Confisca per equivalente e la tutela del diritto del terzo estraneo. La Cassazione conferma le sue posizioni
27 Novembre 2019
Con la sentenza n. 45746/2019, la Prima Sezione della Cassazione ha ribadito il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (n. 9/1999), per cui «il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi “estraneo” alla condotta illecita altrui». Secondo la Corte, quindi, «l'essere la confisca un modo “autoritativo” di acquisto del diritto di proprietà non comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, lì dove insistano diritti, non estinti, di terzi estranei. Ciò che rileva è pertanto l'attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi - per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall'altrui azione illecita - in termini di buona fede, intesa nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato (o dalla condotta illecita) commesso dal condannato». Non vi è, pertanto, alcuna ragione giuridica tesa a legittimare un diverso atteggiarsi della confisca “di valore” e per equivalente, rispetto non già al destinatario primario (il soggetto condannato, che subisce il giusto grado di afflittività della misura) quanto al soggetto “terzo” cui si tende ad imporre un sacrificio patrimoniale indiretto. Tale sacrificio in tanto può essere imposto in quanto il terzo non si trovi in quella condizione di “incolpevole affidamento” che, per converso ne impone la tutela da parte del giudice della esecuzione. |