La responsabilità civile della scuola e del personale scolastico per i danni subiti dagli alunni

29 Novembre 2019

Il regime di responsabilità che si intende esaminare in questo contributo riguarda non solo gli educatori, dipendenti di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, ma anche gli istruttori di scuola guida, gli insegnanti di doposcuola e gli istruttori di attività sportive.
L'ambito soggettivo

Il regime di responsabilità che si intende esaminare in questo contributo riguarda non solo gli educatori, dipendenti di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, ma anche gli istruttori di scuola guida (Cass. civ., 27 febbraio 1979, n. 1293), gli insegnanti di doposcuola (Cass. civ., 15 gennaio 1980, n. 369), gli istruttori di attività sportive (Cass. civ., 27 marzo 1984, n. 2027).

Anche i collaboratori scolastici vi sono soggetti rispetto ai fatti che ricadono nell'ambito della loro competenza che, in base al contratto collettivo nazionale, consiste nel servizio di sorveglianza del piano, dei bagni e dell'entrata/uscita dall'edificio scolastico nell'ambito delle direttive impartite dal Dirigente scolastico.

La giurisprudenza ha anche chiarito che va qualificato come precettore ai sensi dell'art. 2048, comma 2, c.c., il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario (Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2003, n. 11241).

Titolo della responsabilità, nesso di causalità e forme di concorso

È necessario far riferimento all'intervento operato dalla Cassazione a Sezioni unite con la pronunzia del 27 giugno 2002, n. 9346, che ha distinto a seconda che si controverta di danno cagionato dall'alunno a sè stesso o di danno cagionato all'alunno da un terzo, anche se anch'egli parimenti allievo della struttura scolastica.

Nel primo caso la responsabilità dell'istituto scolastico (e quindi del Ministero per quanto si dirà nel terzo paragrafo) e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale.

Infatti fra allievo ed istituto scolastico - con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola - si instaura un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.

Quanto al precettore, dipendente dell'istituto scolastico, tra lui e l'allievo si instaura invece, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale e non aquiliana), nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.

In quella occasione le sezioni unite, componendo il contrasto giurisprudenziale verificatosi sul punto, avevano anche affermato che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo ad un terzo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sè stesso.

Queste conclusioni sono in linea con l'opinione prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo cui il comma 2 dell'art. 2048 c.c., riferendosi al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo, presuppone l'alterità tra danneggiante e danneggiato.

Peraltro la dottrina maggioritaria esclude che tale previsione, che non precisa l'età dell'alunno, a differenza di quella in tema di responsabilità dei genitori (primo comma dell'art. 2048 c.c.), possa trovare applicazione anche se l'alunno che ha subito le lesioniè maggiorenne poiché, con il raggiungimento della maggiore età, egli è direttamente responsabile degli atti che compie. Di contrario avviso è stata una pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2018, n. 2334) che ha ritenuto che il secondo comma dell'art. 2048 c.c. ha un tasso di specificità superiore rispetto al primo comma, costituito dall'ambito spaziale e temporale dell'attività dell'allievo/apprendista, e prescinde quini dal presupposto della minore età di questi.

L'affermazione della responsabilità della scuola non può comunque prescindere dalla verifica del nesso causale tra condotta, quasi sempre di carattere omissivo, e fatto dannoso, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto (Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2019, n. 27985 che, sulla base del predetto criterio, ha escluso la responsabilità della Pubblica Amministrazione per la morte di uno studente suicidatosi dopo aver appreso della mancata promozione all'anno successivo del corso di studi senza che la sua famiglia fosse stata preventivamente avvertita dell'esito finale negativo degli scrutini).

È opportuno evidenziare che la giurisprudenza ammette, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, la concorrente prospettazione dei due diversi titoli di responsabilità, dal momento che il titolo è contrattuale se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto dall'autore del danno di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri (Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2013, n.13457).

Una precedente decisione (Cass. civ., sez. III 11 maggio 2007, n.10830) ha invece ritenuto che l'esclusivo riferimento della parte che agisce in via risarcitoria alle norme sulla responsabilità extracontrattuale, non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio

La fattispecie era quella in cui i genitori di una alunna minore, infortunatasi cadendo durante l'orario scolastico, avevano convenuto in giudizio il Ministero della pubblica Istruzione, deducendo la sua responsabilità ex art. 2048 c.c. mentre il giudice del merito aveva accolto la domanda qualificandola come domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della p.a.

