Notifica telematica della sentenza: necessario anche il deposito dei messaggi PEC con annesse ricevute
29 Novembre 2019
Ai fini della procedibilità del ricorso, è necessario il tempestivo deposito non solo della copia autentica della sentenza di appello, ma anche dei messaggi di spedizione e ricezione a mezzo PEC della stessa con le annesse ricevute. Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26951/19, depositata il 22 ottobre.
Il fatto. Il Tribunale di Pordenone rigettava la domanda dell'attore, ingegnere che aveva convenuto in giudizio la Provincia di Pordenone per riscuotere le proprie competenze e le spese sostenute. Egli, infatti, era stato nominato, attraverso una delibera dirigenziale, “coordinatore della sicurezza per l'esecuzione delle opere” relative alla realizzazione della sede istituzionale della Provincia, ma, al momento della nomina (avvenuta nel 1999) non vi era ancora alcuna specifica previsione circa le tariffe professionali da applicare. Successivamente, le stesse costituirono oggetto di D.M. (del 4.4.2001), il quale intervenne prima che l'incarico dell'attore fosse terminato. Per questo, egli si rivolgeva al Tribunale chiedendo la rideterminazione del suo compenso in applicazione del suddetto decreto.
Deposito dei messaggi PEC. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso improcedibile, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 360, comma 2, n. 2, c.p.c. poiché non risulta depositata la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, avendo il ricorrente depositato solo copia della sentenza di appello senza la relata di notifica e, in caso di notifica avvenuta a mezzo PEC, anche il messaggio di avvenuta ricezione con la relativa attestazione di conformità.
Fonte: www.dirittoegiustzia.it |