La Corte di Cassazione sulla funzione del S.I.C.P.

Redazione scientifica
29 Novembre 2019

Il Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.) costituisce la banca informativa di tutti i dati fondamentali della fase di cognizione del processo penale e sostituisce i registri cartacei non più esistenti, assicura, ai vari attori del procedimento penale la condivisione delle informazioni necessarie alle rispettive attività.

Il Sistema Informativo della Cognizione Penale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40500/2019, ha chiarito la natura giuridica delle annotazioni sul registro informatico S.I.C.P.. La difesa, infatti, aveva sostenuto l'inidoneità di tali annotazioni ad attestare la data di iscrizione della notizia di reato e, di conseguenza, il termine di durata delle indagini preliminari. La Corte ha reputato privo di pregio l'argomento addotto dalla difesa, poiché è dal S.I.C.P. che vengono estratti i dati relativi all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, oggetto di certificazione ex art. 335 c.p.p..

Più precisamente, è stato specificato che il Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.) costituisce la banca informativa di tutti i dati fondamentali della fase di cognizione del processo penale ed assicura, ai vari attori dell'azione penale, sia della fase cognitiva, sia di quella esecutiva, la condivisione delle informazioni necessarie alle rispettive attività.
Il sistema contiene e aggrega i dati dei modelli previsti dal D.M. 30 settembre 1989 nonché ogni altro elemento utile per lo svolgimento dell'attività degli Uffici giudiziari, relativamente alla fase della cognizione penale.

Immedesimazione tra registri cartacei e digitali. Dall'avvio in esercizio del S.I.C.P. non è più consentita la tenuta dei registri in forma cartacea e delle relative rubriche, né di tutti i registri descritti negli allegati tecnici operativi. Il Ministero della Giustizia ha emanato diverse circolari per dare indicazioni sulla corretta tenuta dei registri, (Circolare 11 giugno 2013, Circolare 9 dicembre 2014 e Circolare 11 novembre 2016) contenenti specifiche tecniche atte a garantire l'immediatezza e la completezza dei dati.

Pertanto, alla luce delle circolari emanate, è possibile desumere che vi sia immedesimazione tra registri cartacei e informatici, con conseguente idoneità a comprovare le relative iscrizioni.
Con specifico riferimento all'iscrizione delle notizie di reato ed alle sottese esigenze di garanzia dei diritti delle parti private, deve dunque ritenersi che gli estratti del sistema certifichino l'adempimento, pienamente espressivo della funzione giudiziaria, come già hanno ritenuto le Sezioni Unite civili (sentenza n. 21094/2004).

Ne deriva la piena idoneità dei documenti prodotti dal Pubblico Ministero a comprovare la data delle iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p..

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