È evidente però come in quel caso fosse stata prospettata, in punto di fatto, una ipotesi in cui l'alunno aveva arrecato danno a sé stesso e fosse quindi errata la qualificazione come extracontrattuale della relativa responsabilità del convenuto.

Non è invece consentito alla parte modificare nel corso del giudizio la descrizione del fatto causativo di danno se tale mutamento determina un diverso titolo di responsabilità per il convenuto.

La Suprema Corte (Cass. sez. III, 8 giugno 2018, n.14910) ha infatti confermato la correttezza della decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello della parte che, dopo aver dedotto nel giudizio di primo grado, di essere stata spintonata contro un albero da un proprio compagno non adeguatamente vigilato dal personale insegnante (allegando in iure una responsabilità extracontrattuale ex art. 2048 c.c., dell'istituto per non aver impedito il fatto illecito altrui), nel giudizio di secondo grado aveva allegato, una versione incompatibile con la predetta, ovvero di essere stata lasciata sola a giocare vicino a un arbusto costituente fonte di pericolo (deducendo in iure una responsabilità contrattuale dell'istituto per omessa vigilanza di minore).

I giudici di legittimità hanno ritenuto che un simile contegno integrasse un'aperta violazione del principio del giusto contraddittorio e della parità delle armi che anche in sede civile costituisce un caposaldo del diritto al giusto processo, costituzionalmente protetto nell'art. 111 Cost.

Se il danno subito dall'alunno è conseguenza di una omessa manutenzione dell'edificio ove viene prestato il servizio ben può configurarsi una responsabilità del Ministero ex art. 2051 c.c., concorrente con quella contrattuale, poiché l'obbligo di custodia dei minori comprende anche la garanzia dell'idoneità dei locali messi a disposizione dall'istituto scolastico (sul punto si veda il caso esaminato da Cass. sez. III, 26 luglio 2019, n.20285).

Si può avere un concorso tra i due titoli di responsabilità anche quando l'evento lesivo è conseguenza di due distinte condotte, una dell'alunno e l'altra di suoi compagni (Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2014, n.2413, che ha riconosciuto la responsabilità contrattuale, ma non quella, che era stati parimenti prospettata dagli attori ex art. 2048, comma 2, c.c., del Ministero per i danni subiti da un alunno nel corso di una gita scolastica, durante la quale egli si era issato con altri compagni su di una catena ancorata a dei pilastri per farsi fotografare e ne era precipitato per il crollo di un pilastro).

La responsabilità della scuola può poi concorrere con quella di altri soggetti.

Si è infatti affermato che sussiste un vincolo di solidarietà tra la responsabilità dei genitori, del minore responsabile dell'illecito lesivo, da un lato, e quella dei precettori, dall'altro, fondate rispettivamente sulla culpa in educando e sulla culpa in vigilando, quando sia stata accertata una inadeguata educazione del minore alla vita di relazione (Cass. civ., III, 13 settembre 1996, n.8263).

Vi sono poi casi in cui, unitamente alla scuola, può rispondere del fatto illecito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il terzo al quale competa il servizio nell'ambito del quale esso si verifica (Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2017, n.21593, con riferimento al servizio di scuolabus) o la manutenzione del bene dal cui utilizzo è derivato il danno (Cass. sez. III, 8 febbraio 2012, n.1769 con riguardo alla fattispecie concorrente responsabilità dell'insegnante e del gestore dell'albergo per l'infortunio occorso ad uno studente durante una gita scolastica).

Oneri di allegazione e regime probatorio

Qualunque sia il titolo di responsabilità dell'insegnante, invocato dal danneggiato, l'onere probatorio risulta per quest'ultimo alquanto alleggerito.

Le Sezioni unite con la sentenza n. 9346 del 2002 hanno infatti affermato che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore deve soltanto provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sulla controparte grava l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante.

La giurisprudenza successiva ha però chiarito che il presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonchè fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicchè sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell'art. 2048 c.c., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta (cfr. Cass. civ., 10 ottobre 2008, n. 24997; Cass. civ., 16 febbraio 2015, n. 3081).

È opportuno ricordare peraltro che l'affidamento dell'allievo al precettore, comporta l'applicazione di tale regime solo se ha carattere continuativo e non saltuario (Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2003, n.11241).

