Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII, d.lgs. n. 14/2019) affida una decisiva rilevanza all'adeguatezza degli assetti organizzativi, che dovrebbero intercettare precocemente i primi segnali di possibile crisi, attraverso un costante monitoraggio dell'attività di impresa, un'adeguata base informativa contabile e una corretta esecuzione dei piani strategici tramite procedure condivise che assicurino imparzialità e separazione di funzioni all'interno dell'organigramma.
Se fino ad oggi solo le società per azioni e le società quotate trovavano esplicitato un simile obbligo rispettivamente nell'art. 2381, comma 5, c.c., nell'art. 2403 c.c. e nell'art. 149 TUF, con l'entrata in vigore del CCII quest'obbligo sarà generalizzato per ogni tipologia di attività di impresa.
Solo l'obbligo in discorso verrà declinato diversamente come “misura organizzativa” nell'attività di impresa dell'imprenditore individuale e come “assetto organizzativo” per l'imprenditore collettivo: dunque, esso varrà anche per le società di persone.
Sono queste, in estrema sintesi, le disposizioni che tratteggiano i nuovi doveri del debitore dell'art. 3 del CCII che al secondo comma rinvia all'art. 2086 c.c., nel quale è stato inserito un secondo comma.
Quest'ultima disposizione
(i) declina l'obbligo dell'adozione di un adeguato assetto, che deve essere rapportato alle dimensioni e alla natura dell'impresa;
(ii) lo destina alla funzione di rilevare tempestivamente la crisi e di reagire mediante l'adozione di adeguate misure.
L'assoluta direzione trasversale dell'obbligo oggetto del presente contributo fa ritenere che possa essere rivisitata la regola tradizionale dell'insindacabilità delle scelte gestorie: in tanto è possibile assumere un rischio di impresa, in quanto vi sia un assetto adeguato al rischio che l'imprenditore intende assumere.
Senza un assetto adeguato, l'iniziativa di impresa è da considerarsi illecita (ma non tout court causativa di un danno) al pari dell'attività di impresa con patrimonio netto negativo per una società di capitali (al netto delle esenzioni ex lege).
Viene così delineandosi una possibile analogia tra la funzione del capitale sociale e l'assetto organizzativo: entrambi mitigano e dunque rendono lecita l'assunzione di un rischio di impresa.
La funzione del capitale sociale è tuttavia limitata alla consistenza patrimoniale della società, mentre gli assetti intendono cogliere e investire aspetti non solo patrimoniali, ma finanziari, gestori e amministrativi.
Essi infatti si pongono a stretto contatto con gli indicatori della crisi che si declinano in indici, la cui catalogazione può essere talmente ampia e sartorializzata sul modello di business da rendere possibile la creazione di indici ad hoc per l'impresa che riguardino, per esempio, il numero di dipendenti che si licenziano, la customer satisfaction o la capacità del management di tradurre in concreto le direttive del c.d.a.
La necessaria ampiezza e genericità dell'adeguatezza degli assetti richiesta dal nuovo art. 2086 c.c., pur contestualizzata alla natura e alle dimensioni dell'impresa, espone gli amministratori e l'organo di controllo a una rischiosa verifica ex post dell'adempimento del dovere di aver dotato la propria organizzazione di una struttura adeguata a intercettare e risolvere i primi segnali di crisi.
E, infatti, mentre per le società soggette a un pervasivo etero-controllo organizzativo per l'esercizio di attività regolamentate, come gli istituti di credito e le quotate, esistono dei protocolli che individuano in concreto i contenuti dell'assetto, per la maggior parte delle imprese non è possibile riferirsi a contenuti preconfezionati che attribuiscano la patente di adeguatezza ad un organizzazione aziendale.
Né talvolta le dimensioni del volume d'affari e i margini operativi possono sopportare i costi fissi di una struttura eccessivamente appesantita, che potrebbe erodere la redditività e ingessare l'attività di impresa con controlli e procedure eccessivamente invasive.
Sorge quindi il bisogno di fissare a priori le regole di un assetto organizzativo adeguato, per andare esenti da una verifica postuma di inadeguatezza, cui potrebbe conseguire una responsabilità da illecito gestorio.