenda di contenzioso trattata è molto simile per tutte e due le Commissioni, in quanto quella di Perugia quale unico motivo e quella di Taranto come uno di quelli esaminati, hanno però entrambe annullato le cartelle esattoriali emesse dalla medesima società Concessionaria di Riscossione del Comune dei due ambiti interessati (Soget SpA) in quanto esse sono state notificate ai destinatari utilizzando un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (info@sogetspa.it) diverso da quello iscritto per tale società nei pubblici registri indicati dalle norme in materia (art. 16-ter del d.l. n. 179/2012) e cioè IPA, INIPEC e REGINDE, nei quali detta società risultava presente con indirizzi di posta direzione.sogetspa@pec.it, amministrazione.sogetspa@pec.it e cancelleria.sogetspa@pec.it .

I giudici, richiamando anche la ordinanza n. 17346/2019 della Suprema Corte, hanno precisato che a partire dal 15 dicembre 2013 la notifica degli atti tributari e delle cartelle esattoriali è possibile venga effettuata utilizzando la Posta Elettronica Certificata, ma ciò può avvenire esclusivamente a mezzo di indirizzi di posta dell'ente impositore compresi negli anzidetti pubblici elenchi, in caso contrario la notifica, provenendo da soggetto sconosciuto ai pubblici elenchi, è da considerarsi inesistente ed irrimediabilmente nulla.

In via generale la ratio delle norme richiamate è quella di assicurare che il documento formato elettronicamente sia in grado di fornire assicurazione al destinatario della sua provenienza, oltre che della sua integrità ed immodificabilità; mentre queste ultime caratteristiche vengono assicurate dalla firma digitale apposta al documento informatico, la provenienza della notifica è determinata dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui deve essere associato un soggetto ben identificato. La certezza della identificazione, non potendo essere a carico del destinatario, è assolta dalla registrazione dell'indirizzo PEC in uno dei pubblici registri a tale scopo istituito.

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