È l'onere di allegazione che assume invece una diversa pregnanza a seconda del titolo di responsabilità che sia fatto valere perché, alla luce del fondamentale arresto delle Sezioni Unite 30 ottobre 2001, n. 13533, l'attore che deduca la responsabilità contrattuale della scuola, oltre a dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, deve anche allegare l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti. Occorre poi tener presente che, sempre le sezioni unite, con specifico riferimento alle obbligazioni di comportamento, hanno precisato che «l'inadempimento rilevante non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno» (Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577).

Sulla base di tale premessa una parte della giurisprudenza di merito è arrivata ad esigere dall'attore un onere di allegazione piuttosto specifico in tema di inadempimento dell'obbligazione gravante sull'istituto scolastico e sull'insegnante ai sensi dell'art.1218 c.c.

Si è così affermato che il debitore è gravato dell'onere di provare l'adempimento o l'impossibilità della prestazione, a condizione che il creditore abbia tempestivamente allegato, con precisione e completezza assertiva, che l'infortunio è avvenuto per una qualche ragione attribuibile a responsabilità dell'insegnante (Trib. Treviso, sez. Castelfranco Veneto, 18 gennaio 2012).

Parimenti è stato escluso che l'allegazione di inadempimento equivalga alla mera affermazione della verificazione del danno, ritenendosi invece necessaria una puntuale indicazione di quale obbligazione sia rimasta inadempiuta, in quale modo e quale sia il legame causale tra la specifica obbligazione inadempiuta e l'evento dannoso verificatosi, in mancanza della quale i fatti devono ritenersi accidentali ed imprevedibili, con conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità (Trib. Napoli 17 maggio 2019, n.5142).

A fronte di tale regime, con specifico riguardo alla prova liberatoria a carico del convenuto, la giurisprudenza non sembra distinguere tra quella prevista dall'art. 1218 c.c. e quella prevista dall'art. 2048 c.c.

In entrambe le ipotesi egli può liberarsi da responsabilità dimostrando la imprevedibilità e repentinità in concreto dell'azione dannosa (Cass. civ., 18 novembre 2005, n. 24456) con l'avvertenza che tale criterio non è utilizzabile ove manchino le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi. Ne deriva che l'imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l'evento nonostante l'approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze (cfr. Cass. civ., 22 gennaio 1990, n. 318; Cass. civ., 21 agosto 1997, n. 7821; Cass. civ., 24 febbraio 1997, n. 1683; Cass. 18 aprile 2001, n. 5668; Cass. sez. III, 4 febbraio 2005, n.2272; Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9542). Si è anche affermato, in maniera forse eccessiva, che la sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico e tale servizio “non può essere interrotto per la semplice assenza dell'insegnante che dovrebbe tenere la lezione, in quanto... tale assenza non costituisce un fatto eccezionale, ma normale e prevedibile" (Cass. civ., sez. I, 30 marzo 1999, n.3074).

A ben vedere quindi, in linea generale, la prova liberatoria dalla presunzione di responsabilità gravante sulla scuola richiede la dimostrazione dell'adozione, in via preventiva, di tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo che favorisca l'evento dannoso e, tra esse in primo luogo, quella dell'attuazione di un adeguata vigilanza sugli alunni.

Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il contenuto e l'esercizio del dovere di vigilanza vanno correlati "in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione " degli alunni (Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6937; Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 1980 n. 369), dovendo "raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione nella prima classe elementare" (Cass. civ., 4 marzo 1977 n. 894) o nelle classi inferiori (Cass. civ., 22 gennaio 1980 n. 516) mentre non richiede la continua presenza degli insegnanti "con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento”.

L'applicazione di tali principii ha portato il Tribunale di Padova (sentenza 26 settembre 2006) ad escludere la responsabilità della scuola per le lesioni subite da un minore a seguito di uno scontro del tutto casuale con un coetaneo, determinato dall'improvviso dietro-front di quello, mentre gli alunni venivano accompagnati in classe dall'insegnante, disposti ordinatamente in fila, alla fine della ricreazione, senza che l'assoluta normalità della situazione potesse adombrare l'opportunità di un qualche intervento preventivo da parte sua ed essendo precluso qualsiasi intervento impeditivo, stante l'imprevedibilità e la repentinità dell'accaduto.

Per converso, con riguardo al momento della ricreazione, la prova liberatoria gravante sull'amministrazione scolastica non è stata ritenuta assolta nel caso dell'infortunio occorso ad una alunna di prima elementare che, mentre si trovava, durante la ricreazione, nel cortile della scuola, era stata investita da un ragazzo di quarta elementare che, sbucando di corsa, inseguito da un altro ragazzo di quinta, da dietro un muretto, l'aveva travolta. In quel caso non sono state ritenute misure organizzative idonee a prevenire la situazione di pericolo creata dallo stato dei luoghi, dove la presenza del muretto ostacolava la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione di "non correre troppo durante la ricreazione (Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2016, n.9337).

Sul punto merita poi di essere segnalata una pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2018, n.2334) che ha affermato che il raggiungimento della maggiore età, o di un'età ad essa prossima, da parte dell'allievo che abbia provocato l'evento lesivo, sebbene non sia ostativo all'applicazione dell'art. 2048 comma 2, c.c., incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell'insegnante, nel senso che l'età maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito, per essere stato l'evento posto in essere da persona che non necessita - quantomeno per attività materiali non specificamente correlate ad un insegnamento tecnico - di vigilanza alcuna poiché munita di completa capacità di discernimento tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere, salva prova contraria da fornirsi da parte del soggetto danneggiato.

Un'altra decisione ha evidenziato invece che, nel caso di danno cagionato dall'alunno a sè stesso, anche il comportamento tenuto dal creditore danneggiato può integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore; il che avviene quando il danneggiato scelga autonomamente di porre in essere un comportamento che, in maniera del tutto imprevedibile ed imprevenibile, e per questo eccezionale, metta a repentaglio la propria incolumità fisica (Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2014, n.2413).

L'ambito spaziale e temporale del dovere di vigilanza

Il più delle volte la responsabilità del personale scolastico è stata riconosciuta dalla giurisprudenza, alle condizioni che sono state illustrate nel paragrafo precedente, in tutti i casi in cui l'evento dannoso si sia verificato all'interno dell'istituto scolastico o nelle zone di cui questo abbia, a qualsiasi titolo, la custodia e che siano messe a disposizione per l'esecuzione della prestazione (Cass. civ., 15 febbraio 2011, n. 3680).

L'obbligo di vigilanza del persona scolastico è stato quindi esteso, ad esempio, al cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola aveva la disponibilità e ove veniva consentito il regolamentato accesso e la permanenza degli studenti, prima del loro ingresso, sul presupposto che, con l'apertura dei cancelli e la ricezione degli alunni nel piazzale, vi era stato il loro affidamento alla custodia del personale scolastico (Cass.civ., sez. III, 4 ottobre 2013, n.22752). Per le medesime ragioni la Cassazione è giunta ad opposta conclusione con riguardo al caso del ferimento di un alunno minorenne avvenuto in un cortile antistante la scuola, non adibito ad esclusivo uso della stessa, essendo transitabile ed accessibile da terzi per il parcheggio di autoveicoli (Cass.civ., sez. III, 4 febbraio 2005, n.2272).

È stato anche chiarito che l'istituto è responsabile pure del fatto lesivo accaduto all'alunno minorenne all'interno degli spazi scolastici ma prima dell'inizio delle lezioni, qualora sia stato consentito l'ingresso anticipato a scuola, dal momento che l'obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità degli scolari sussiste per tutto il tempo in cui essi si trovano legittimamente al loro interno (Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2016, n.14701).

Al contempo, sempre con riferimento alla fase di ingresso a scuola, si è escluso che il predetto obbligo possa riguardare anche il momento in cui gli alunni si trovino sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente, in virtù di una estensione della nozione di orario scolastico. In tal modo infatti si anticiperebbe l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, per di più, il personale della scuola non avrebbe nessuna seria possibilità di esercizio delle sue funzioni (Cass. civ., sez. III, 6 novembre 2012, n.19160).

ll medesimo ragionamento ha indotto ad escludere la responsabilità della scuola per l'infortunio che sia occorso allo studente, al termine delle lezioni, all'esterno della struttura.

È stata infatti negata la responsabilità dell'istituto per le lesioni riportate da un'alunna che, all'uscita di scuola, mentre era seduta sul parapetto della scala della scuola, era caduta all'indietro sospinta da un compagno, procurandosi gravi lesioni (Cass. civ., sez. VI, 16 febbraio 2015, n.3081).

I doveri di protezione, quantomeno sugli alunni non prossimi alla maggiore età, permangono invece sull'istituto scolastico, anche al termine delle lezioni, durante la fase di uscita dalla struttura, fino a quando i minori sono ancora all'interno di essa.

E' stata così riconosciuta la responsabilità anche contrattuale del M.I.U.R. per le lesioni subite da un alunno dell'età di otto anni, mentre si accingeva a uscire dalla scuola, a causa di un violento urto della mano sulla vetrata della porta d'uscita, essendosi escluso che potesse integrare il caso fortuito la circostanza che il bambino si fosse messo a correre al momento dell'uscita, dal momento che tale condotta è stata considerata del tutto prevedibile e frequente nei minori in tenera età. Al contempo si è affermato che i doveri di protezione del minore permangono sull'istituto scolastico fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2019, n.20285).

Vanno peraltro segnalate due recenti pronunce della Suprema Corte che hanno confermato la responsabilità contrattuale dell'amministrazione scolastica, in concorso con altri soggetti, per le tragiche morti di alunni verificatesi al termine delle lezioni, all'esterno della struttura scolastica mentre essi si accingevano a prendere dei mezzi che avrebbero dovuto ricondurli alle loro abitazioni ravvisando un obbligo di vigilanza a carico del personale scolastico anche rispetto a quei frangenti.

In un caso, nel quale l'alunno era stato investito da un bus all'uscita della scuola, il fondamento della posizione di garanzia della scuola è stato individuato nel regolamento d'istituto, che prevedeva l'obbligo per il personale di far salire e scendere dai mezzi di trasporto, davanti al portone della scuola, gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e, dall'altro, la vigilanza dello stesso personale nel caso in cui i mezzi di trasporto fossero stati in ritardo. Di conseguenza, secondo la Corte, l'attività di vigilanza a carico della scuola non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell'istituto non fossero stati presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto (Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2017, n.21593).

Nell'altro caso invece, nel quale l'alunno era morto travolto dal pulmino sul quale stava salendo e che era gestito da una società alla quale il Comune aveva conferito l'appalto per il trasporto scolastico, la responsabilità della scuola e dell'insegnante è stata fatta discendere dalla condotta in concreto tenuta da quest'ultimo che aveva accompagnato spontaneamente gli allievi allo scuolabus, fermo nelle vicinanze della scuola, come da consuetudine invalsa da tempo e non contrastata dal dirigente scolastico, e aveva omesso di verificare che tutti gli scolari fossero saliti a bordo inducendo, così, il conducente ad avviare la marcia (Cass. civ., sez. III, 28 aprile 2017, n.10516).

Durante il tempo scolastico il dovere di vigilanza va esercitato secondo il criterio relativistico di cui si è detto nel paragrafo precedente e si estende quindi anche al di fuori degli spazi in cui si tengono le lezioni, qualora lo richieda l'età dell'alunno o le sue condizioni contingenti di inferiorità.

È stata così ravvisata la responsabilità per culpa in vigilando di una maestra di scuola materna per i danni subiti da un alunno che ella aveva accompagnato in bagno, lasciandolo poi da solo là per rientrare in classe per seguire gli altri alunni perchè, per evitare che rimanesse incustodito, avrebbe potuto anche avvalersi di personale scolastico non docente (Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2010, n.9906).

Analogamente una pronuncia di merito ha ritenuto responsabile della caduta di una studentessa del terzo anno di scuola superiore, e delle conseguenti lesioni, l'insegnante che l'aveva lasciata andare in bagno da sola, nonostante presentasse evidenti sintomi di indisposizione che consigliavano che venisse accompagnata (Trib. Genova 19 giugno 2019).

La giurisprudenza ha attribuito alla scuola la responsabilità contrattuale anche del danno cagionato, ad un'alunna, ormai prossima alla maggiore età, dal morso di un cane, incustodito e privo di museruola, introdottosi nel cortile della scuola (Cass. civ., 15 febbraio 2011 n. 3680), sebbene, ad avviso dello scrivente, non fosse ravvisabile un dovere di vigilanza sulla ragazza, data la sua età, e il fatto non fosse stato prevedibile.

Sono invece condivisibili quegli arresti che hanno ravvisato la responsabilità della scuola per aggressioni, anche se imprevedibili, compiute da terzi ai danni di alunni in tenera età all'interno dell struttura scolastica.

Ci si riferisce ad un caso di violenza sessuale perpetrata ai danni di una minore, iscritta al secondo anno della scuola elementare, all'interno dei bagni dell'istituto da un operaio che stava svolgendo lavori di manutenzione (Cass. civ., 29 maggio 2013, n. 13457). In quest'ultima pronuncia la Corte ha sottolineato che, pur rientrando nell'ambito dei comportamenti patologici (in quanto tali eccezionali) il caso di adulti che abusino sessualmente di minori, è altrettanto vero che la mancata organizzazione della sorveglianza (nei pressi dei bagni), che avrebbe dovuto essere predisposta più accuratamente per la presenza autorizzata di estranei nell'edificio, aveva contribuito al verificarsi dell'evento e l'amministrazione non aveva adempiuto all'onere di dimostrare di aver predisposto gli accorgimenti idonei ad evitare l'evento.

Analogamente una decisione di merito penale (App. Lecce, 12 novembre 2015) ha riconosciuto la responsabilità civile del Ministero dell'istruzione per i danni subiti da alcune alunne di scuola materna rimaste vittime di violenza sessuale da parte di un bidello che aveva il compito di assisterle quando andavano in bagno. La Corte ha ritenuto infatti che il dirigente scolastico avrebbe dovuto adottare misure precauzionali dirette ad impedire anche l'astratta possibilità che si verificassero simili episodi, imponendo che solo le bidelle (personale, dunque, di sesso femminile) accedessero ai bagni destinati alle bambine.

Si inseriscono nel medesimo filone anche due interessanti pronunce di merito che hanno ritenuto il Ministero responsabile, ai sensi dell'art. 2048 c.c., comma 2, c.c., di episodi di bullismo, accaduti durante l'orario scolastico e consistiti in aggressioni fisiche, con conseguenti lesioni permanenti, e, in un caso, anche in ripetute minacce e offese, ai danni, in un caso, di un alunno frequentante il primo anno della scuola secondaria di primo grado (Trib. Milano, 7 giugno 2013 in www.nuovefrontierediritto.it) e, nell'altro caso, di un alunno del primo anno della scuola secondaria superiore (Trib. Roma 4 aprile 2018 in www.la nuovaproceduracivile.it).

Quest'ultima decisione ha escluso che l'età del danneggiato potesse integrare un elemento scriminante in favore della scuola, dal momento che i fatti erano stati compiuti in un momento particolarmente delicato della formazione della personalità del minore e ha ravvisato anche la responsabilità concorrente dei genitori dell'aggressore per culpa in educando.

Merita parimenti di essere segnalata una pronuncia di merito che ha ritenuto l'insegnante/istituto scolastico responsabile del suicidio di una diciassettenne avvenuto nel bagno della scuola durante l'orario scolastico e, quindi, di un evento imprevedibile. Questo è stato comunque considerato conseguenza dell'omissione di quel comportamento minimo che si richiede ad un educatore ovvero il controllo circa la presenza dell'allievo all'interno dell'istituto scolastico e circa i suoi spostamenti durante l'orario scolastico poiché il ministero non aveva fornito prova della presenza dell'insegnante all'interno della classe, al momento del fatto, nè della annotazione della presenza degli alunni sul registro di classe (Trib. Catanzaro, 18 giugno 2009).

Il dovere di sorveglianza insito nell'obbligazione dell'amministrazione scolastica, non viene considerato circoscritto all'attività di insegnamento stricto sensu intesa ma si estende anche a tutte quelle attività ad essa tradizionalmente connesse, che, pur svolgendosi fuori della scuola, costituiscono parte integrante dell'attività didattica e sono quindi pienamente assimilate, anche sotto il profilo delle responsabilità dei docenti e della scuola, a quella scolastica.

Sulla base di tali premesse è stata riconosciuta la responsabilità dell'insegnante e della scuola per le lesioni riportate da una studentessa delle medie che, mentre si trovava nell'anticamera degli spogliatoi dei locali adibiti dalla scuola a palestra, e di proprietà del comune, per cambiarsi dopo la lezione di educazione fisica, era scivolata a causa del pavimento bagnato. In particolare, è stato addebitato agli insegnanti di non aver ispezionato i locali, ai quali potevano accedere senza problemi di privacy, per verificarne l'idoneità e valutare le opportune cautele (Cass.civ., sez. III, 25 febbraio 2016, n.3695).

Anche l'infortunio che occorra allo studente nel corso di una gita scolastica può essere fonte di responsabilità per gli insegnanti accompagnatori.

È stata così affermata la sussistenza dell'obbligo dell'istituto di provvedere ad una idonea scelta della struttura di accoglienza, sia mediante la verifica preventiva dell'oggettiva pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della documentazione visibile prima della partenza, sia mediante l'esame del luogo prima di provvedere alla destinazione effettiva degli alunni (Cass. sez. III, 8 febbraio 2012, n.1769 con riguardo alla fattispecie della caduta di uno studente da una terrazza della camera d'albergo da lui occupata durante una gita scolastica).

Una pronuncia di merito si è occupata dell'infortunio capitato ad una studentessa di scuola media, che non aveva mai sciato in precedenza, nel corso di una gita scolastica sulla neve prevista dalla programmazione didattica. Orbene, l'amministrazione scolastica è stata ritenuta responsabile per non aver affidato gli allievi inesperti ad un istruttore di sci professionista, essendosi escluso che tale attività potesse essere surrogata dagli esercizi preparatori allo sci svolti durante l'anno scolastico in quanto strutturalmente inidonei a sostituire la necessaria fase di apprendimento in loco delle tecniche sciistiche. Il Tribunale ha anche precisato che il consenso scritto dei genitori non esonera gli accompagnatori dall'obbligo di vigilare poiché questi ultimi devono assicurare la costante ed assidua sorveglianza degli alunni durante le uscite al fine di garantire la loro incolumità (Trib. Salerno 21 aprile 2008).

Attività sportiva

Con riferimento ai danni che gli alunni riportino durante lo svolgimento di una attività sportiva inclusa nel programma di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola la giurisprudenza ritiene necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto (Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2012, n. 16056; Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2019, n.9983).

Al contempo è stato precisato che l'atto dannoso è illecito se “sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta” (Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2019, n.9983 e, in termini identici anche Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2016, n.6844).

Secondo tale orientamento quindi il rispetto delle regole della disciplina sportiva praticata costituisce uno dei criteri alternativi in base ai quali stabilire il carattere illecito della condotta lesiva.

Va però segnalata una pronuncia che ha escluso la responsabilità ex art. 2048 c.c. dell'insegnante e del Ministero per i danni subiti da un terzo, colpito, in occasione di una partita di pallavolo tenuta nel cortile di una scuola, da una palla lanciata, per rimetterla in campo, con un calcio anziché con le mani, ove sia assente una finalità lesiva e sussista, invece, un collegamento funzionale tra l'azione dell'alunno ed il gioco in atto, senza che assuma rilievo la violazione delle regole del gioco stesso, che esclude lanci con i piedi (Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2016, n.1322).

Secondo tale indirizzo quindi è sufficiente che l'azione lesiva sia comunque compatibile con il contesto sportivo nel quale si verifica per escludere la responsabilità della scuola.

Legittimazione passiva

Sul punto occorre distinguere a seconda che del fatto illecito sia vittima un alunno di scuola pubblica o un alunno di scuola privata.

Con riguardo alla prima ipotesi occorre tener presente che, per effetto dell'art. 61, comma 2,l. 11 luglio 1980, n. 312, art. 61, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, sono riferibili direttamente al Ministero (prima quello della Istruzione e ora quello dell'Istruzione, dell'università e della ricerca) comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti, cosicchè esso è l'unico legittimato passivo nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili al personale scolastico (cfr. Cass. 10 maggio 2005, n. 9752), qualunque sia il titolo di responsabilità invocato dal danneggiato.

Tale legittimazione esclusiva sussiste anche nell'ipotesi in cui al momento dell'evento il minore sia sottoposto alla vigilanza di persona non alle dipendenze del Ministero stesso (App. L'Aquila, 14 gennaio 2015).

Occorre peraltro evidenziare che, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all'alunno autodanneggiatosi, l'insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest'ultimo, operante verso l'Amministrazione ma non verso i terzi (Cass. civ., 3 marzo 2010, n. 5067).

È utile segnalare che è stata però esclusa l'incapacità a testimoniare, nel giudizio di responsabilità nei confronti del Ministero, del docente cui era affidato l'allievo, in considerazione della possibilità che egli possa essere convenuta dal Ministero nel giudizio di rivalsa (App. Ancona, 29 gennaio 2019), poichè l'interesse rilevante ai sensi dell'art. 246 c.p.c. non va riferito ad azioni meramente ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto e che possano essere intentate dal teste o nei suoi confronti (ex plurimis, Cass. civ.,sez. II, 8 giugno 2012, n. 9353).

La legittimazione passiva dell'insegnante di scuola pubblica sussiste invece in caso di rottura del nesso di immedesimazione organica che si verifica quando la condotta del dipendente è assolutamente imprevedibile e, quindi, esclusivamente nei casi in cui la pubblica amministrazione non avrebbe comunque potuto adottare alcuna cautela per evitare il verificarsi dell'abuso dei poteri da parte del funzionario o dell'addetto (App. Lecce, 12 novembre 2015).

La giurisprudenza ha anche avuto modo di escludere la legittimazione passiva degli istituti scolastici, ai quali è stata attribuita autonomia, sulla base del rilievo che l'autonomia giuridica, didattica e amministrativa che è stata loro attribuita dalla l. 59/1997 è meramente amministrativa e che inoltre gli insegnanti sono legati da un rapporto organico e di servizio con l'Amministrazione (Trib. Catania 2 gennaio 2019; Cass. civ., sez. III 7 ottobre 1997 n. 9742, con riguardo alla questione della personalità giuridica degli istituti tecnici).

È stata invece riconosciuta la legittimazione passiva della Provincia Autonoma di Bolzano per i fatti illeciti verificatosi ai danni di alunni di scuole gestite da tale soggetto, in virtù del d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89 che prevede appositi ruoli ed affida la regolamentazione del rapporto lavorativo con gli insegnanti alla stessa Provincia ed ai contratti collettivi provinciali, prevedendo una delega di funzioni pressoché completa (Trib. Bolzano 20 settembre 2019).

Del danno conseguente a carenze di manutenzione dell'edificio scolastico può essere chiamato a rispondere, a norma degli artt. 2043 o 2051 c.c., oltre all'insegnante anche il dirigente scolastico in proprio atteso che, nell'ambito degli obblighi organizzativi e di controllo che gli competono, «rientra la garanzia della sicurezza della scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, con l'adozione dei provvedimenti di sua competenza ovvero la sollecitazione dell'intervento di coloro sui quali tali provvedimenti incombano» (App. Napoli 1 aprile 2019).

Per i fatti illeciti accaduti in scuole private invece si deve ammettere la legittimazione passiva, nel giudizio risarcitorio, sia dell'insegnante che della scuola presso la quale egli sia impiegato, ai sensi dell'art. 2049 c.c.

Le recenti novità normative

Per completare il quadro dell'ambito oggettivo di responsabilità di insegnanti e scuola per i fatti illeciti di cui siano vittime gli alunni occorre dar conto di due recenti interventi normativi che lo hanno riguardato.

Il primo di essi è la l. 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, che, all'art. 4, comma 3, prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Il successivo art. 5 poi stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

È evidente che, con questo intervento, il legislatore ha voluto coinvolgere anche le scuole nell'attività di prevenzione e contrasto del fenomeno, alquanto diffuso, del cyberbullismo, imponendo non solo la individuazione di una specifica figura avente quella specifica funzione ma anche l'adozione di concrete iniziative, di carattere evidentemente educativo e culturale, dirette a scongiurarlo.

Da tale impostazione consegue che, dal momento dell'entrata in vigore della sopra citata disciplina, degli atti di cyberbullismo che fossero compiuti da un alunno, anche al di fuori dell'orario e dell'ambiente scolastici, potrebbe essere chiamata a rispondere la stessa scuola da lui frequentata, unitamente ai suoi genitori, se minorenne, per una forma inedita di culpa in educando, qualora essa non dimostrasse di aver attuato iniziative dirette a prevenirli.

La scuola risponderebbe invece, in basi ai principi illustrati nei paragrafi precedenti, per culpa in vigilando degli episodi che si verificassero in orario e luogo scolastico.

Ha avuto invece lo scopo di limitare l'ambito di responsabilità della scuola l'art. 19-bis, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni nella l. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei minori di 14 anni, «in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni» precisando altresì che tale autorizzazione «esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza».

Deve peraltro evidenziarsi che tale consenso preventivo non pare idoneo ad esonerare da responsabilità la scuola se i minori si vengano a trovare di fatto in un contesto spaziale o temporale passibile della vigilanza degli insegnanti.

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